14.1036 · Interrogazione · 2014-06-12
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
L'ordinanza sulla caccia, nel suo articolo 4bis relativo alle zone di tranquillità, precisa che, nel definire dette zone, i cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri. Ovviamente la consultazione degli interessati e la cooperazione con l'opinione pubblica non è scontata. Non sembra tuttavia esservi stata una consultazione seria degli ambienti interessati (ad es. i professionisti della montagna nel cantone del Vallese).
Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Come devono procedere i cantoni affinché la scelta delle zone sia frutto di un'effettiva cooperazione? Esistono direttive ad hoc? È possibile applicare, per analogia, le regole abituali delle procedure di consultazione?
2. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) controlla se i cantoni applicano effettivamente questa disposizione che richiede la cooperazione? Tale disposizione può essere considerata applicata in modo uniforme in tutti i cantoni?
3. L'UFAM è a conoscenza di procedure aperte o di ricorsi amministrativi che dimostrano che la cooperazione non funziona in modo ottimale? In caso affermativo, che cosa intende fare per migliorare la situazione attuale?
4. L'UFAM può intervenire se i cantoni non rispettano queste disposizioni? Su quali basi e secondo quali procedure?
Stellungnahme des Bundesrates
Le zone di tranquillità per la fauna selvatica sono uno strumento riconosciuto ed efficace per proteggere gli animali selvatici dai disturbi (turismo, attività sportive del tempo libero). Grazie a queste zone, le attività antropiche possono essere incanalate e se ne possono arginare gli effetti negativi per la sopravvivenza degli animali selvatici, soprattutto in inverno. I cantoni possono designare zone di tranquillità. Con questa formulazione potestativa si lascia intendere che a seconda delle circostanze sono ipotizzabili anche altre misure. In questo senso il Consiglio federale concede ai cantoni il margine discrezionale necessario per adempiere il loro obbligo di proteggere sufficientemente la fauna selvatica dai disturbi.
1. Secondo la legislazione sulla caccia (art. 7 cpv. 4 della legge sulla caccia, LCP, RS 922.0, e art. 4bis dell'ordinanza sulla caccia OCP, RS 922.01), i cantoni devono provvedere a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici e a delimitare le zone di tranquillità. Sono di competenza cantonale l'organizzazione e la responsabilità del funzionamento di queste zone. Al fine di sostenere una delimitazione efficace delle zone, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) raccomanda di procedere un passo alla volta, coinvolgendo tempestivamente tutti gli interessati (p. es. organizzazioni sportive, del tempo libero, turistiche, proprietari fondiari, affittuari, ecc.). Tale modo di procedere è consigliato anche nelle nozioni di base sull'aiuto all'esecuzione "Bosco e selvaggina".
2. Qualora siano interessate delle zone di importanza nazionale (bandite federali di caccia secondo l'art. 11 LCP e della relativa ordinanza sulle bandite federali; RS 922.31), la Confederazione partecipa attivamente alla delimitazione e alla segnalazione delle zone di tranquillità della fauna selvatica e della relativa rete di percorsi utilizzabili e alla sensibilizzazione nei loro confronti. Ove opportuno e consono agli obiettivi, la Confederazione assume anche un ruolo di coordinamento e di consulenza al di fuori del perimetro di protezione nazionale, allo scopo di raggiungere il maggior grado di uniformità a livello interregionale. Non appena saranno disponibili maggiori dati sulle zone di tranquillità per proteggere la fauna selvatica dagli sport estivi, sarà pubblicato un aiuto all'esecuzione secondo l'articolo 4bis capoverso 3 OCP. Tale documento servirà a precisare ulteriormente la procedura di delimitazione e di segnalazione delle zone. Diversi progetti a tal fine sono già stati avviati. L'UFAM coinvolgerà i cantoni nell'elaborazione dell'aiuto all'esecuzione. Bisogna però sottolineare che l'aiuto all'esecuzione della Confederazione non si propone di definire le procedure di delimitazione e di legittimazione legale delle zone di tranquillità, le quali sono di competenza cantonale.
3. In molti cantoni di montagna la pianificazione delle zone di tranquillità per la fauna selvatica è già avvenuta, e in diversi casi è già stata attuata, per l'intero territorio cantonale. In questi cantoni la prassi è ormai consolidata e non si sono verificate particolari difficoltà. Nei cantoni in cui la delimitazione delle zone di tranquillità con la rete di percorsi e sentieri utilizzabili è appena iniziata sono emersi conflitti a livello regionale, dovuti non ai ritardi o al mancato coinvolgimento degli interessati, bensì al fatto che le zone di tranquillità comportano una limitazione sostanziale al libero accesso alle foreste e ai prati e che, spesso, gli interessati trovano difficile adattarsi alle limitazioni. L'efficacia delle zone di tranquillità presuppone tuttavia l'inderogabilità di tali limitazioni al libero accesso.
4. L'articolo 4bis OCP, che disciplina la delimitazione delle zone di tranquillità per la fauna selvatica e prevede l'adeguato coinvolgimento della popolazione, ha solo carattere di raccomandazione. Il Consiglio federale non è perciò autorizzato a intervenire nella gestione dei progetti cantonali.
Risposta del Consiglio federale.