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14.1007 · Interrogazione · 2014-03-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In relazione alla risposta all'interrogazione 13.1033, "Agenzie di money transfer e criminalità organizzata", reputando il controllo nel settore lacunoso e insufficiente, chiedo al Consiglio federale:

1. Con riferimento al punto 1 della citata risposta, da chi sono state fatte le 176 segnalazioni? Dalle 13 agenzie autorizzate dalla FINMA o dalle 70 affiliate a un organismo di autodisciplina (OAD)? Quante provenivano dalle 25 che operano attraverso "agenti"?

2. I cosiddetti agenti sono di fatto personale con una formazione al massimo commerciale e di vendita, si tratta spesso di commessi e commesse di negozi di alimentari totalmente privi di competenze in materia finanziaria. Ritenuto che l'efficacia dei controlli di routine è notevolmente limitata dalla forma medesima, quale misura preventiva, si potrebbe valutare l'opzione di vietare l'operatività alle 25 agenzie che operano per il tramite di personale ausiliario e quindi privo di una formazione specifica?

3. Non fosse possibile l'opzione di vietare l'operatività, è almeno esigibile una formazione di base specifica in materia finanziaria per il personale delle "agenzie"? In quale maniera si potrebbero fissare delle condizioni minime per svolgere l'attività?

4. Sarebbe ipotizzabile e utile porre le basi legali affinché il Magistrato penale debba comunicare alla FINMA o all'OAD l'esistenza di un'inchiesta che coinvolge movimentazioni di denaro tramite un'agenzia di money transfer? In questo modo sarà possibile intervenire con controlli mirati e verifiche sull'attività dell'agenzia coinvolta.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'identità degli intermediari finanziari che trasmettono comunicazioni di sospetto all'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) è protetta dal segreto d'ufficio. La comunicazione dei loro nomi metterebbe a rischio gli intermediari finanziari interessati e i loro impiegati. MROS specifica di aver ricevuto nel 2012 segnalazioni da parte di diversi intermediari finanziari appartenenti a questa categoria. Nello specifico, si trattava di comunicazioni trasmesse sia da intermediari sottoposti alla vigilanza diretta della FINMA sia da intermediari affiliati a un organismo di autodisciplina (OAD). A tale riguardo occorre osservare che gli intermediari finanziari sono gli unici soggetti autorizzati a inviare comunicazioni di sospetto a MROS. Gli "agenti" (personale ausiliario) non sono considerati intermediari finanziari e non sono pertanto legittimati a rivolgersi a MROS (art. 1 cpv. 2 lett. f dell'ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria, OAIF).

Inoltre, come precisato dal Consiglio federale nella risposta all'interrogazione 13.1033, la Svizzera intende effettuare una valutazione periodica dei rischi in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. A tale scopo, il 29 novembre 2013, il Consiglio federale ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc.

2. Come già affermato nella risposta all'interrogazione 13.1033, il Consiglio federale ritiene che il modello di affari delle agenzie di money transfer non sia di per sé inadatto a garantire il rispetto degli obblighi di diligenza ai sensi della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD), in particolare in caso di impiego di personale ausiliario. All'articolo 1 capoverso 2 lettera f numeri 1 a 6 OAIF è statuito che l'attività del suddetto personale ausiliario non è considerata intermediazione finanziaria, nella misura in cui esso:

- è selezionato accuratamente dall'intermediario finanziario e sottostà alle sue istruzioni e ai suoi controlli,

- è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall'intermediario finanziario intesi a impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo secondo l'articolo 8 LRD,

- segue una formazione e una formazione continua in questo ambito,

- agisce unicamente in nome e per conto dell'intermediario finanziario ed è retribuito da quest'ultimo e non dal cliente finale,

- opera per conto di un unico intermediario finanziario autorizzato o affiliato, e

- ha concluso con l'intermediario finanziario un accordo scritto concernente l'osservanza delle presenti condizioni.

L'obbligo di formazione per il personale ausiliario compete in ogni caso all'intermediario finanziario, il quale, se risulta affiliato a un OAD, è tenuto a sua volta a partecipare ai corsi di formazione di base e continua impartiti dall'OAD. Tutti gli OAD organizzano tali corsi, sebbene la LRD non preveda alcun obbligo in tal senso. L'intermediario finanziario risponde di tutti gli atti e le omissioni commessi dal suo personale ausiliario. Egli è ritenuto quindi responsabile sotto il profilo del diritto amministrativo e del diritto penale amministrativo di qualsiasi inadempienza da parte del suo personale ausiliario. Non essendo a conoscenza di difficoltà legate all'attività delle 25 agenzie in questione, il Consiglio federale è pertanto contrario all'ipotesi di vietarne l'operatività.

3. Viste le precedenti considerazioni, gli intermediari finanziari sono già soggetti all'obbligo di formazione. È possibile verificare il rispetto di tale obbligo; a tale proposito, giova ricordare che gli intermediari finanziari sono tenuti a formare il personale ausiliario da essi impiegato, a sorvegliarne l'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti e a documentarla in modo trasparente. La violazione di questo obbligo può mettere in dubbio l'irreprensibilità dell'intermediario finanziario, comportare sanzioni o l'esclusione dall'OAD oppure condurre all'adozione di misure nei confronti dell'intermediario finanziario direttamente subordinato o alla revoca della sua autorizzazione.

4. Le autorità di perseguimento penale possono informare in ogni momento la FINMA. Le necessarie basi legali esistono già. Non occorre pertanto introdurre appositamente una norma che preveda l'obbligo di trasmettere le informazioni all'autorità di sorveglianza. Il Consiglio federale precisa inoltre che MROS è autorizzato a scambiare informazioni anche con la FINMA, soprattutto in caso di violazione degli obblighi previsti dalla LRD. In tali casi, la FINMA riceve le informazioni direttamente da MROS, il quale è altresì autorizzato a fornirle indicazioni che potrebbero interessare l'autorità di sorveglianza.

Gli OAD sono considerati soggetti dotati di pubblici poteri. A causa dell'assenza di un'apposita base legale, MROS non può tuttavia fornire direttamente informazioni a tali organismi. MROS deve infatti rivolgersi alla FINMA che, in qualità di autorità di sorveglianza degli OAD, è autorizzata a inoltrare loro tali informazioni. Anche le autorità di perseguimento penale possono trasmettere informazioni agli OAD tramite la FINMA. Devono essere tuttavia libere di decidere il momento più opportuno per trasmettere tali informazioni a seconda della strategia da esse adottata nel quadro di un'istruzione.

Il Consiglio federale non ritiene necessario introdurre una base legale che sancisca l'obbligo d'informazione per le autorità penali.

Risposta del Consiglio federale.