14.3059 · Mozione · 2014-03-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Codice penale svizzero (CP) e il Codice penale militare (CPM) vanno modificati come segue:
l'articolo 261bis CP e l'articolo 171c CPM vanno abrogati.
Begründung
Dopo un'accesa campagna per la votazione, nel settembre 1994 il popolo ha accettato il controverso articolo 261bis CP. La sua adozione implicava l'adesione della Svizzera alla Convenzione internazionale del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e l'istituzione della Commissione federale contro il razzismo. 19 anni dopo questo voto popolare è evidente che l'articolo in questione non si è rivelato efficace. Comporta incertezza giuridica, abusi e reiterati processi incomprensibili.
Le discriminazioni razziali in Svizzera hanno fortunatamente sempre costituito l'eccezione: la democrazia diretta e lo Stato di diritto liberale non offrono alcuna base per tendenze estremiste. L'introduzione dell'articolo 261bis CP e l'istituzione della Commissione contro il razzismo si sono rivelate inutili e difficilmente conciliabili con diversi principi fondamentali dell'ordine giuridico e costituzionale elvetico. Il diritto penale svizzero ha sempre punito i reati commessi per motivi a sfondo razzista. L'articolo 261bis CP comporta implicazioni negli ambiti della libertà d'espressione, contrattuale ed economica che riteniamo urtanti e oltretutto inutili nell'ottica della lotta alla discriminazione razziale.
A disturbare è l'ingerenza diretta nella sfera privata dei cittadini. L'articolo 261bis CP rischia sempre di giustificare un regime poliziesco dedito alla sorveglianza dei suoi cittadini. Prima della campagna di voto, il Consiglio federale aveva assicurato che la libertà di espressione sarebbe stata garantita e che semplici opinioni o esternazioni private non sarebbero diventate punibili. Risulta quindi ancora più grave la decisione emanata il 27 maggio 2004 dal Tribunale federale, che estende notevolmente il campo d'applicazione dell'articolo 261bis CP e considera fatto in pubblico, e quindi punibile, ogni commento offensivo pronunciato in un ambito non strettamente privato. Persino i comici devono riflettere due volte prima di pronunciare una battuta, che potrebbe costare loro una denuncia.
Questa situazione è indegna di una libera democrazia.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La richiesta di abrogare l'articolo 261bis del Codice penale (CP) e l'analogo articolo 171c del Codice penale militare (CPM) sulla discriminazione razziale non è nuova (mozione Scherer Jürg 99.3169, "Abrogazione della legge sul razzismo", mozione Hess Bernhard 04.3607, "Abrogazione della norma penale antirazzismo", mozione dell'Unione democratica di centro 05.3013, "Stralcio dell'articolo sul razzismo", mozione Mörgeli 09.3843, "Stralciare la disposizione antirazzismo"). Nei relativi pareri il Consiglio federale ha sempre proposto di respingere queste mozioni. Ha raccomandato di respingere anche la mozione Freysinger 12.3113, "Garantire la libertà d'espressione", che chiedeva di modificare l'articolo 261bis del Codice penale svizzero basandosi sull'osservazione numero 34 del comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. L'11 marzo 2014 il Consiglio nazionale ha seguito la proposta del Consiglio federale respingendo a chiara maggioranza la mozione Freysinger.
Il Consiglio federale si è espresso dettagliatamente in merito alle mozioni summenzionate. Tali pareri restano validi anche per la presente mozione. Il Consiglio federale si limita pertanto a considerare quanto segue.
Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla lotta contro la discriminazione razziale. In base al suo ordinamento costituzionale e agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, la Svizzera è tenuta a lottare contro ogni forma di discriminazione razziale. Per questo motivo il Consiglio federale esclude di abrogare gli articoli 261bis CP e 171c CPM. Analogamente ad altre disposizioni legali, alcune nozioni giuridiche indeterminate dell'articolo sul razzismo richiedono un'interpretazione e negli ultimi anni si è consolidata anche qui una pertinente giurisprudenza. Dall'introduzione degli articoli 261bis CP e 171c CPM non sono sorti problemi d'applicazione che potessero essere legati alla libertà contrattuale ed economica. Come mostra la giurisprudenza, i giudici procedono in ogni caso specifico a un'attenta ponderazione degli interessi tra il divieto di discriminazione e la libertà di espressione, prassi che va adottata anche per le esternazioni satiriche. Non cambia nulla nemmeno la decisione del Tribunale federale del 2004 (DTF 130 IV 111) citata dagli autori della mozione, che precisa il concetto di "pubblico" in relazione a una manifestazione propagandistica dell'ambiente skinhead di estrema destra. Alla luce di questa sentenza, è stato a più riprese espresso il timore che l'articolo 261bis CP potesse in futuro applicarsi alle discussioni al bar o che la sua applicazione potesse essere notevolmente estesa dalla suddetta decisione. Finora, tuttavia, tali timori non si sono concretizzati. In considerazione di ciò non si comprende in che senso le disposizioni penali in questione possano intaccare la sfera privata dei cittadini e costituire la base per un regime poliziesco dedito alla sorveglianza, come fatto valere nella mozione. È vero che di recente i media hanno più volte parlato di denunce sporte per esternazioni in spettacoli satirici. Tuttavia, a conoscenza del Consiglio federale, tali denunce non hanno finora comportato alcuna condanna per discriminazione razziale. Il collegio governativo non vede peraltro alcun nesso tra le denunce per esternazioni in spettacoli satirici e la citata decisione del Tribunale federale, tanto più che tutti gli spettacoli erano incontestabilmente pubblici.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.