14.1034 · Interrogazione · 2014-06-12
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Mercoledì 11 giugno 2014 il Consiglio degli Stati ha trattato l'oggetto 13.305 (iniziativa cantonale Neuchâtel, "Amministrazione del patrimonio degli istituti di previdenza").
Nel rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 3 aprile 2014, tra i motivi addotti contro l'iniziativa cantonale si menziona il fatto che il limite attualmente previsto per gli investimenti immobiliari non ha carattere vincolante, ma piuttosto indicativo.
Il relatore della commissione ha ripreso questo elemento in occasione del dibattito, facendo notare che per l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali i limiti in questione non sono "sacrosanti".
Tuttavia, l'articolo 55 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1) prevede un limite massimo del 30 per cento per gli investimenti immobiliari.
Visto quanto precede, chiedo al Consiglio federale di fornire la sua interpretazione della disposizione, chiarendo se i valori massimi previsti sono indicativi (e quindi superabili) oppure vincolanti.
Stellungnahme des Bundesrates
In effetti, i limiti per gli investimenti di cui all'articolo 55 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1) non vanno intesi in senso assoluto. Giusta l'articolo 50 capoverso 4 OPP 2, l'istituto di previdenza può superare il limite per gli investimenti immobiliari se è previsto dal suo regolamento e purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dell'articolo 50 capoversi 1 a 3 OPP 2 (rispetto dei principi di diligenza, sicurezza e diversificazione appropriata). Nel bollettino della previdenza professionale n. 109 (disponibile solo in francese e in tedesco), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce esplicitamente che un istituto di previdenza non è costretto in alcun modo a vendere beni immobili, anche se la quota di questo tipo di investimenti è superiore al 30 per cento. Il limite fissato va invece inteso piuttosto come un segnale di allerta: gli istituti che lo raggiungono o lo superano devono affrontare il tema e soprattutto verificare che siano rispettati gli obblighi in materia di sicurezza e di diligenza.
Inoltre, nel rapporto sul futuro del secondo pilastro, che stilava un bilancio generale della situazione della previdenza professionale, era stato proposto di innalzare i limiti per gli investimenti immobiliari. Nel quadro dell'indagine conoscitiva, però, le parti interessate hanno nettamente respinto l'idea, argomentando che questi limiti rivestono una funzione puramente indicativa e non sono pertanto vincolanti.
Risposta del Consiglio federale.