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14.3024 · Interpellanza · 2014-03-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è la sua posizione riguardo agli animali geneticamente modificati?

2. Come può garantire che nessun animale geneticamente modificato (per es. salmone) finisca nei nostri piatti a nostra insaputa?

3. Come assicura che le merci geneticamente modificate importate in Svizzera siano dichiarate in modo conforme?

4. Ritiene che la nostra legislazione debba essere adeguata al fine di garantire la necessaria trasparenza nell'ambito soprammenzionato? Se sì, entro quando intende procedere agli eventuali adeguamenti?

Begründung

Sul mercato si trovano sempre più spesso animali geneticamente modificati destinati al consumo. Si pensi, per esempio, al salmone: il tipo denominato "AquAdavantage" raggiunge dimensioni che superano di dieci volte quelle del salmone comune.

In Svizzera, la base giuridica che si applica agli animali e alle piante geneticamente modificati è costituita dalla legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (LIG). Ciononostante, come si può essere sicuri che le merci importate, in particolare quelle provenienti da Paesi non UE, siano dichiarate a sufficienza?

Non si può restare indifferenti a queste manipolazioni di cui non si conoscono gli effetti e le conseguenze nel tempo. La trasparenza è pertanto d'obbligo affinché il consumatore possa fare le sue scelte con piena cognizione di causa. La nostra legislazione dovrebbe quindi tenere conto di questi sviluppi. Dovrebbe segnatamente esigere una dichiarazione senza lacune per simili processi e seguire l'evoluzione sul piano della salute umana al fine di evitare effetti secondari.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera la problematica degli organismi geneticamente modificati (OGM) è oggetto di una regolamentazione particolarmente dettagliata e di un controllo molto severo. Il Consiglio federale risponde come segue alle domande dell'interpellante:

1. Come stabilito all'articolo 9 della legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull'ingegneria genetica, LIG; RS 814.91), la procreazione e la messa in commercio di vertebrati geneticamente modificati sono ammesse soltanto a scopi di ricerca, terapia e diagnostica sull'uomo o l'animale e non possono dunque essere autorizzate per la produzione di derrate alimentari. L'importazione di carne di animali geneticamente modificati destinata al consumo umano è soggetta ad autorizzazione conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari. Finora non sono state depositate richieste in questo senso né sono state rilasciate autorizzazioni.

2. Come menzionato al punto 1, è vietato importare come derrate alimentari e immettere sul mercato pesci geneticamente modificati senza autorizzazione. È compito delle autorità esecutive cantonali verificare che questi prodotti non giungano sul mercato svizzero. Esse sono tenute a verificare, mediante campagne nazionali svolte in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV o in occasione di controlli di routine, la presenza di alimenti OGM e il rispetto dell'obbligo di dichiarazione. Ogni anno, le autorità esecutive cantonali analizzano diverse centinaia di campioni alimentari per verificare se contengono OGM e se il loro impiego è conforme ai requisiti legali. I campioni sono scelti tra i prodotti che hanno le maggiori probabilità di non soddisfare i requisiti legali. L'attenzione è dunque attualmente focalizzata su prodotti che contengono soia, mais o riso. Se si iniziasse a produrre animali geneticamente modificati per commercializzarli, il rischio che i prodotti che se ne ricavano finiscano nelle derrate alimentari aumenterebbe. Le autorità esecutive dovrebbero allora adeguare le loro pratiche di controllo. Va per altro notato che l'USAV rileva annualmente i risultati dei controlli e li pubblica in un rapporto.

Soltanto questi controlli regolari effettuati in maniera coordinata sull'intero territorio svizzero assicurano una protezione ottimale. Occorre osservare che attualmente nessun Paese ha ancora autorizzato la produzione di animali geneticamente modificati a scopo alimentare.

3. In caso di traffico transfrontaliero di OGM, sia l'esportatore che l'importatore sono tenuti a rispettare le pertinenti disposizioni nazionali e internazionali (protocollo di Cartagena; ordinanza di Cartagena, RS 814.912.21). Ogni prodotto OGM destinato al mercato svizzero deve dunque essere etichettato secondo le prescrizioni nazionali e internazionali e accompagnato dalla documentazione prevista. In secondo luogo, la persona responsabile della messa in circolazione del prodotto in Svizzera deve assicurarsi, nel quadro dell'obbligo del controllo autonomo (art. 23 della legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, LDerr; RS 817.0), che il prodotto sia conforme ai requisiti legali. Infine, come menzionato al punto 2, le autorità esecutive cantonali eseguono ogni anno numerosi controlli per accertare se i requisiti legali in materia di OGM sono rispettati dagli attori del mercato. In questo ambito, possono essere tenute a collaborare con le autorità doganali se i controlli sono incentrati su prodotti importati.

4. L'utilizzo di OGM nella produzione alimentare è oggetto di una regolamentazione restrittiva e dettagliata, dall'importazione fino alla consegna al consumatore. Queste derrate alimentari OGM sono soggette agli obblighi di autorizzazione, etichettatura e documentazione. Inoltre, chiunque utilizzi derrate alimentari del tutto o in parte geneticamente modificate è tenuto a predisporre un sistema che garantisca una separazione tra questi prodotti e quelli convenzionali, per garantire la libera scelta del consumatore. Il rispetto dei requisiti legali è regolarmente verificato dalle diverse autorità esecutive svizzere competenti. Pertanto, il Consiglio federale ritiene che le disposizioni legali vigenti siano sufficienti e che non occorra né completarle né modificarle.

Risposta del Consiglio federale.