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14.1050 · Interrogazione · 2014-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Stando a diversi mass media ("Tagblatt", Privacy International) vi è il sospetto che vi siano state esportazioni di IMSI catcher dirette al Rapid Action Batallion (RAB) del Bangladesh. Esportazioni di IMSI catcher all'estero sono state riportate anche dal settimanale Wochenzeitung.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali sono le direttive e le leggi che regolano le esportazioni di software di sorveglianza in generale e di IMSI catcher in particolare?

2. L'esportazione di IMSI catcher al RAB è stata esaminata e approvata dalla SECO?

3. In caso contrario, come ci sono arrivati gli IMSI catcher in Bangladesh?

4. Quante domande di esportazione di tecnologie nel settore della sorveglianza sono state:

a. esaminate;

b. autorizzate;

c. rifiutate nel 2014, 2013, 2012?

5. A tutt'oggi in quali Paesi sono stati esportati i 34 IMSI catcher?

Stellungnahme des Bundesrates

La SECO decide in merito alle domande di esportazione dei beni disciplinati dalla legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e sui beni militari speciali (legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI; RS 946.202). Le domande di esportazione di fondamentale importanza, in particolare quelle di portata politica, vengono valutate dalla SECO in collaborazione con i servizi competenti del DFAE, del DDPS e del DATEC e previa consultazione del SIC (art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza sull'esportazione, l'importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali [ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI; RS 946.202.1]). Qualora non fosse possibile giungere a un accordo, la decisione spetta al Consiglio federale.

1. Le esportazioni di tecnologia di sorveglianza (p. es. sistemi di sorveglianza su Internet o per l'intercettazione di telefoni cellulari) possono essere soggette all'obbligo di autorizzazione in conformità con la legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego.

Gli IMSI catcher sono considerati apparecchiature per l'intercettazione di telefoni cellulari espressamente disciplinate dall'allegato 2 OBDI e sono quindi soggetti al controllo e all'autorizzazione previsti dalla legislazione sui beni a duplice impiego.

2./3. Poiché le procedure amministrative sono confidenziali, il Consiglio federale non esamina le singole domande presentate nell'ambito dei controlli all'esportazione. In conformità con l'articolo 7 della legge federale dell'Assemblea federale (LParl; RS 171.10) è disposto tuttavia a chiedere alla SECO di fornire personalmente all'autrice dell'interrogazione le informazioni richieste. Secondo l'articolo 8 LParl i parlamentari sono vincolati al segreto d'ufficio in quanto, nell'ambito della loro attività ufficiale, vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione della personalità o per riguardo a un procedimento in corso.

4. A tutt'oggi la SECO ha rilasciato le seguenti autorizzazioni per l'esportazione di tecnologie di sorveglianza: 8 nel 2014 (IMSI catcher), 7 nel 2013 (IMSI catcher) e 23 nel 2012 (IMSI catcher).

Nel 2013/14 sono state ritirate dal richiedente 12 domande (nove per sistemi di sorveglianza su Internet e 3 per IMSI catcher).

Fino ad oggi nessuna domanda è stata rifiutata. Il rifiuto delle domande infatti è ammesso unicamente sulla base dei casi elencati dall'articolo 6 LBDI e dall'articolo 6 OBDI, ossia se vi sono ragioni di supporre che i beni da esportare contribuiscono all'armamento convenzionale di uno Stato il cui comportamento minaccia la sicurezza regionale o globale, sono suscettibili di essere utilizzati in un programma di armi di distruzione di massa, violano le sanzioni adottate nel quadro della legge sugli embarghi oppure sono destinati a sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato. Inoltre sulla base dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale (RS 101) il Consiglio federale ha il potere di decretare direttamente un divieto di esportazione. Per adottare una misura di questo tipo è tuttavia necessario soddisfare i criteri costituzionali riguardanti in particolare l'urgenza temporale o materiale e la tutela degli interessi del Paese. Se i servizi competenti hanno delle riserve ma non possono vietare l'esportazione sulla base della legislazione vigente, l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni può comunicare tali riserve all'impresa interessata.

5. Tutti i destinatari finali delle domande di esportazione di IMSI catcher autorizzate sono servizi statali. Divulgare informazioni sui singoli Stati nei quali si trovano i destinatari finali dei beni esportati dalla Svizzera potrebbe quindi nuocere a interessi pubblici o privati preponderanti. Il Consiglio federale rinuncia pertanto a divulgare informazioni sui Paesi di destinazione. È disposto tuttavia a chiedere alla SECO di fornire personalmente all'autrice dell'interrogazione le informazioni richieste, conformemente all'articolo 7 LParl.

Risposta del Consiglio federale.