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14.3068 · Mozione · 2014-03-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un disegno di legge per l'introduzione di un congedo parentale, accompagnato da una valutazione dei costi e benefici economici di tale misura.

Il congedo parentale dovrà essere fondato sui seguenti principi: l'indennità di maternità sarà sostituita da un congedo parentale che avrà una durata minima di 14 settimane, ma potrà essere esteso fino a 20 settimane nel caso in cui i genitori decidano di suddividere il periodo di congedo in modo equilibrato tra loro; come finora, avrà diritto a un congedo parentale soltanto chi esercita un'attività lucrativa (oltre alla madre, ne potrà però beneficiare anche il padre); il finanziamento sarà garantito tramite le IPG. Occorrerà inoltre stabilire il lasso di tempo durante il quale si potrà usufruire del congedo.

Begründung

Nella maggior parte dei Paesi dell'OCSE è già prevista la possibilità di ripartire il congedo parentale tra la madre e il padre. In Svizzera la legge stabilisce un congedo di maternità di almeno 14 settimane per la donna, che però non ha la possibilità di dividerlo con il padre del bambino.

Di conseguenza, l'eventualità di un'interruzione prolungata dell'attività lavorativa in seguito alla nascita di un figlio si prospetta solo per le donne. Questa circostanza può influenzare consapevolmente o inconsapevolmente le scelte dei datori di lavoro, a prescindere dal fatto che una simile assenza si verifichi o meno. L'ordinamento unilaterale in materia di assicurazioni sociali può dunque comportare condizioni salariali e opportunità di carriera meno favorevoli per le donne.

Da un punto di vista liberale, occorre evitare che le misure di previdenza sociale promosse dallo Stato attribuiscano ruoli diversi ai sessi in assenza di motivi sanitari che giustifichino una tale discriminazione. Ciò va anche a vantaggio del benessere generale e consente un migliore utilizzo del potenziale femminile all'interno del mercato del lavoro.

Il Consiglio federale è dunque invitato a sottoporre al Parlamento una modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (RS 834.1) volta a sostituire l'indennità di maternità con un congedo parentale. Quanto più equilibrata sarà la ripartizione del congedo tra i genitori, tanto più lunga potrà essere la sua durata complessiva. Esempio: se usufruisce dell'intero congedo parentale, la donna avrà diritto a 14 settimane. Se invece si avvale solo di 10 settimane, i genitori potranno beneficiare complessivamente di 20 settimane. Tra questi due estremi, la graduazione è lineare (settimane donna/uomo, ad es.: 14/0, 13/2.5, 12/5, 11/7.5, 10/10). Un tale incentivo stimolerà i padri a occuparsi dei figli nella primissima infanzia e rafforzerà l'integrazione delle madri nel mercato del lavoro. Per queste ultime, il divieto di occupazione per otto settimane dopo il parto deve essere mantenuto.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 30 ottobre 2013 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla situazione del congedo di paternità e del congedo parentale e sui diversi modelli esistenti, in adempimento del postulato Fetz 11.3492, "Congedo parentale e previdenza familiare facoltativi". In questo rapporto l'esecutivo confronta i diversi modelli legali, soppesandone i vantaggi e gli svantaggi e valutando l'importanza del congedo di paternità o parentale nelle diverse prospettive della politica economica, della politica familiare e di quella dell'uguaglianza.

Il Parlamento non si è ancora espresso sul rapporto. Occorre quindi attendere per vedere quale sarà la sua posizione in merito all'introduzione di un congedo di paternità o parentale e, se del caso, quale modello intenderà attuare. Al momento, pertanto, il Consiglio federale non ritiene opportuno proporre un disegno di legge per l'introduzione di un congedo di paternità o parentale.

In occasione dell'adozione del rapporto summenzionato, il Consiglio federale ha deciso di vagliare una nuova regolamentazione che darebbe ai salariati il diritto di ridurre il loro grado d'occupazione del 20 per cento al massimo dopo la nascita di un figlio. Pur non trattandosi di un vero e proprio congedo parentale, questa misura contribuirebbe comunque alla conciliabilità tra lavoro e famiglia.

L'esecutivo tiene inoltre a ricordare che il 12 dicembre 2012 l'Assemblea federale ha approvato la convenzione n. 183 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e autorizzato il Consiglio federale a ratificarla. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2013. L'articolo 4 della convenzione n. 183 sulla protezione della maternità stabilisce che una donna ha diritto a un congedo di maternità della durata di almeno 14 settimane. Un disegno di legge che desse la possibilità ai genitori di ripartire tra loro il congedo di maternità di 14 settimane sarebbe dunque incompatibile con la disposizione summenzionata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.