13.464 · Iniziativa parlamentare · 2013-09-27
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 139
...
Cpv. 3
Se l'iniziativa viola i principi dell'unità della forma, del rango o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.
...
Art. 139a Iniziativa popolare per la revisione di una legge federale
Cpv. 1
80 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione di una legge federale entro 12 mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.
Cpv. 2
L'iniziativa popolare per la revisione di una legge federale può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.
Cpv. 3
Se l'iniziativa viola i principi dell'unità della forma, del rango o della materia o il diritto di rango superiore, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.
Cpv. 4
Se condivide un'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea federale elabora la revisione nel senso dell'iniziativa. Se respinge l'iniziativa, la sottopone al voto del popolo; il popolo decide se darle seguito. Se il popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora il progetto proposto nell'iniziativa.
Cpv. 5
Se respinge un'iniziativa popolare presentata in forma di progetto elaborato, l'Assemblea federale la sottopone al voto del popolo. Può contrapporle un controprogetto.
Art. 140
...
Cpv. 2
Sottostanno al voto del popolo:
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Lett. b
le iniziative popolari presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale;
Lett. bbis
le iniziative popolari per la revisione di una legge federale presentate in forma di progetto elaborato e respinte dall'Assemblea federale;
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Begründung
Nel diritto federale, l'iniziativa popolare (art. 138 segg. Cost.), strumento della democrazia diretta di primo piano e sempre più apprezzato, può soltanto proporre una modifica della Costituzione federale. I cittadini che auspicano modificare una legge federale sono dunque costretti a richiamarsi alla sola Costituzione, ossia alla nostra carta fondamentale, il cui ruolo tuttavia non è quello di accogliere disposizioni legislative qualsiasi o norme di dettaglio. Per questa ragione, anche se la questione si pone di frequente, attualmente è delicato rimproverare a taluni autori di iniziative di proporre testi inadeguati per la Costituzione, poiché l'iniziativa costituzionale è il solo strumento a loro disposizione.
Gli effetti perversi di questa lacuna sono molteplici: aggiunta di disposizioni di dettaglio nella Costituzione, lunghezza e complessità della procedura (soltanto una volta modificata la Costituzione, che richiede il consenso di popolo e cantoni, si pone la questione della redazione di una legge di applicazione), difficoltà di attuazione e interpretazione, ecc.
Alcuni esempi recenti sono edificanti: le norme sulle remunerazioni abusive e le sanzioni penali previste dall'iniziativa Minder, le disposizioni concernenti l'allontanamento di stranieri o ancora le norme della circolazione stradale non trovano il loro posto nella Costituzione, ma piuttosto nelle pertinenti leggi federali, che già esistono e che sarebbe opportuno poter modificare o abrogare direttamente per evitare in modo efficace gli ostacoli di cui sopra.
Dagli anni 1990 il Consiglio federale ha riconosciuto che l'assenza dell'iniziativa popolare legislativa sul piano federale costituisce una lacuna e gli esperti di diritto costituzionale raccomandano di colmare questa mancanza (cfr. tra l'altro, assai di recente, Martenet, 2013).
L'iniziativa popolare legislativa esiste già in tutti i cantoni. Tale strumento è apprezzato, utilizzato e non crea problemi pratici insormontabili. Né la sua introduzione a livello federale, in una versione semplice, leggibile e facilmente praticabile, assai vicina alle norme vigenti relative all'iniziativa costituzionale, sembra a priori doversi urtare contro difficoltà insuperabili. Considerato l'insuccesso del progetto nato morto, perché eccessivamente complicato, dell'iniziativa popolare generica, è infatti di capitale importanza privilegiare semplicità e flessibilità.
Sarebbero tuttavia necessari alcuni adeguamenti, come l'aggiunta della condizione dell'unità del rango, già nota a livello cantonale (un'iniziativa non deve mescolare i ranghi legislativo e costituzionale); una leggera riduzione del numero delle firme richieste, tenuto conto del carattere infracostituzionale e per assicurare l'attrattiva del nuovo strumento; e la riduzione del termine per la raccolta delle firme, inteso ad abbreviare la procedura ed evitare la riuscita di innumerevoli iniziative. Del resto, nei casi in cui l'Assemblea federale accettasse un'iniziativa legislativa, la votazione obbligatoria non avrebbe ragione d'essere. In questo caso sarebbe sempre possibile lanciare un referendum, come per tutte le modifiche di legge federale.
Riassumendo, l'iniziativa popolare legislativa nella versione qui proposta, basandosi ampiamente sul sistema messo in atto per l'iniziativa costituzionale e sulle esperienze cantonali, rafforzerebbe in modo semplice e utile i diritti popolari.