14.3072 · Mozione · 2014-03-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di emanare un'istruzione all'attenzione dei cantoni che escluda dall'aiuto sociale e dal soccorso d'emergenza gli immigrati disoccupati, titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) e alla ricerca di un impiego, così come i loro famigliari. A queste persone è finanziato soltanto il ritorno immediato nel Paese d'origine. Occorre revocare il permesso di soggiorno ai titolari di un permesso L che richiedono l'aiuto sociale o il soccorso d'emergenza.
Begründung
Conformemente all'articolo 2 paragrafo 1 Allegato I ALC, i cittadini UE/AELS alla ricerca di un impiego possono essere esclusi dall'aiuto sociale. Misure di questo tipo rafforzerebbero la solidarietà del nostro Stato sociale, in quanto è scandaloso che alcuni immigrati approfittino delle prestazioni sociali senza aver mai lavorato o pagato imposte e contributi sociali in Svizzera. Chi non può permettersi di soggiornare nel nostro Paese deve andarsene.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno sancito nell'articolo 12 della Costituzione è un diritto sociale direttamente applicabile. Fa parte dei diritti fondamentali e garantisce i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (alimentazione, vestiario, alloggio, cure mediche di base). Visto che la sfera di protezione e l'essenza del diritto fondamentale all'aiuto in situazioni di bisogno coincidono, questo minimo vitale non può essere negato.
Il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno costituisce un diritto fondamentale sussidiario in materia di prestazioni e vale sia per i cittadini svizzeri che per quelli stranieri, indipendentemente dallo statuto di soggiorno e dalla cittadinanza. La concessione del soccorso d'emergenza può essere vincolata a oneri e condizioni (cfr. DTF 130 I 71). Sarebbe anticostituzionale escludere a priori, mediante istruzione federale, gli stranieri dal soccorso d'emergenza.
Secondo l'Accordo sulla libera circolazione (ALC) le persone in cerca di lavoro beneficiarie della libera circolazione possono invece essere escluse dall'aiuto sociale. Il diritto federale vigente non contempla tuttavia disposizioni concernenti la concessione dell'aiuto sociale agli stranieri alla ricerca di un lavoro. Eventuali disciplinamenti figurano nel diritto cantonale. Alla luce delle diverse legislazioni cantonali in materia, il 15 gennaio 2014 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare una relativa modifica della legge sugli stranieri (LStr). Tale modifica si applicherà a tutti gli stranieri. Prevede che gli stranieri e i loro familiari che giungono in Svizzera unicamente alla ricerca di un lavoro non hanno diritto all'aiuto sociale. La modifica di legge proposta mira a uniformare le diverse legislazioni e prassi cantonali, il che rende superflua l'emanazione di un'istruzione come chiesto dalla presente mozione. L'avvio della procedura di consultazione relativa alla modifica della LStr andrà sottoposta all'approvazione del Consiglio federale entro l'estate 2014.
In linea di massima non è possibile negare o revocare il permesso di soggiorno di breve durata L ai lavoratori beneficiari della libera circolazione che ricorrono al sostegno dello Stato, in quanto l'assenza di mezzi finanziari sufficienti non giustifica, da sola, misure di allontanamento e respingimento secondo l'articolo 5 paragrafo 1 dell'Allegato I ALC.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.