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Semplificazione delle formalità doganali e promozione delle importazioni parallele grazie al riconoscimento di altri documenti attestanti l'origine di un prodotto

14.3014 · Postulato · 2014-02-24

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto che illustri se e come, oltre al certificato d'origine ufficiale, anche altri documenti che attestano l'origine di un prodotto (ad es. una fattura di vendita di un altro Paese europeo) possono essere riconosciuti al momento dell'imposizione di prodotti originari dall'UE.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il protocollo n. 3 (RS 0.632.401.3) dell'Accordo di libero scambio del 1972 fra Svizzera e UE (ALS del 1972) funge da base per il traffico preferenziale tra queste due parti. Esso prevede che la Svizzera conceda un accesso preferenziale al proprio mercato ai prodotti originari dall'UE, se all'importazione sono accompagnati da un certificato di circolazione delle merci o da una dichiarazione su fattura.

È stato riscontrato che in determinati casi i produttori esteri, per evitare importazioni parallele in Svizzera, rinunciano ad allestire le prove dell'origine o le dichiarazioni del fornitore necessarie per il rilascio delle prove dell'origine. A tal proposito occorre rammentare che il produttore (o il fornitore) può, in linea di massima, decidere liberamente se certificare o meno l'origine preferenziale.

Nell'ambito dell'ALS del 1972 sono previsti esclusivamente i certificati d'origine o le dichiarazioni su fattura indicati nel protocollo n. 3. Riconoscere, ai sensi del presente postulato, quali prove dell'origine altri documenti oltre a quelli previsti nel protocollo n. 3 comporterebbe, a causa della mancanza di una base fornita da accordi internazionali, notevoli problemi di carattere pratico e giuridico, in particolare al momento della verifica dello statuto originario delle merci importate. Ciò sarebbe dunque difficilmente attuabile.

Per contro, risulta opportuna un'ampia verifica delle vigenti condizioni giuridiche e amministrative per impedire le importazioni parallele. Nel quadro di questo controllo è possibile considerare anche le esigenze che deve soddisfare l'esportatore per comprovare il carattere originario dei prodotti in questione. Se del caso, oltre alle regole d'origine dell'ALS del 1972, vi sono anche altre possibilità per ridurre gli ostacoli alle importazioni parallele.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

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