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13.456 · Iniziativa parlamentare · 2013-09-27

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

La Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 dev'essere completata come segue:

Art. 147a Armonizzazione del diritto da parte delle autorità federali

Cpv. 1

L'armonizzazione del diritto nazionale o l'armonizzazione nell'interpretazione dei trattati internazionali vincolanti per la Svizzera con il diritto internazionale, il diritto estero o con norme e comunicazioni di autorità e organizzazioni estere o internazionali deve essere previsto nella Costituzione, in una legge federale o in un trattato internazionale, la cui approvazione è stata sottoposta al referendum.

Cpv. 2

L'Assemblea federale può delegare questa competenza legislativa o di approvazione solo se tale competenza si riferisce a un determinato settore specifico, ben circoscritto e la corrispondente legge federale o il corrispondente trattato internazionale contiene le disposizioni importanti.

Begründung

Il numero delle leggi - e in particolare anche le disposizioni legislative di provenienza estera -, che esplicano effetti in Svizzera, aumenta costantemente. Sempre più spesso trovano posto nel nostro sistema giuridico istituti giuridici che sono estranei ai meccanismi propri della Costituzione svizzera. Principi centrali del nostro ordinamento giuridico sono così relativizzati e un numero sempre maggiore di disposizioni sono armonizzate con il diritto estero. La prassi giudiziaria consolidata riguardante alcune disposizioni viene messa da parte per adeguarsi a dichiarazioni e decisioni di istanze internazionali. Ciò che disturba in quest'evoluzione sono soprattutto le gravi restrizioni che subiscono i diritti di partecipazione della popolazione alla democrazia diretta: nonostante entrino in vigore disciplinamenti che di fatto hanno valenza di leggi federali e modificano sostanzialmente il diritto svizzero, la codecisione del sovrano in questo processo di formazione del diritto è esclusa.

L'inserimento del previsto articolo 147a garantisce che le autorità federali armonizzino il diritto svizzero o la prassi giuridica svizzera con il diritto internazionale solo se la Costituzione, una legge federale o un trattato internazionale soggetto al referendum lo prevede espressamente. In tal modo si crea trasparenza nei confronti dei cittadini e delle autorità e si evita l'esclusione delle istanze decisionali democratiche.

Dato che l'armonizzazione descritta dell'ordinamento giuridico svizzero avviene sempre più spesso al di fuori dell'iter legislativo, è importante che tutte le autorità federali siano menzionate nella nuova norma proposta, segnatamente l'Assemblea federale quando emana il diritto; il Consiglio federale e l'amministrazione quando emanano ordinanze, istruzioni ecc. e applicano nella prassi il diritto nazionale o trattati internazionali, nonché il Tribunale federale quando applica il diritto nazionale o trattati internazionali e nell'ambito della sua funzione giudiziaria li interpreta e li sviluppa.