14.3045 · Mozione · 2014-03-05
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi giuridiche affinché conformemente alla legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub) tutti gli acquisti con un valore contrattuale a partire da 50 000 franchi siano pubblicati almeno una volta all'anno in formato leggibile da una macchina.
Begründung
Gli eventi attorno al progetto Insieme e le irregolarità connesse agli acquisti nell'ambito delle IT presso la SECO richiedono, oltre a una rielaborazione sotto il profilo del diritto penale, una maggiore trasparenza negli acquisti della Confederazione al fine di riacquistare la fiducia del pubblico. Una pubblicazione annuale delle informazioni di base per tutti gli acquisti a partire da 50 000 franchi espone in maniera trasparente la prassi in materia di acquisti e contribuisce a impedirne preventivamente gli abusi. La ripartizione illecita in commesse più piccole alla stessa azienda al di sotto della soglia dell'OMC di 230 000 franchi risulterebbe evidente e quindi sarebbe di fatto impedita.
Ciò può essere attuato senza problemi in base alla normativa vigente in materia di acquisti pubblici (LAPub, OAPub) e indipendentemente da altre misure di miglioramento. L'attuazione si basa sulle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (CDF), sostenute dalla Delegazione delle finanze ("NZZ" del 31 gennaio 2014), corrisponde al principio di trasparenza ed è compatibile con la protezione dei dati. Nel suo parere del 23 dicembre 2013 in merito a una domanda di mediazione contro l'UFCL, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza raccomanda esplicitamente di garantire l'accesso a elenchi di fornitori dei dipartimenti e della Cancelleria federale in forma non anonima e senza restrizioni.
L'adeguamento delle condizioni generali della Confederazione sarebbe il modo più semplice per rendere vincolante la misura in tutti gli uffici committenti della Confederazione e per fare chiarezza sotto il profilo giuridico nei confronti dei fornitori. La Direzione per lo sviluppo e la collaborazione pubblica già ora un elenco ai sensi della presente mozione. L'elenco dovrà essere pubblicato in formato leggibile da una macchina su un sito pubblico del servizio interessato e contenere i seguenti dati: committente, mandatario (nome dell'azienda, luogo), oggetto, valore della commessa, procedura di aggiudicazione (aperta, selettiva, mediante trattativa privata), data della conclusione del contratto, tempo di evasione della commessa.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide il parere dell'autrice della mozione ed è favorevole a una maggiore trasparenza negli acquisti pubblici.
In occasione della prevista revisione dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.1), sarà introdotta e ripresa a titolo informativo nelle condizioni generali della Confederazione una base legale secondo cui tutti gli acquisti pubblici effettuati in virtù della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) con un valore contrattuale a partire da 50 000 franchi dovranno essere pubblicati almeno una volta all'anno in formato leggibile da una macchina.
L'apertura della procedura di consultazione sulla revisione della LAPub e dell'OAPub è prevista ancora per quest'anno.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.