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14.3075 · Mozione · 2014-03-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sugli stranieri e altre leggi pertinenti al fine di sanzionare più severamente, prevedendo pene minime, le assunzioni fittizie volte a ottenere fraudolentemente permessi di dimora.

Begründung

La libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE è sempre più utilizzata per ottenere fraudolentemente permessi di dimora. Tra il 2012 e il 2013 nella città di Berna è stata ad esempio scoperta una decina di casi di frode piuttosto gravi. Stando alla Divisione controllo abitanti, migrazione e polizia degli stranieri della capitale, nel caso più eclatante più di trenta persone sono state fatte giungere clandestinamente a Berna. In due altri casi si è trattato rispettivamente di 18 e 12 persone. Il modo di procedere è sempre lo stesso. Imprese di piccole dimensioni con pochi dipendenti sono in contatto con lavoratori provenienti da Paesi dell'UE e rilasciano loro, dietro lauto compenso, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, grazie al quale ottengono un permesso di dimora quinquennale. Ancora più ingegnoso è il caso, riportato dai media, in cui a Berna è stata costituita una società bucalettere nel settore della ristorazione tramite la quale sono stati forniti contratti di lavoro fittizi a cittadini UE. Dopo alcuni mesi il datore di lavoro svizzero scioglie il rapporto di lavoro. I cittadini UE hanno quindi diritto a indennità di disoccupazione, che in parte utilizzano per rimunerare l'ex datore di lavoro per il rilascio del contratto di lavoro fittizio. Se cercano attivamente un nuovo lavoro, possono restare in Svizzera. Se le indennità di disoccupazione non bastano a finanziarne il sostentamento, possono ricorrere anche all'assistenza sociale. Il gruppo di lavoro "Monitoraggio degli abusi e dell'esecuzione" dell'Ufficio federale della migrazione ha riconosciuto che questo fenomeno tocca tutta la Svizzera. Nei casi di abuso accertati si rischiano pene detentive fino a cinque anni e pene pecuniarie. Tali sanzioni non esplicano tuttavia un effetto deterrente. Per combattere in maniera efficace questi abusi nei confronti del sistema e dello Stato sociale occorre ampliare il quadro normativo e introdurre pene minime.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come menzionato in varie interpellanze (interpellanze Flückiger-Bäni 13.3880 e Schilliger 13.3312), il 24 aprile 2013 il Consiglio federale ha adottato misure sulla notifica dal primo giorno d'arrivo delle persone in cerca di un impiego, sul versamento di un aiuto sociale a dette persone e sui contratti di lavoro fittizi. Queste misure sono discusse e controllate con i cantoni e i servizi interessati e sono integrate nel monitoraggio dell'esecuzione dell'ALC effettuato dal gruppo di lavoro "Monitoraggio degli abusi e dell'esecuzione" dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) in collaborazione con i cantoni. Secondo le istruzioni dell'UFM, per evitare gli abusi, come le pretese indebite e abusive in materia di soggiorno e prestazioni sociali, occorre verificare, in occasione dell'esame della domanda di permesso, se il lavoratore occupa effettivamente un impiego durevole (superiore a un anno). Il 15 gennaio 2014 il Consiglio federale ha infine annunciato che saranno adottate misure per lottare contro gli abusi soprattutto in materia di concessione dell'aiuto sociale e del diritto di soggiorno, in particolare alle persone che entrano Svizzera per cercare un lavoro o a quelle che cessano la loro attività lucrativa durante il soggiorno in Svizzera.

Le disposizioni penali previste nella legge federale sugli stranieri (in particolare l'art. 118 LStr) permettono peraltro di sanzionare un comportamento fraudolento nei confronti delle autorità. Un tale comportamento può essere punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 118 cpv. 1 LStr) o, se l'autore ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, con una pena detentiva sino a cinque anni e/o una pena pecuniaria (art. 118 cpv. 3 LStr). Dato che esiste una base legale che permette già di punire le assunzioni fittizie, non occorre estendere il quadro penale. È inoltre opportuno evitare di prescrivere pene minime, in quanto restringono il potere di apprezzamento dei giudici e possono quindi comportare decisioni ingiuste (mozioni Brand 13.3913 e Schwander 13.3914).

Il 9 febbraio 2014 popolo e cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa", esprimendosi a favore di un cambiamento paradigmatico nella politica svizzera in materia di immigrazione. Il testo della nuova disposizione costituzionale (art. 121a della Costituzione federale) chiede che il numero dei permessi per il soggiorno di stranieri sia limitato da contingenti e tetti massimi annuali. Va inoltre rispettata la priorità dei cittadini svizzeri. Secondo tale articolo, i criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.

Nell'ambito dell'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali saranno esaminate le misure finora attuate per evitare le assunzioni fittizie e saranno all'occorrenza proposti provvedimenti complementari. Il Consiglio federale ritiene tuttavia per il momento prematuro definire una normativa concreta. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia sta preparando, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e quello dell'economia, della formazione e della ricerca, uno schema di attuazione, che fungerà da base per i lavori legislativi e sarà sottoposto al Consiglio federale entro la fine di giugno 2014. Il relativo avamprogetto di legge sarà posto in consultazione entro la fine del 2014.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.