14.3070 · Postulato · 2014-03-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che risponda alle domande seguenti:
1. Quali sono stati negli ultimi cinque anni i problemi rilevati in materia di immigrazione volta a sfruttare lo Stato sociale? Vi sono tendenze associate a determinate regioni o settori?
2. Quante persone immigrate negli ultimi cinque anni percepiscono un aiuto sociale (suddivise per Paese d'origine)?
3. Quanti immigrati hanno percepito almeno una volta indennità di disoccupazione nei primi cinque anni dal loro arrivo in Svizzera (suddivisi per Paese d'origine)?
4. Quante persone immigrate negli ultimi cinque anni percepiscono prestazioni complementari (suddivise per Paese d'origine)?
5. Vi sono cantoni o comuni che sono riusciti a ridurre la dipendenza dall'aiuto sociale tramite misure speciali? In caso affermativo, con quali misure?
6. Quali misure possono essere adottate per ridurre gli incentivi a immigrare allo scopo di sfruttare il nostro Stato sociale e quindi impedire questo tipo di immigrazione?
7. Quali ostacoli giuridici, stralci e adeguamenti di prestazioni sociali per immigrati sono stati finora vagliati?
8. Quali delle misure vagliate potrebbero essere attuate senza adeguare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)?
9. Per le restanti misure: come potrebbe e dovrebbe essere adeguato l'ALC?
10. Il Consiglio federale è disposto ad affrontare tali questioni in seno al comitato misto dell'ALC e a chiedere, per esempio, una revisione dell'accordo, come previsto dall'articolo 18 ALC? In caso negativo, perché no?
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1./6.-8. Attualmente le assicurazioni sociali registrano un bilancio complessivo positivo per la popolazione estera residente proveniente dall'UE/AELS. Soprattutto i lavoratori qualificati versano in media contributi sociali in misura superiore alle prestazioni percepite. Visto che i contributi versati comportano anche diritti alle rendite, per il momento non è possibile valutare in maniera esaustiva le ripercussioni a lungo termine dell'immigrazione per le assicurazioni sociali.
Varie misure adottate negli ultimi anni al fine di migliorare l'esecuzione hanno permesso di evitare l'ottenimento indebito e abusivo di permessi di dimora e prestazioni sociali (cfr. il pacchetto di misure del Consiglio federale del 24 febbraio 2010 sull'attuazione dell'ALC). Il 15 gennaio 2014 il Consiglio federale ha inoltre annunciato altre misure tese a combattere gli abusi. Queste riguardano l'esclusione dall'aiuto sociale delle persone che entrano in Svizzera per cercare un impiego e la disciplina del soggiorno delle persone che cessano la loro attività lucrativa in Svizzera. Il Consiglio federale ha deciso di istituire le basi legali necessarie per lo scambio di dati tra le autorità competenti anche nel settore delle prestazioni complementari.
Nell'ambito dell'aiuto sociale e dell'assicurazione contro la disoccupazione le basi legali per lo scambio di dati sono in vigore dal 1° gennaio 2014 (art. 82 cpv. 5-7 OASA).
2. L'aiuto sociale compete ai cantoni e ai comuni. Su scala nazionale sono pertanto disponibili soltanto dati statistici limitati. La statistica annuale dell'Ufficio federale di statistica in materia di aiuto sociale rileva i beneficiari a seconda della cittadinanza. Finora non veniva invece rilevato il momento dell'entrata. Soltanto a partire dal 2016 i cantoni dovranno indicare anche l'anno d'entrata dei cittadini stranieri.
Nel 2012, 250 333 persone hanno percepito prestazioni di aiuto sociale, delle quali 35 211 erano cittadini UE/AELS (14 per cento) e 78 999 (32 per cento) altri stranieri. Il tasso di cittadini UE/AELS che ricorrono all'aiuto sociale corrisponde alla media complessiva svizzera del 3,1 per cento. La percentuale degli svizzeri è stata pari al 2,2 per cento, mentre quella dei restanti cittadini stranieri all'11,6 per cento.
3. Al momento della richiesta dell'indennità contro la disoccupazione non è rilevato da quanto tempo lo straniero soggiorna in Svizzera. Dal 1° gennaio 2014 gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione devono notificare spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione i cittadini UE/AELS che nel primo anno di soggiorno si iscrivono a un ufficio di collocamento (art. 82 cpv. 6 OASA). Tale normativa garantisce che le autorità competenti in materia di migrazione possano verificare se continua a sussistere un diritto di soggiorno e in caso contrario disporre la partenza.
Nel 2013, indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione sono state versate a 295 428 persone, 82 143 delle quali erano cittadini UE/AELS (28 per cento) e 49 712 (17 per cento) cittadini stranieri di altri Paesi.
4. Non è possibile fornire informazioni sulla durata del soggiorno al momento dell'ottenimento di prestazioni complementari, poiché la data d'entrata del beneficiario straniero non è rilevata nella relativa statistica. I dati concernenti le prestazioni complementari e quelli delle autorità competenti in materia di migrazione non sono collegati. Al momento è pertanto possibile indicare soltanto la percentuale di stranieri tra i beneficiari di prestazioni complementari.
Alla fine del 2012 circa 295 000 persone hanno ottenuto prestazioni complementari. Il 77 per cento dei beneficiari erano svizzeri, il 12 per cento cittadini UE/AELS e l'11 per cento cittadini di Paesi terzi. Gli svizzeri hanno ricevuto l'81 per cento delle somme versate, i cittadini UE/AELS e quelli di Paesi terzi complessivamente il 19 per cento.
5. Le misure che potrebbero aver comportato una diminuzione della dipendenza dall'aiuto sociale non sono rilevate sistematicamente.
9./10. Secondo l'articolo 18 ALC, la parte contraente che desidera un riesame dell'accordo presenta una proposta a tal fine al comitato misto. A parere del Consiglio federale, prima di poter definire il contenuto concreto di una domanda di revisione occorre disporre dello schema di attuazione dell'articolo 121a della Costituzione.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.