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13.471 · Iniziativa parlamentare · 2013-12-10

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

Art. 16

5. Scadenza; interessi di mora

Cpv. 1

L'imposta preventiva scade:

Lett. a

sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso;

Lett. b

...1

Lett. c

sugli altri redditi di capitali mobili e sulle vincite alle lotterie: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);

Lett. d

sulle prestazioni d'assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso.

Cpv. 2

Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse.

Cpv. 2bis

L'interesse di mora non è riscosso se le condizioni materiali per l'adempimento dell'obbligazione fiscale sono soddisfatte con la notifica. È tuttavia fatta salva l'apertura di un procedimento penale per violazione dell'articolo 64.

Art. 20

2. Per i redditi di capitali mobili

Qualora il pagamento dell'imposta sul reddito di capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile; l'ordinanza determina i casi nei quali tale procedura è ammessa. Se nei casi disciplinati dal Consiglio federale la richiesta di autorizzazione della procedura di notifica o la notifica non è presentata tempestivamente, la procedura di notifica è concessa soltanto fatta salva l'apertura di un procedimento penale per violazione dell'articolo 64.

Art. 70c

V. Disposizione transitoria della modifica del ...

Gli articoli 16 capoverso 2bis e 20 si applicano anche agli eventi anteriori alla loro entrata in vigore, a meno che il credito fiscale sia prescritto o stabilito in modo definitivo.

Begründung

La politica economica esterna della Confederazione si contraddistingue per la sua impostazione liberale. Volendo in particolare eliminare le barriere fiscali nei movimenti transfrontalieri di capitali, la Svizzera si è prefissa di sopprimere per quanto possibile, nell'ambito di accordi internazionali, le imposte alla fonte sui pagamenti di dividendi in seno ai gruppi di società. Non soltanto l'Accordo sulla fiscalità del risparmio concluso tra la Svizzera e l'UE, bensì anche diversi accordi bilaterali per evitare la doppia imposizione prevedono quindi un'esenzione reciproca dalle imposte alla fonte per i pagamenti transfrontalieri di dividendi in seno ai gruppi di società. In applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio o di corrispondenti accordi per evitare la doppia imposizione, i dividendi pagati da una filiale svizzera alla società madre con sede all'estero non possono pertanto essere gravati da un'imposta preventiva del 35 per cento. In tal modo i gruppi di società con filiali svizzere godono degli stessi privilegi fiscali dei gruppi esclusivamente europei, per i quali l'esenzione dall'imposta alla fonte deve avvenire in base alla direttiva "madre - figlia".

In conformità con le disposizioni vigenti nell'Unione europea e la raccomandazione dell'OCSE, i pagamenti di dividendi delle filiali svizzere alle società madri sono esentati dall'imposta preventiva svizzera alla fonte. In ambito transfrontaliero la procedura di notifica applicabile in questo caso soggiace tuttavia a due condizioni formali: innanzitutto, la filiale svizzera deve chiedere preventivamente un'autorizzazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Se la ottiene, deve in secondo luogo annunciare entro 30 giorni all'Amministrazione federale delle contribuzioni tutti i pagamenti di dividendi. A causa di questa normativa i contribuenti e l'Amministrazione federale delle contribuzioni sono confrontati ogni anno con migliaia di notifiche.

Il 19 gennaio 2011 il Tribunale federale ha statuito che il termine di 30 giorni costituisce un termine di perenzione. Se tale termine non è rispettato, il credito fiscale dell'imposta preventiva non può essere adempiuto mediante notifica, anche se sono soddisfatte le condizioni materiali. In seguito alla decisione del Tribunale federale, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha inasprito considerevolmente la sua prassi: in caso di non osservanza del termine di notifica, ha precluso il ricorso alla relativa procedura e fatturato interessi di mora anche molto elevati, con il corrispondente fabbisogno di liquidità per l'imposta preventiva arretrata. Lo stesso avviene anche per i pagamenti di dividendi alle società madri svizzere, per cui questo inasprimento ha conseguenze gravose anche sulle PMI del nostro Paese.

La normativa vigente non convince per diversi motivi:

1. Essa prevede che, nonostante possa essere poi immediatamente rimborsata, l'imposta preventiva debba essere pagata anche nei casi in cui le condizioni materiali per l'esenzione sono date. Questo causa al gruppo interessato una perdita di liquidità e un inutile onere amministrativo, con corrispondenti costi di riscossione a carico sia dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sia delle imprese interessate. Con la proposta modifica di legge si vuole garantire che la procedura di notifica possa essere applicata in ogni caso, se le corrispondenti condizioni materiali sono soddisfatte.

2. Nei casi in cui i termini fissati dal Consiglio federale per inoltrare la richiesta di autorizzazione della procedura di notifica o per presentare la notifica non sono rispettati, al posto di interessi a titolo di penalità sono previste ora multe disciplinari in funzione della colpa. Siccome l'importo degli interessi riscossi a titolo di penalità dipende da un lato dai dividendi pagati e, dall'altro, dal momento in cui l'errore procedurale è stato scoperto, i relativi importi appaiono assolutamente inadeguati e ingiustificati rispetto all'inosservanza di prescrizioni d'ordine. Questo tanto più che la Confederazione riscuote un interesse di mora del 5 per cento che, rispetto ai tassi in vigore attualmente, appare troppo elevato. Molti Paesi in concorrenza con la Svizzera rinunciano a riscuotere interessi e prevedono multe disciplinari nel caso di inosservanza di prescrizioni d'ordine in relazione con la dichiarazione di dividendi esentasse, il che appare giustificato dal punto di vista della sistematica giuridica. La modifica di legge consentirà di adeguare la normativa svizzera a quella degli altri Paesi.

Ai fini dell'uguaglianza giuridica, la modifica di legge dovrà essere applicabile anche a fattispecie già concluse, a meno che il corrispondente credito fiscale sia prescritto o stabilito in modo definitivo.