14.1063 · Interrogazione · 2014-09-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande: gli sconti flotta sono tassati in quanto componente del salario in natura? In caso contrario, a quanto si possono stimare le entrate tributarie non percepite?
Non è raro che dei datori di lavoro negozino e ottengano da importatori o commercianti al dettaglio degli sconti flotta (ossia di quantità) per l'acquisto di veicoli - anche privati - per i loro impiegati. Si pone la questione di sapere se questo vantaggio è considerato dalle autorità fiscali come una componente del salario in natura e tassato come tale ai sensi della LIFD e della LAID.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'uso colloquiale il termine "sconto flotta" designa la concessione di una riduzione di prezzo da parte di un'impresa commerciale, di regola al momento della fatturazione. Essa viene concessa in funzione dell'appartenenza del cliente a un'impresa, della sua partecipazione a una federazione o a un'altra entità nonché del totale del fatturato previsto (sconto in base alla quantità). Il termine generale "sconto flotta" comprende però anche altre situazioni, cosicché occorre effettuare una valutazione del singolo caso. In considerazione della problematica sollevata dalla presente interrogazione, la risposta comprende esclusivamente la questione del salario in natura, senza tenere conto delle prestazioni valutabili in denaro fornite ad azionisti o a persone prossime.
Sostanzialmente vanno analizzate due situazioni:
a. Concessione di uno "sconto flotta" agli impiegati di un'impresa commerciale.
Se le prestazioni concesse sotto forma di riduzione di prezzo sono qualificate come rimunerazioni dissimulate, l'impresa commerciale o il datore di lavoro che concede questa prestazione salariale accessoria ai propri collaboratori deve imperativamente menzionare tale prestazione sul certificato di salario. Siffatte prestazioni sono quindi imponibili conformemente all'articolo 17 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11).
Infatti, secondo i numeri marginali 2, 19, 26 e 62 delle istruzioni per la compilazione del certificato di salario rispettivamente dell'attestazione delle rendite edite dalla Conferenza fiscale svizzera e dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (istruzioni 605.040.18.1i; qui di seguito istruzioni) ogni datore di lavoro è tenuto a rilasciare un certificato di salario nel quale vanno dichiarate tutte le prestazioni, rispettivamente tutti i vantaggi valutabili in denaro percepiti dal dipendente in relazione al suo contratto di lavoro.
Tuttavia, se si tratta di agevolazioni considerate di poca importanza secondo le direttive dell'AVS, ovvero di ribassi usuali nel settore che il datore di lavoro concede al dipendente per uso personale e a un prezzo che copre almeno i costi di produzione, esse non devono essere dichiarate (cfr. istruzioni n. m. 62).
b. Concessione di uno "sconto flotta" ai clienti di un'impresa commerciale e a terzi in funzione del loro rapporto con un datore di lavoro, un'impresa, una federazione, ecc.
Poiché in linea di massima gli "sconti flotta" sono concessi dall'impresa commerciale a terzi e non agli impiegati, le prestazioni valutabili in denaro conformemente all'articolo 17 capoverso 1 LIFD di regola non entrano in considerazione. In effetti, simili ribassi o prestazioni non sono forniti dal datore di lavoro, bensì da un'impresa terza, cosicché il datore di lavoro non ne è interessato. Se un'impresa commerciale concede una riduzione è applicabile l'articolo 59 capoverso 1 lettera d LIFD. Questa disposizione stabilisce che gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla rimunerazione di forniture e prestazioni.
Una tassazione in quanto componente del salario in natura potrebbe essere effettuata se gli "sconti flotta" concessi fossero in realtà destinati al datore di lavoro, e poi trasmessi da quest'ultimo agli impiegati nell'ambito del rapporto di lavoro esistente. In questo caso sarebbe applicabile il trattamento fiscale di cui alla lettera a, poiché il datore di lavoro concede ai suoi impiegati una prestazione salariale accessoria che deve essere dichiarata nei certificati di salario (a meno che non si tratti di agevolazioni considerate di poca importanza ai sensi delle direttive dell'AVS).
Occorre inoltre precisare che l'attuale prassi delle autorità fiscali riguardo all'imposizione dei proventi in natura che non sono concessi nel quadro di un rapporto di lavoro risulta moderata e proporzionata. Si rinuncia ad esempio all'imposizione dei vantaggi in natura che le coppie che vivono in concubinato conseguono dalla convivenza (sostentamento, abitazione, importo per le piccole spese come controprestazione per la gestione dell'economia domestica; cfr. sentenza del Tribunale amministrativo di Friburgo, in: Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2000 II 453). Le autorità fiscali rilevano innanzitutto i proventi in natura elencati a titolo di esempio all'articolo 16 capoverso 2 LIFD come pure il valore locativo di cui all'articolo 21 capoverso 1 lettera b LIFD (cfr. riguardo a tale problematica: Yves Noël: Commentaire romand de l'impôt fédéral direct, Helbing Lichtenhahn 2008, ad. art. 16 LIFD).
Del resto, l'Amministrazione federale delle contribuzioni non dispone di alcun dato sul volume degli "sconti flotta" concessi.
Risposta del Consiglio federale.