13.466 · Iniziativa parlamentare · 2013-10-03
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 442 capoverso 4 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 è modificato come segue:
Art. 442
...
Cpv. 4
Le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d'indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, incluse quelle accordate quale riparazione del torto morale conformemente agli articoli 429 e 431 del presente Codice, nonché con valori patrimoniali sequestrati.
Begründung
Conformemente all'articolo 429 e seguenti del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), e in particolare all'articolo 431, un imputato nei confronti del quale sono stati illegalmente adottati provvedimenti coercitivi ha diritto a un indennizzo quale riparazione del torto morale. Nel cantone di Vaud questa disposizione è applicata segnatamente nel caso in cui un imputato è rimasto per più di 48 ore in una cella di un posto di polizia prima di essere trasferito in uno stabilimento per il carcere preventivo.
A volte, le indennità di cui all'articolo 431 CPP devono essere versate anche a persone già condannate se contro di esse sono stati illegalmente adottati provvedimenti coercitivi (durata della carcerazione preventiva che eccede la pena comminata; carcerazione in condizioni illegali come descritto sopra). In tale contesto si pone la questione della compensazione di queste indennità con le spese giudiziarie addossate al condannato. Infatti sembra inopportuno che lo Stato debba versare un'indennità a una persona che ha commesso un reato per il quale è stata anche condannata per poi intimarle di pagare le spese giudiziarie a suo carico.
Tuttavia, questa è la conclusione cui giungono la dottrina e una parte della giurisprudenza. Il Tribunale penale federale, in una recente decisione, ha considerato quanto segue: "Conformemente all'articolo 442 capoverso 4 CPP, le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d'indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati. Questa disposizione non permette tuttavia di compensare le spese procedurali con le indennità per riparazione del torto morale (Message, pag. 1318; Benjamin F. Brägger, in BK-StPO, n. 2 ad art. 442 CPP; Michel Perrin, in CR-CPP, n. 10 ad art. 442 CPP; Niklaus Schmid, op. cit., n. 7 ad art. 442 CPP). Di conseguenza, non è possibile compensare l'indennità per riparazione del torto morale accordata ai richiedenti con le spese procedurali loro addossate nell'ambito della sentenza del 28 giugno 2012" (decisione n. SK.2013.3 del 24 aprile 2013, consid. 4). Benché il Tribunale federale non si sia ancora pronunciato su questa questione e taluni tribunali cantonali interpretino diversamente l'articolo 442 capoverso 4 CPP, occorre tuttavia riconoscere che il tenore attuale di questa disposizione non è sufficientemente chiaro per escludere la paradossale situazione in cui lo Stato dapprima è costretto a versare un indennizzo a un condannato e in seguito deve intraprendere passi per esigere le spese giudiziarie addossate alla stessa persona. Per questo motivo con la presente iniziativa parlamentare si chiede di modificare l'articolo 442 capoverso 4 CPP affinché sia fugata ogni ambiguità riguardo alla possibilità di compensare le spese di giustizia anche con eventuali pretese d'indennizzo quale riparazione del torto morale accordate a un condannato.