Lexipedia

14.1085 · Interrogazione · 2014-09-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Ogni anno, in caso di decisioni di pianificazione riguardanti sia gli azzonamenti che gli aumenti della densità pianificatoria, i proprietari di immobili e di terreni conseguono utili dell'ordine di miliardi di franchi senza prestazioni. Inoltre, gli investimenti nelle infrastrutture (costruzione di strade, scuole, parchi, collegamenti ai trasporti pubblici, ecc.), finanziati con le imposte, comportano un aumento del valore dei terreni e degli immobili. Non solo i comuni, ma anche le FFS conferiscono ai proprietari di immobili utili elevati dalle infrastrutture. Si può affermare che il settore immobiliare è quello più sovvenzionato in assoluto.

D'ora in poi gli utili della pianificazione dovrebbero essere tassati (perlomeno) in caso di azzonamento a un minimo del 20 per cento, conteggiandoli tuttavia insieme alla futura imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Per quanto riguarda gli utili dalle infrastrutture non si conosce nulla di simile.

Fatte queste considerazioni si pongono le seguenti domande:

1. A quanto stima il Consiglio federale gli utili di pianificazione annui in caso di azzonamenti e aumenti della densità pianificatoria?

2. A quanto stima gli utili dalle infrastrutture annui (aumenti del valore degli immobili e dei terreni) derivanti dagli investimenti di comuni, cantoni, Confederazione e FFS?

3. Quali strumenti prevede affinché i proprietari fondiari e di immobili partecipino anche agli utili dalle infrastrutture?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

1. I cantoni sono tenuti a disciplinare, entro cinque anni dall'entrata invigore della modifica del 15 giugno 2012 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), un'adeguata compensazione di vantaggi e svantaggi rilevanti secondo i requisiti dell'articolo 5 LPT (art. 38a cpv. 4 LPT), nel caso in cui non disponessero ancora di un tale disciplinamento. Pertanto il Consiglio federale non possiede informazioni sufficienti che gli consentono di stimare in modo certo gli utili di pianificazione annui derivanti da azzonamenti e aumenti della densità pianificatoria. Tuttavia, il governo parte dal principio che questi utili variano fortemente. Quando saranno disponibili dati più sicuri nell'ambito della statistica delle zone edificabili, sarà più semplice effettuare stime retrospettive sommarie degli utili summenzionati.

2. Gli investimenti del settore pubblico, come quelli dei privati, possono comportare, oltre a un plusvalore, anche perdite di valore dei terreni e degli immobili di terzi, ad esempio a causa di un aumento dell'inquinamento fonico. Il Consiglio federale non dispone tuttavia di dati a riguardo. Una loro stima è ancora più difficile rispetto ai plusvalori degli azzonamenti e degli aumenti della densità pianificatoria. Gli aumenti e le perdite di valore derivanti dagli investimenti non riguardano soltanto i terreni oggetto della pianificazione, ma anche zone circostanti più o meno estese. È quindi difficile determinare le variazioni di valore di terreni derivanti da investimenti del settore pubblico.

3. Esistono già soluzioni che prevedono la partecipazione di terzi ai costi delle infrastrutture realizzate dal settore pubblico. Si tratta ad esempio dei cosiddetti contributi di urbanizzazione. L'articolo 6 della legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843) sancisce che i costi dell'urbanizzazione particolare sono messi completamente o nella maggior parte a carico dei proprietari fondiari; per i costi dell'urbanizzazione generale sono riscossi invece solamente contributi adeguati. Questo disciplinamento mostra che è più facile riversare i costi delle infrastrutture sui proprietari dei terreni quando queste si situano su superfici meno estese.

In quale misura gli aumenti di valore degli immobili derivanti da investimenti cantonali o comunali possono essere impiegati per finanziare tali investimenti è da stabilire a livello di diritto cantonale, nel quadro delle direttive e dei limiti posti dal diritto federale. Le tasse e i contributi di miglioria costituiscono i necessari strumenti giuridici. Inoltre, a livello cantonale e comunale, si riscuotono le imposte sugli utili da sostanza immobiliare, le imposte immobiliari e l'imposizione del valore locativo, che riguardano in parte anche aumenti di valore derivanti da investimenti del settore pubblico. Gli edifici della Confederazione hanno nella maggior parte dei casi un'importanza superiore e di conseguenza possono ripercuotersi sui prezzi degli immobili su distanze maggiori. Date le loro ripercussioni a lungo raggio sui prezzi, di solito questi immobili non si prestano a un cofinanziamento mediante contributi di miglioria. Pertanto il Consiglio federale non prevede l'introduzione di strumenti che obbighino i proprietari fondiari a corrispondere versamenti per le infrastrutture della Confederazione. Il governo ritiene in generale che la trasparenza dei costi si realizza coinvolgendo gli utenti di determinati terreni piuttosto che i loro proprietari.

Risposta del Consiglio federale.