14.1059 · Interrogazione · 2014-09-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Si deplora di continuo che il libero accesso alle assicurazioni garantito per legge alle persone assicurate nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) sia esposto alla selezione dei rischi delle casse malati autorizzate a esercitarla. Con questo argomento si giustifica una compensazione dei rischi onerosa e burocratica anche se non sarà mai possibile impedire del tutto che le casse valutino i rischi. A quanto è dato sapere, per altro, finora non è stata ancora fornita alcuna prova che la selezione dei rischi sia effettivamente praticata.
Il Consiglio federale è pertanto pregato di rispondere alle seguenti domande:
1. Di quanti casi comprovati di assicurati respinti dalle casse malati è a conoscenza?
2. Che cosa hanno fatto finora il Consiglio federale e l'Ufficio federale della sanità pubblica su incarico del legislatore per garantire o imporre il libero accesso degli assicurati AOMS alle casse malati?
3. Che cosa intende fare in futuro affinché gli assicurati possano effettivamente scegliere liberamente l'assicuratore AOMS?
Stellungnahme des Bundesrates
Salvo poche eccezioni, tutte le persone residenti in Svizzera hanno l'obbligo di assicurarsi contro le malattie. Possono scegliere liberamente la cassa malati cui affiliarsi. Da parte loro, le casse malati sono obbligate ad accettare senza riserve né periodi di attesa nuovi assicurati nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), indipendentemente dall'età e dallo stato di salute, sul quale per altro non è consentito porre domande.
1. Il Consiglio federale è a conoscenza di diversi casi in cui l'affiliazione di assicurati all'AOMS è stata resa difficoltosa ed è stata dunque praticata una selezione dei rischi. Alcuni assicuratori hanno, ad esempio, posto ostacoli supplementari alle richieste presentate on line per una franchigia di 300 franchi o, per la stessa categoria di franchigia, hanno atteso a lungo prima di rispondere ai richiedenti. In altri casi è stato fatto espressamente presente a chi optava per una franchigia di 300 franchi che un'eventuale affiliazione avrebbe comportato restrizioni nella prestazione di servizi, in particolare nel sistema del terzo garante, cui alcuni assicuratori ricorrono per la consegna di medicamenti in farmacia, mentre tale restrizione non viene menzionata per le richieste di franchigie superiori. Il Consiglio federale non è a conoscenza di casi accertati in cui una domanda di affiliazione è stata respinta.
2. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) informa regolarmente gli assicurati sulla possibilità di scegliere liberamente la cassa malati e sull'obbligo di quest'ultima di assicurarli. Con il calcolatore dei premi elettronico messo a disposizione sul sito www.priminfo.ch, l'UFSP fornisce agli assicurati una panoramica completa delle offerte assicurative e dei relativi premi. Inoltre, ogni autunno l'UFSP attiva una hotline per rispondere alle domande degli assicurati sul cambiamento dell'assicuratore e sull'obbligo di assicurarsi.
Dopo la pubblicazione dei premi per il 2015, l'UFSP ha inviato una lettera agli assicuratori per ricordare loro che hanno l'obbligo legale di affiliare, nel loro territorio di attività, tutte le persone soggette all'obbligo di assicurazione senza ostacolare in nessun modo le procedure di affiliazione per determinati gruppi di persone. Nella stessa lettera ha comunicato che procederà a un controllo a campione del rispetto da parte degli assicuratori di detto obbligo e che, in caso d'inosservanza, sarebbero stati presi provvedimenti. Nel quadro della sua attività di vigilanza, l'UFSP controllava già precedentemente la conformità alla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) dei formulari d'affiliazione e delle condizioni generali d'assicurazione degli assicuratori, in particolare l'osservanza del principio della parità di trattamento, chiedendo adeguamenti ove lo ritenesse opportuno. Infine, l'UFSP è intervenuto presso gli assicuratori che ostacolavano le procedure di affiliazione di potenziali cattivi rischi (p. es. delle persone che sceglievano la franchigia più bassa).
3. Il Consiglio federale ritiene che il modo migliore per garantire a ogni persona un'affiliazione senza ostacoli e nella forma assicurativa desiderata alla cassa malati scelta sia di ridurre gli incentivi alla selezione dei rischi. Pertanto, sulla base della modifica della LAMal approvata dal Parlamento il 21 marzo 2014, ha introdotto un indicatore supplementare nell'ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (RS 832.112.1). Il nuovo sistema compensatorio ha lo scopo di diminuire ulteriormente gli incentivi alla selezione dei rischi. Inoltre, il Consiglio federale propone una revisione della LAMal per separare formalmente l'assicurazione sociale malattie dalle assicurazioni complementari. Questo permetterebbe di migliorare la protezione dei dati e contrastare la selezione dei rischi.
Risposta del Consiglio federale.