14.3066 · Interpellanza · 2014-03-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 1° febbraio 2014 sono entrate in vigore la revisione della legge sull'asilo e la revisione parziale della legge sugli stranieri (LStr). In tale occasione è stata istituita la base legale per l'esecuzione agevolata degli allontanamenti al fine di combattere gli abusi nel settore dell'asilo (anche nella procedura d'asilo sono in parte applicate disposizioni della LStr).
Secondo il nuovo articolo 83 capoverso 5 LStr, il "Consiglio federale designa gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile". Se gli stranieri espulsi o allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che "l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile". Secondo l'articolo 83 capoverso 5bis LStr il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.
Alla luce di questa situazione legale, invito il Consiglio federale a rispondere alla domanda seguente: è disposto a stilare quanto prima un elenco corrispondente di Paesi, che comprenda in particolare la Serbia, la Macedonia, il Kosovo e la Turchia?
Stellungnahme des Bundesrates
Dal 1° febbraio 2014 gli Stati membri dell'UE e dell'AELS sono considerati automaticamente Paesi in cui, ai sensi del nuovo articolo 83 capoverso 5 della legge sugli stranieri (LStr), il rimpatrio è in linea di massima ragionevolmente esigibile. Una decisione speciale del Consiglio federale per questo gruppo di Stati non è pertanto necessaria.
Una decisione del Consiglio federale è necessaria per tutti gli altri Paesi, in particolare per i cosiddetti Stati sicuri secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera a della legge sull'asilo (LAsi). Il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010 concernente la modifica della LAsi (FF 2010 3889) precisa le condizioni di cui tenere conto in occasione dell'esame. Secondo l'articolo 83 capoverso 4 LStr, l'esecuzione di un allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile ad esempio qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Il Consiglio federale verifica quindi periodicamente se nei principali Stati di provenienza vi siano guerre, guerre civili o situazioni di violenza generalizzata e se, ad esempio, siano garantite cure mediche di base. Per l'applicazione della nuova disposizione legale occorre parimenti che la situazione generale dal punto di vista delle strutture economiche, sociali e mediche sia stabile a prescindere dalla situazione politica (FF 2010 3889, pag. 3946).
Attualmente si sta esaminando se gli Stati menzionati nell'interpellanza adempiono tali criteri.
Risposta del Consiglio federale.