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13.461 · Iniziativa parlamentare · 2013-09-27

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa.

Il Codice penale (CP) è modificato come segue:

Art. 64

Cpv. 1

Il giudice ordina l'internamento se l'autore ... ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:

Lett. a

in base alle caratteristiche della personalità o di una turba psichica dell'autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere.

Lett. b

Abrogata

...

Art. 64, 64b, 65

Nell'articolo 64 capoverso 4 ultima frase l'espressione "assistenza psichiatrica" deve essere sostituita da "trattamento psichiatrico".

Nell'articolo 64b capoverso 1 deve essere eliminata la lettera b.

Nell'articolo 65 capoverso 1 deve essere eliminato il riferimento all'articolo 64.

Begründung

Anche chi è curabile con una terapia dovrà poter essere internato. Ai sensi dell'articolo 64 lettera b non è attualmente possibile internare criminali affetti da disturbi psichici, i quali, in base all'articolo 59, sono sottoposti a una cura terapeutica stazionaria (o addirittura ambulatoriale). Di conseguenza, spesso questi criminali non vengono messi in carcere, bensì in un istituto terapeutico. In alcuni casi vengono effettuate terapie in stabilimenti aperti per l'esecuzione delle misure. La sicurezza non viene più garantita in egual misura e viene a mancare il carattere penale.

Dal 2007 gli internamenti sono in diminuzione, mentre le misure terapeutiche in aumento. Se un giudice ha timore a internare un criminale pericoloso, dispone una terapia ai sensi dell'articolo 59, spesso scaricando così la responsabilità su altri. La conseguenza è che per molti criminali è disposta una terapia che su di loro non ha alcun effetto.

La modifica propone che l'internamento prevalga sulla terapia. Una misura come quella ai sensi dell'articolo 59 è fuori discussione qualora si presentino i presupposti per l'internamento. In base a ciò deve essere adeguato anche l'articolo 65 capoverso 1. Continuerà ad esistere la possibilità della liberazione condizionale, ma se ne potrà fare ricorso solamente qualora una recidiva sia praticamente da escludere con certezza, ad esempio sulla base di una cura terapeutica durante l'esecuzione dell'internamento (cfr. in proposito la mia iniziativa parlamentare 13.462, "Liberazione condizionale dell'internato unicamente se non vi è nessun dubbio sul suo comportamento in libertà", del 26 settembre 2013).

Poiché l'autore del crimine per cui può essere disposta una terapia deve essere internato, questo potrà essere sottoposto a una terapia in vista di una possibile successiva liberazione condizionale durante l'esecuzione dell'internamento.

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