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14.3027 · Interpellanza · 2014-03-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nel contesto dell'iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa" accolta il 9 febbraio 2014 da popolo e cantoni, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale intende, in particolare in vista del termine di tre anni per emanare la legislazione d'esecuzione nelle disposizioni transitorie (art. 197 n. 11 disp. trans. Cost.), adottare in via preliminare misure immediate (p. es. in materia di frontalieri, priorità degli indigeni, disciplina degli Stati terzi, disoccupazione dei giovani e degli ultracinquantenni, termine di carenza nell'aiuto sociale, ecc.)? In caso affermativo, sotto forma di ordinanza oppure di legge federale urgente?

2. Di recente il Tribunale federale ha riconosciuto, in due decisioni posteriori all'approvazione dell'iniziativa espulsioni e di quella sulle abitazioni secondarie, l'applicabilità (almeno parziale) immediata e diretta degli articoli costituzionali sufficientemente definiti (2C_828/2011 del 12 ottobre 2012 e 1C_646/2012 del 22 maggio 2013). Questo vale anche se la modifica costituzionale prevede un mandato legislativo o disposizioni transitorie. Come valuta il Consiglio federale l'applicabilità diretta? Ad esempio la priorità degli indigeni (art. 121a cpv. 3 primo periodo primo periodo parziale Cost.) non è forse sufficientemente definita e potrebbe pertanto essere fatta valere da un lavoratore a partire dal 9 febbraio 2014? Se il Consiglio federale riconosce uno "zoccolo duro" sufficientemente determinato, quali sarebbero i destinatari della norma?

3. Lo scadenzario stabilito dal Consiglio federale per la legge d'attuazione è suppergiù il seguente: bozza del progetto entro l'estate 2014, avamprogetto per la consultazione per la fine del 2014, consultazione nell'inverno 2015, valutazione dei risultati della consultazione e disegno definitivo nella primavera o nell'estate 2015, commissione della camera prioritaria nell'estate o nell'autunno 2015, seduta plenaria della Camera prioritaria nell'autunno o nell'inverno 2015, seconda Camera e appianamento delle divergenze nella primavera 2016, termine di referendum fino all'estate 2016.

È vero che resterebbero poi soltanto circa sei mesi per condurre eventuali negoziati con l'Unione europea in base alla legge d'esecuzione? Alla luce del termine di transizione di tre anni fino al 9 febbraio 2017, non sarebbe opportuno accelerare questo scadenzario in modo da guadagnare un maggior margine di manovra?

4. È stato annunciato che la Svizzera non potrà più partecipare all'ottavo programma quadro di ricerca Horizon 2020 come Paese associato, bensì soltanto come Stato terzo. Il "decreto federale del 10 settembre 2013 sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea negli anni 2014-2020" è tuttavia già entrato in vigore e quindi pure il credito d'impegno di oltre 4,4 miliardi di franchi per Horizon 2020. Che cosa significa la mancata associazione dal punto di vista finanziario? I contributi al programma saranno sospesi oppure mantenuti? Il Consiglio federale è disposto a destinare direttamente e in maniera poco burocratica a progetti di ricerca svizzeri le eventuali quote del credito svincolate?

5. Alla luce della nuova situazione, il Consiglio federale intende presentare un messaggio aggiuntivo concernente l'iniziativa popolare "Stop alla sovrappopolazione - sì alla conservazione delle basi naturali della vita" oppure contrapporle un controprogetto o un controprogetto diretto?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'articolo 197 numero 9 capoverso 2 della Costituzione federale prevede un termine di tre anni per l'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121a della Costituzione. La nuova disposizione costituzionale chiarisce anche che fino al 9 febbraio 2017 spetta esclusivamente al legislatore emanare le disposizioni d'esecuzione. Il Consiglio federale può emanarle provvisoriamente mediante ordinanza per il 9 febbraio 2017 soltanto se si prospetta il mancato rispetto di questo termine di tre anni. Fino a quel momento, la Costituzione non permette al Consiglio federale di emanare alcuna disposizione esecutiva in virtù dell'articolo 121a o dell'articolo 197 numero 9 della Costituzione. La possibilità per il Parlamento di dichiarare urgente e porre immediatamente in vigore la legge d'esecuzione va valutata sulla base dell'articolo 165 della Costituzione (cfr. anche la risposta del Consiglio federale alla domanda 5 dell'interpellanza urgente 14.3032).

2. Le disposizioni costituzionali possono essere sufficientemente determinate per disciplinare direttamente (del tutto o in parte), con la loro entrata in vigore senza legge d'esecuzione, lo statuto legale di privati. Per l'applicabilità diretta di disposizioni costituzionali il Tribunale federale presuppone che fattispecie e ripercussioni giuridiche siano formulate in maniera sufficientemente precisa per fungere da orientamento per il comportamento degli individui (DTF 139 I 16 consid. 4.2.3 e 4.3). Non basta che alcune parole del testo costituzionale siano formulate in maniera sufficientemente precisa. Da norme costituzionali che possono essere attuate soltanto con un "sistema complessivo di concretizzazione" non è possibile estrapolare e applicare direttamente e anticipatamente singoli elementi. Nel messaggio del 7 dicembre 2012 concernente l'iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa" il Consiglio federale ha illustrato che il nuovo articolo costituzionale non è direttamente applicabile (n. 3.2 e 4.2.5). Di conseguenza, a suo avviso non è ammissibile applicare direttamente e isolatamente dal 9 febbraio 2014 ad esempio la priorità dei cittadini svizzeri di cui all'articolo 121a capoverso 3 primo periodo della Costituzione.

3. Per intavolare trattative con l'UE è necessario un primo schema di attuazione della nuova disposizione costituzionale. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di preparare, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e quello dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), uno schema d'attuazione entro la fine di giugno 2014. Il Consiglio federale deciderà in merito ai prossimi passi relativi alle trattative con l'UE fondandosi su tale schema. Un avamprogetto di legge sarà posto in consultazione entro la fine del 2014. Parallelamente, sono stati intavolati colloqui esplorativi con l'UE e i suoi Stati membri in vista dei negoziati perseguiti.

4. Anche se la Commissione europea ha comunicato che alla Svizzera è conferito lo statuto di Paese terzo, in linea di massima a breve o medio termine resta ipotizzabile una partecipazione svizzera a Horizon 2020 quale Stato associato. Fino alla decisione saranno tuttavia scaduti i termini 2014 per alcune candidature a progetti di ricerca. Si stanno pertanto elaborando soluzioni transitorie per i concorsi definitivamente sfumati e per il caso di una mancata associazione nel 2014. La Confederazione può finanziare tali misure transitorie nel quadro dei crediti già approvati. A tal fine, il 7 marzo scorso il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di elaborare per il 2014 una soluzione transitoria per il finanziamento dei ricercatori in Svizzera associati a progetti individuali o collaborativi nell'ambito del progetto Horizon 2020.

Secondo il Fondo nazionale svizzero, i programmi quadro UE rappresentano la fonte più importante di finanziamento pubblico della ricerca svizzera, e addirittura la più importante per le PMI e l'industria. Grazie al loro tasso di successo superiore alla media nel programma precedente a Horizon 2020, i ricercatori svizzeri hanno ricevuto più fondi di quelli versati dalla Svizzera come contributi obbligatori al bilancio per la ricerca. Questo bonus conseguito grazie alla qualità della ricerca svizzera non può eventualmente essere sostituito con un finanziamento nazionale nell'ambito di una soluzione transitoria. Il nostro Paese ha sospeso i contributi al programma finché Svizzera e UE non avranno stipulato un accordo relativo a Horizon 2020. La situazione relativa al settore "fusione" del programma Euratom nonché al progetto ITER è attualmente analizzata alla luce dell'Accordo di cooperazione del 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea dell'energia nucleare nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.11).

5. Il 23 ottobre 2013 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'iniziativa popolare "Stop alla sovrappopolazione - sì alla conservazione delle basi naturali della vita", proponendo al Parlamento di sottoporre l'iniziativa a popolo e cantoni senza controprogetto. Il Consiglio federale mantiene la sua proposta anche dopo l'approvazione dell'iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa".

Risposta del Consiglio federale.