Lexipedia

Usurpazione di identità nell'accensione di numeri telefonici. Misure di sorveglianza amministrativa e sanzioni nei confronti delle società di telecomunicazioni

14.1115 · Interrogazione · 2014-12-11

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 58 LTC prevede che l'autorità federale (UFCOM e Comcom) vigila affinché il diritto internazionale e nazionale delle telecomunicazioni siano rispettati. Può se necessario revocare o aggiungere oneri alle concessioni rilasciate nonché infliggere sanzioni amministrative e pecuniarie (art. 60 LTC). In alcuni casi è stato possibile constatare che sono stati accesi numeri telefonici, in genere di telefonia mobile (usati poi per compiere anche reati penali), usurpando l'identità di ignari cittadini. Le cause precise di questo inconveniente non sono chiare, verosimilmente la carenza di verifica dei documenti di identità da parte di dipendenti di società di telecomunicazioni. Considerata la necessità di combattere questo fenomeno, pongo le seguenti domande:

1. Quali sono le condizioni e le esigenze per l'accensione di un numero di telefonia mobile? È inclusa la verifica dell'identità dell'utente tramite conservazione della copia del documento di identità?

2. L'autorità di vigilanza verifica che tali esigenze siano rispettate dalle società di telecomunicazione, se del caso tramite ispezioni a campione?

3. Se si dovesse presentare un'usurpazione di identità, accertata dall'autorità penale, quali misure adotta in genere l'autorità federale nei confronti della società di telecomunicazione inadempiente?

4. L'autorità federale rimane a stretto contatto con le autorità di perseguimento penale al fine di impedire gli abusi?

5. L'attuale normativa (LTC, altre leggi ed ordinanze) permette all'autorità federale di intervenire convenientemente presso le società di telecomunicazione per impedire l'accensione di numeri telefonici senza verifiche dell'identità dell'utente del numero?

6. Il Consiglio federale ritiene occorra modificare la normativa al fine di meglio prevenire le usurpazioni di identità?

7. Sono state pronunciate negli ultimi cinque anni sanzioni amministrative (art. 58 segg. LTC) nei confronti di società di telecomunicazioni? Se sì, per quale genere di irregolarità?

8. Più in generale, il Consiglio federale ritiene che le possibilità di sorveglianza dell'autorità federale nel campo delle telecomunicazioni siano sufficienti a prevenire abusi? Occorre forse migliorare la normativa?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Alla stipula di un contratto con un cliente, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono obbligati a rispettare le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) nonché le relative disposizioni d'esecuzione (in part. l'art. 19a dell'ordinanza del 31 ottobre 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni OSCPT; RS 780.11). Alla vendita di una carta SIM prepagata, chi fornisce servizi di telecomunicazione deve garantire che i dati personali del cliente (cognome, nome, indirizzo, data di nascita) siano registrati sulla base di un passaporto o di una carta d'identità validi o di un altro documento che consente l'ingresso in Svizzera. Inoltre è necessario registrare il tipo di documento e il numero; nessuna norma di legge obbliga, invece, a conservare una copia del documento presentato. D'altro canto la conclusione di contratti di abbonamento (a pagamento posticipato) non è disciplinata da un'apposita regolamentazione perché si ritiene che il fornitore di servizi di telecomunicazione abbia tutto l'interesse a identificare i clienti, se vuole poter riscuotere le fatture. Il progetto di revisione della LSCPT (13.025) prevede che il Consiglio federale possa regolamentare le modalità di raccolta dei dati personali dei clienti. Questa normativa riguarda la registrazione dei dati effettuata non soltanto dai fornitori di servizi di telecomunicazione, ma anche dai rivenditori professionali di carte SIM prepagate o di mezzi analoghi. In questo modo, il Consiglio federale avrà la facoltà di decidere che sia prodotto un documento d'identità e che sia tenuta una copia di tale documento, non soltanto per l'attribuzione di carte SIM prepagate ma anche per stipulare contratti di abbonamento.

2.-5. La competenza nel campo della sorveglianza prescritta dalla LSCPT è una questione che attualmente necessita di un chiarimento. La LSCPT vigente non contiene disposizioni specifiche sulla sorveglianza e non prevede neanche disposizioni penali in materia. In qualità di autorità di vigilanza, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) vigila affinché il diritto internazionale delle telecomunicazioni, la legge sulle telecomunicazioni, le prescrizioni d'esecuzione e le concessioni siano rispettati (art. 58 LTC), ma non effettua alcun controllo sulla corretta registrazione dei dati personali nell'ambito della fruizione di servizi prepagati e della stipula di contratti di abbonamento. Non è l'UFCOM, bensì il Servizio sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (Servizio SCPT), aggregato amministrativamente al DFGP, che lavora assiduamente con le autorità di perseguimento penale. Secondo la prassi attualmente in uso, il Servizio SCPT risolve i problemi concreti direttamente con i fornitori di servizi di telecomunicazione coinvolti. Siccome nella legislazione vigente e nella prassi in uso permangono alcune incertezze sulla ripartizione dei compiti tra le autorità, il messaggio sulla revisione della LSCPT si occupa specificamente di questo punto (cfr. commento all'art. 41, FF 2013 2283, 2359).

6. Il disegno del Consiglio federale sulla LSCPT mira a rendere giuridicamente più efficace l'attività di sorveglianza nei confronti dei fornitori di servizi di telecomunicazione (v. in part. messaggio, commento all'art. 41, FF 2013 2283, 2359). Il disegno di revisione della LSCPT prevede inoltre di inserire nella LTC una disposizione che obblighi i fornitori di servizi di telecomunicazione, in talune circostanze, a bloccare l'accesso ai servizi di telecomunicazione se l'identità del cliente è inesatta o incerta o se le regole di raccolta dei dati personali non sono state rispettate. D'ora in poi sarà altresì punita la violazione degli obblighi di documentazione (in particolare la registrazione di dati personali o di clienti), a prescindere dall'esistenza di un contratto di abbonamento. Oltretutto il Consiglio federale è incaricato di redigere un progetto di disposizione penale concernente l'usurpazione d'identità in adempimento della mozione Comte 14.3288, accolta dal Parlamento.

7. Nel proprio settore di competenza l'UFCOM ha condotto svariate procedure di vigilanza conformemente agli articoli 58 e 60 LTC. Spesso si trattava di procedimenti sanzionatori per la mancata trasmissione dei dati per la statistica sulle telecomunicazioni.

8. Il Consiglio federale ritiene che l'UFCOM disponga di sufficienti strumenti di vigilanza nel settore dei servizi di telecomunicazione. Nella presente fattispecie, che rientra nella sfera della sorveglianza delle telecomunicazioni, la revisione della LSCPT attualmente in corso andrà a rafforzare gli strumenti di sorveglianza a disposizione del Servizio SCPT.

Risposta del Consiglio federale.

Usurpazione di identità nell'accensione di numeri telefonici. Misure di sorveglianza amministrativa e sanzioni nei confronti delle società di telecomunicazioni | Lexipedia | Lexipedia