14.3061 · Interpellanza · 2014-03-11
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rispondere alle seguenti domande:
1. In relazione alle licenze di costruzione, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) si attiene veramente alle proprie competenze?
2. È vero che non sempre l'ESTI tratta i dossier entro i termini previsti dalla legge, e se sì, perché?
Begründung
L'ESTI, conformemente al suo mandato, è responsabile del fatto che gli impianti a corrente forte vengano pianificati, costruiti e sottoposti ad adeguata manutenzione, in modo sicuro e nel rispetto dell'ambiente. In questo contesto, sembra che a volte l'ESTI vada al di là delle proprie competenze chiedendo licenze di costruzione per edifici che non sono unicamente destinati a un impianto soggetto ad autorizzazione da parte dell'ESTI (fabbriche, centri commerciali, ecc.).
Inoltre, non sembrano sempre rispettati i termini di trattazione fissati dall'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, in particolare nella Svizzera romanda.
Attualmente, il nostro Paese sta preparando il proprio futuro energetico. Sarebbe deprecabile se l'eccesso di zelo da parte di un organo statale dovesse comportare un rallentamento, se non addirittura il blocco, dello sviluppo della nostra rete a corrente forte.
Stellungnahme des Bundesrates
Ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RS 734.0), per la costruzione e la modifica di impianti elettrici a corrente forte o a corrente debole secondo l'articolo 4 capoverso 3 della legge stessa occorre un'approvazione dei piani. L'autorità competente per l'approvazione dei piani è, di regola, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI).
1. L'ESTI non oltrepassa le proprie competenze per quanto riguarda le licenze di costruzione soggette al diritto cantonale. Infatti, se la costruzione o la modifica di un edificio o di un impianto, per esempio un impianto idroelettrico o eolico, richiede l'emanazione di decisioni da parte di diverse autorità, tali decisioni devono essere armonizzate fra loro. In casi particolari, per esempio quando si tratta del progetto di una stazione di trasformazione integrata in un nuovo edificio (centro commerciale, stabilimento industriale, ecc.), l'ESTI rinuncia, per semplicità, a una procedura di approvazione dei piani coordinata con la procedura di autorizzazione cantonale. Tuttavia, per questa procedura di approvazione dei piani, deve essere fornita la prova che l'edificio è stato regolarmente autorizzato. Di solito è sufficiente presentare una copia della licenza di costruzione cantonale o comunale. La procedura di autorizzazione viene così semplificata.
2. Conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25), per la trattazione di una domanda d'approvazione dei piani l'ESTI applica di regola un termine di 30 giorni lavorativi per redigere la decisione dopo la conclusione delle trattative concernenti le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità. Secondo l'articolo 8 capoverso 3 OPIE, nella procedura semplificata (senza pubblicazione e deposito pubblico dei piani), il termine di trattazione applicabile all'intera procedura non deve superare di regola i 20 giorni lavorativi.
La qualità di erogazione di questo servizio è oggetto di misurazioni mensili da parte dell'ESTI. Dall'inizio del 2012 alla fine del 2013 il grado di rispetto dei termini previsti per la trattazione delle domande d'approvazione è stato mediamente pari all'87 per cento, con un risultato leggermente migliore nella Svizzera tedesca e in quella italiana rispetto alla Svizzera romanda.
Sostanzialmente, le ragioni del ritardo sono due: la prima è che si registra un forte aumento delle domande di approvazione dei piani; la seconda è il fatto che la documentazione allegata alla domanda è spesso incompleta, e ciò comporta la necessità di chiedere integrazioni con ritardi, a volte, di settimane.
L'ESTI è consapevole del fatto che, in ottemperanza al divieto di ritardi ingiustificati previsto dalla Costituzione, è tenuto a trattare entro un termine adeguato le domande che gli vengono presentate. Ha quindi adottato misure per migliorare la situazione nella Svizzera romanda. Tra queste figurano, fra l'altro, l'imposizione di ore supplementari per un periodo limitato e provvedimenti volti a migliorare sensibilmente la qualità della documentazione presentata dai richiedenti.
Risposta del Consiglio federale.