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14.1044 · Interrogazione · 2014-06-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La FIFA, secondo le informazioni in mio possesso, gode di privilegi fiscali che le consentono di non pagare imposte in Svizzera. Tuttavia questi privilegi appaiono discutibili, tenendo conto che la FIFA è divenuta un grande gruppo e che gode della non indifferente riscossione di importanti prestazioni (ad es. prestazioni di garanzia). Inoltre, a causa dei diversi scandali di corruzione correlati alla FIFA, la piazza finanziaria di Zurigo subisce indesiderati danni alla sua immagine.

In relazione a quanto menzionato, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. È vero che la FIFA può operare accantonamenti per 2 miliardi di franchi (che portano a una riduzione dell'utile), motivati con la copertura dei rischi derivanti da possibili perdite finanziarie in seguito a grandi manifestazioni? Su quale base giuridica è possibile tale ingerenza nella base di calcolo? Qualora questa affermazione non fosse vera, sulla base di quali privilegi o normative speciali la FIFA, nonostante i suoi miliardi di utili, non paga imposte sebbene questi non siano esentati?

2. Il Consiglio federale, tenendo conto dello sviluppo delle entrate garantite della FIFA (ad es. i diritti di trasmissione), ritiene reali questi rischi che motivano gli accantonamenti? O non è piuttosto vero che la FIFA trasferisce tutti i rischi sui Paesi organizzatori di grandi eventi, non correndo così più alcun rischio?

3. Il Consiglio federale, considerando che la FIFA è divenuta un grande gruppo con un utile di miliardi, è disposto ad abrogare eventuali privilegi fiscali, rispettivamente a non concedere più l'approvazione a quelli riguardanti il cantone di Zurigo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. A causa del segreto fiscale non è possibile fare alcuna affermazione concernente l'ammontare degli accantonamenti e la questione della loro legittimità.

In senso generale si può rispondere come segue alla domanda riguardante gli accantonamenti: conformemente all'articolo 63 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) per tutte le persone giuridiche sono ammessi, tra l'altro, accantonamenti a carico del conto profitti e perdite per gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato nonché per altri rischi di perdite imminenti nel corso dell'esercizio. Se invece gli accantonamenti effettuati non sono più giustificati, vengono computati all'utile imponibile.

Conformemente a una risposta dell'esecutivo cantonale zurighese a un intervento presentato al parlamento cantonale (KR 128/2011), la FIFA non gode di un'esenzione fiscale, bensì è assoggettata secondo il regime ordinario. La FIFA è un'associazione e in quanto tale le si applica una tariffa ridotta. Se la FIFA fosse una società di capitali, dovrebbe versare, a partire dalla stessa base di calcolo, imposte più elevate. L'utile delle associazioni è soggetto all'imposta federale diretta con un'aliquota del 4,25 per cento (8,5 per cento per le società di capitali; cfr. art. 66 e 71 LIFD). Nel cantone di Zurigo l'utile delle associazioni è soggetto a un'imposta ordinaria del 4 per cento (8 per cento per le società di capitali; cfr. art. 76 legge tributaria del cantone di Zurigo, StG ZH).

2. La questione se i rischi e gli accantonamenti effettuati in connessione a tali rischi siano motivati o meno è verificata nell'ambito della procedura di tassazione. Come accennato, gli accantonamenti già contabilizzati sono computati all'utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati (cfr. art. 63 cpv. 2 LIFD).

Nel conto profitti e perdite gli accantonamenti rientrano tra le spese. Nel caso in cui si tratti di spese consentite dall'uso commerciale, esse possono essere fatte valere. Al contrario, ad esempio i diritti di trasmissione fanno parte delle entrate. L'utile netto imponibile si compone, conformemente all'articolo 58 LIFD, del saldo del conto profitti e perdite, che risulta da tutti i ricavi e dalle spese consentite dall'uso commerciale.

3. Come esposto sopra, la FIFA non gode di alcuna esenzione fiscale ed è assoggettata all'imposta federale diretta sulla base dell'aliquota del 4,25 per cento prevista per le associazioni e a un'imposta ordinaria del 4 per cento statuita dal cantone di Zurigo (cfr. art. 66 e 71 LIFD e art. 76 StG ZH). In questo senso la FIFA non gode di privilegi fiscali (cfr. anche la presa di posizione riguardo alla petizione da Gioventù Socialista Svizzera 14.2011, "Basta esenzione fiscale per la FIFA").

Risposta del Consiglio federale.