13.458 · Iniziativa parlamentare · 2013-09-27
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
La Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 deve essere modificata come segue:
Art. 184 Relazioni con l'estero
...
Cpv. 2
(il Consiglio federale) Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. Rinegozia o denuncia i trattati internazionali che contraddicono alla Costituzione federale o a una legge federale; se tuttavia un trattato internazionale, il cui decreto di approvazione sottostava a referendum, è stato approvato dall'Assemblea federale dopo l'emanazione di una legge federale, l'Assemblea federale adegua la legge.
...
Art. 190 Diritto determinante e applicazione del diritto
Cpv. 1
Le leggi federali e i trattati internazionali, il cui decreto di approvazione sottostava a referendum, sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
Cpv. 2
Le leggi federali prevalgono sul diritto internazionale, a meno che un trattato internazionale, il cui decreto di approvazione sottostava a referendum, sia stato approvato dall'Assemblea federale dopo l'emanazione di una legge federale.
Begründung
L'integrazione proposta per il capoverso 2 dell'articolo 184 della Costituzione precisa ciò che deve fare il Consiglio federale nel caso in cui un trattato internazionale contraddica alla Costituzione federale o a una legge federale emanata successivamente: esso deve rinegoziare il trattato o, se non vi riesce, denunciarlo. In tal modo si stabilisce che la Svizzera non può più concludere trattati internazionali indenunciabili giuridicamente o di fatto.
Il discorso è diverso se un trattato internazionale soggetto a referendum è stato approvato dopo l'emanazione di una legge federale: in questo caso prevale il trattato internazionale (art. 190 cpv. 2 Cost.) e l'Assemblea federale è tenuta ad eliminare la contraddizione attraverso l'adeguamento della legge federale (art. 184 cpv. 2 Cost.).
Nella relazione fra leggi federali e trattati internazionali le disposizioni proposte costituiscono una soluzione ovvia e semplice: in caso di conflitto fra disciplinamenti di pari livello, il diritto più recente prevale su quello anteriore. La contraddizione viene quindi eliminata adeguando il diritto anteriore a quello più recente (secondo il principio "lex posterior derogat legi priori"). Tuttavia, allo stesso livello delle leggi federali si trovano, in base alla procedura, soltanto i trattati internazionali soggetti a referendum; ciò non è mai il caso invece per i trattati internazionali che non sottostanno a referendum.
Il disciplinamento proposto si riallaccia alla cosiddetta prassi Schubert. Esso la chiarisce, ma nel contempo se ne discosta. Secondo tale prassi, un trattato internazionale prevale su una legge federale, a meno che al momento di emanare una legge il legislatore intendesse scientemente derogare al trattato in questione. L'entità e la rilevanza di questa pratica sono tuttavia poco chiare. In diverse sentenze il Tribunale federale ha statuito un primato generale del diritto internazionale, senza però menzionare la riserva prevista nella prassi Schubert. A più riprese ha poi adottato formulazioni vaghe e ambigue dalle quali non è possibile capire se intenda mantenere la prassi Schubert. Infine, la prassi Schubert non si applica in alcun modo nel caso di un conflitto con un trattato internazionale che riguarda la protezione dei diritti umani. Viste queste incertezze giuridiche, è necessario che nella Costituzione sia sancito un primato generale delle leggi federali rispetto ai trattati internazionali conclusi precedentemente a tali leggi, senza le limitazioni collegate alla prassi Schubert.
Se un trattato internazionale non sottostava a referendum, il tribunale può senz'altro valutarlo sulla base della sua costituzionalità. Se un trattato internazionale sottostava invece a referendum, nel caso di uno stralcio del diritto internazionale nell'articolo 190 della Costituzione sarebbe possibile far valere davanti a un tribunale o a un'autorità che un trattato del genere contraddice alla Costituzione federale. In tal modo, un tribunale - contrariamente al principio su cui poggia l'articolo 190 della Costituzione - deciderebbe sull'applicazione di un atto normativo approvato nella procedura legislativa. Alla luce di questa situazione, si propone che i trattati internazionali che sottostavano a referendum continuino ad essere considerati determinanti ai sensi dell'articolo 190 della Costituzione.