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14.3032 · Interpellanza urgente · 2014-03-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il 9 febbraio 2014 popolo e cantoni hanno accolto l'iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa". La nuova disposizione costituzionale va pertanto attuata rapidamente e conformemente alla volontà popolare, soprattutto perché si prevede un ulteriore aumento dell'immigrazione a causa della scadenza dei termini transitori con la Romania e la Bulgaria e della possibilità di invocare la clausola di salvaguardia. In tale contesto poniamo le seguenti domande urgenti:

1. Anche il Consiglio federale ritiene che occorre formare un gruppo di lavoro il più rappresentativo possibile per elaborare le varianti per attuare efficacemente l'iniziativa?

2. Perché s'intende escludere i promotori dell'iniziativa dal gruppo di lavoro incaricato di attuare la nuova disposizione costituzionale?

3. Come spiega il Consiglio federale al popolo svizzero che nell'elaborazione dell'attuazione di un'iniziativa popolare sono coinvolti soltanto oppositori della nuova disposizione costituzionale?

4. Quali misure immediate prevede di attuare tramite ordinanza?

5. È disposto a sottoporre al Parlamento l'attuazione quale modifica di legge urgente oppure a far passare il progetto attraverso il Parlamento per via d'urgenza?

6. Come ha comunicato la decisione popolare all'UE e agli Stati limitrofi?

7. Ha nel contempo informato l'UE in merito ai fatti seguenti:

- La Svizzera è uno Stato indipendente dall'UE. La Svizzera non vuole aderire all'UE né per via diretta né per via indiretta.

- La Svizzera intrattiene con l'UE relazioni su base contrattuale, in particolare al fine di agevolare l'accesso reciproco al mercato. Tuttavia, la Svizzera non è e non intende diventare membro del mercato interno europeo.

8. L'esito della votazione del 9 febbraio 2014 è stato anche un voto per una maggiore autodeterminazione della Svizzera. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui il collegamento istituzionale con l'UE, con il recepimento dinamico del diritto e giudici stranieri, non ha più ragione d'essere?

9. Come e quando il Consiglio federale intende comunicare le decisioni della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2013 sul rapporto tra Svizzera e Unione europea, dopo aver proposto di accogliere la mozione 13.4117, "Posizioni strategiche in merito alle relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea"?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. La nuova disposizione costituzionale (art. 121a della Costituzione) è attuata secondo la procedura usuale per i progetti di legge più importanti. Nell'ambito di un gruppo tecnico di esperti saranno pertanto coinvolti nei lavori in particolare i partner sociali, i cantoni, le associazioni comunali come pure i dipartimenti e gli uffici interessati. In questa fase saranno sentiti anche rappresentanti dei promotori dell'iniziativa, che avranno inoltre la possibilità di esprimersi nel quadro della consultazione sull'avamprogetto di legge.

4. La nuova disposizione costituzionale prevede un termine di tre anni per l'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione. L'articolo 197 numero 9 capoverso 2 della Costituzione esplicita che fino al 9 febbraio 2017 spetta esclusivamente al legislatore emanare le disposizioni d'esecuzione. Il Consiglio federale può emanarle provvisoriamente mediante ordinanza per il 9 febbraio 2017 soltanto se si prospetta il mancato rispetto di questo termine di tre anni. Fino a quel momento, la Costituzione non permette al Consiglio federale di emanare alcuna disposizione esecutiva in virtù dell'articolo 121a della Costituzione.

5. Le nuove disposizioni costituzionali prevedono una modifica sostanziale del regime migratorio svizzero. Vista la portata della revisione di legge prescritta dalla Costituzione, il Consiglio federale ritiene che l'articolo 121 della Costituzione vada attuato con cura nel quadro della procedura legislativa ordinaria. La possibilità per il Parlamento di dichiarare urgente e porre immediatamente in vigore la disposizione va valutata sulla base dell'articolo 165 della Costituzione. Il termine di tre anni previsto dall'articolo 197 numero 9 capoverso 2 della Costituzione non giustifica di per sé alcuna urgenza temporale e materiale ai sensi dell'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione.

6. Subito dopo la votazione del 9 febbraio si sono tenuti colloqui ad altro livello, in particolare con gli Stati limitrofi. I nostri ambasciatori presso l'UE a Bruxelles e gli Stati membri dell'UE hanno inoltre informato i loro interlocutori in merito alla decisione del popolo svizzero. Da allora sono stati instaurati contatti a tutti i livelli per spiegare la decisione popolare, informare in merito ai passi previsti per l'attuazione e discutere le possibili ripercussioni sulle relazioni tra la Svizzera e l'UE.

7./9. Le decisioni della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2013, tematizzate anche dalla mozione 13.4117, coincidono con la posizione del Consiglio federale. Il collegio governativo le includerà nei suoi contatti e nei suoi negoziati con l'UE.

8. Il 9 febbraio 2014 popolo e cantoni hanno scelto un nuovo sistema per regolamentare l'immigrazione in Svizzera. Pur richiedendo una verifica di singoli aspetti della politica europea perseguita dalla Svizzera, la decisione non cambia nulla per quanto concerne gli interessi elvetici in relazione all'UE: il Consiglio federale intende tuttora consolidare e rinnovare la via bilaterale per salvaguardare l'indipendenza e la prosperità del Paese. Ciò include anche la negoziazione di una nuova soluzione istituzionale che consenta di stipulare nuovi accordi sull'accesso al mercato interno.

Risposta del Consiglio federale.