14.1021 · Interrogazione · 2014-03-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Recentemente la stampa ha riferito che in diversi cantoni, soprattutto in Vallese, il tasso di disoccupazione presenta forti oscillazioni dovute agli effetti stagionali. Le aziende soggette a variazioni stagionali del lavoro, infatti, licenziano i loro dipendenti quando gli ordini diminuiscono o se un'attività non è più possibile o non è più redditizia. Questa situazione interessa principalmente i settori della costruzione e della ristorazione, ma anche quello del turismo.
La disoccupazione stagionale di per sé non è una novità. Il problema si pone dal momento in cui, in tutta evidenza, alcune aziende mandano intenzionalmente e sistematicamente a "svernare" in disoccupazione i lavoratori di cui hanno un fabbisogno stagionale ma che fuori stagione diventano superflui, adattando in parte i loro contratti di lavoro a tale scopo. Queste aziende causano un onere sproporzionato all'assicurazione contro la disoccupazione o costringono alcuni cantoni a "sussidiare" determinati settori. I lavoratori che puntualmente, prima di terminare la stagione, sanno già che l'anno successivo verranno assunti dallo stesso datore di lavoro non sono collocabili e pertanto non hanno diritto alle indennità di disoccupazione.
Come intende procedere il Consiglio federale contro queste pratiche abusive? In che modo le autorità di collocamento cantonali possono individuare più facilmente simili riassunzioni intenzionali e sistematiche? Quali sanzioni si potrebbero adottare nei confronti delle aziende in questione? Quali possibilità vi sono di alleggerire l'AD dalle sollecitazioni stagionali?
Antrag des Bundesrates
Risposta dell'Ufficio.
Stellungnahme des Bundesrates
Lo spazio economico svizzero non è omogeneo, bensì caratterizzato da differenze strutturali regionali. Varie regioni di montagna come il Vallese, i Grigioni e l'Oberland bernese hanno una forte vocazione turistica. Il turismo è esposto agli influssi congiunturali e, in particolare, a grandi oscillazioni stagionali. Non stupisce dunque che le regioni con una forte espansione turistica presentino un tasso di riassunzione più elevato nel raffronto nazionale. L'assicurazione contro la disoccupazione, in quanto assicurazione sociale, serve anche a riequilibrare le disparità regionali.
L'ufficio di compensazione del fondo dell'AD conosce la problematica delle riassunzioni. Innanzitutto va rilevato che queste ultime non sono generalmente abusive. La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) tiene esplicitamente conto delle attività stagionali e riconosce anche, in linea di principio, il diritto alle prestazioni per gli assicurati che svolgono professioni stagionali. Tuttavia, al termine di ogni attività stagionale, essi devono rispettare un periodo di attesa prima di riscuotere un'indennità di disoccupazione. Coloro che si mettono regolarmente a disposizione dell'ufficio di collocamento solo nei pochi mesi di bassa stagione non sono considerati idonei al collocamento e dunque non hanno diritto all'indennità di disoccupazione. Tale diritto è concesso unicamente se gli assicurati si adoperano per trovare un lavoro duraturo già prima che si concluda l'attività stagionale e non solo durante la disoccupazione. Il Tribunale federale ha più volte confermato questa interpretazione delle disposizioni legali.
L'ufficio di compensazione dell'AD esamina regolarmente, nell'ambito della sua attività di vigilanza sull'esecuzione della LADI, se nei periodi di bassa stagione i lavoratori stagionali riscuotono indennità di disoccupazione in maniera sistematica e illecita e interviene già nel momento in cui constata che la riscossione delle prestazioni non soddisfa interamente le disposizioni legali.
L'AD non può invece intervenire nella stesura dei contratti di lavoro: in questa fase lavoratori e datori di lavoro sono autonomi, purché rispettino il Codice delle obbligazioni e la legge sul lavoro. Se sussistono i presupposti del diritto, l'AD è tenuta a versare le prestazioni previste a prescindere da come sono strutturati i contratti di lavoro stipulati prima della disoccupazione. Per determinati tipi di contratti non può dunque essere del tutto escluso il rischio di un onere eccessivo a carico dell'AD, in particolare nel caso dei contratti di lavoro per impieghi stagionali.
La Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'AD ha ordinato uno studio per chiarire l'effetto delle riassunzioni sull'AD da un punto di vista macroeconomico. La pubblicazione di questo studio è prevista per l'inizio dell'estate. In base ai risultati ottenuti, l'ufficio di compensazione valuterà l'eventuale adozione di apposite misure.
Risposta dell'Ufficio.