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14.308 · Iniziativa cantonale · 2014-03-31

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Ginevra presenta la seguente iniziativa:

Considerati:

- i bassi salari nel settore dell'agricoltura;

- le forti disparità cantonali tra i salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (CNL) cantonali nel settore dell'agricoltura;

- le forti disparità cantonali per quanto riguarda l'orario di lavoro settimanale;

- la penalizzazione sul mercato nazionale delle aziende agricole situate nei cantoni con i migliori CNL (ricadute negative sulla competitività e sulla sostenibilità di queste aziende);

- il vantaggio competitivo per le aziende situate nei cantoni che prevedono nel settore agricolo salari minimi più bassi e orari di lavoro più alti;

all'Assemblea federale viene chiesto di:

- stabilire un salario minimo nazionale nell'agricoltura basato sulle condizioni del CNL dell'agricoltura (CTT-Agri) J 1 50.09 del cantone di Ginevra;

- emanare un CNL nazionale per i lavoratori agricoli sul modello del CNL dell'agricoltura (CTT-Agri) J 1 50.09 del cantone di Ginevra.

Begründung

Il settore agricolo si contraddistingue per bassi salari minimi e pessime condizioni di lavoro. I salari sono disciplinati da contratti normali di lavoro (CNL) cantonali. I CNL consentono una durata settimanale del lavoro minima dalle 50 alle 66 ore di lavoro (1) per salari minimi talvolta inferiori ai 3000 franchi al mese al netto delle spese di vitto e alloggio, ciò che equivale a corrispondere una parte del salario in natura. A titolo d'esempio, il salario minimo raccomandato dall'Unione svizzera dei contadini (USC) è di 3170 franchi, da cui possono essere dedotti 990 franchi per le spesse di vitto e alloggio (2). In alcuni cantoni il personale ausiliario non formato può essere pagato 1500 franchi al mese. Anche se le raccomandazioni dell'USC menzionano specificamente salari di 3170 franchi per i lavoratori che rientrano nella seconda estensione dell'UE (Bulgaria e Romania), l'agricoltura svizzera è il settore economico che impiega più immigrati provenienti dai dodici Paesi a bassi salari che sono entrati a far parte dell'UE nel quadro degli ultimi due allargamenti. Nel 2010, a titolo d'esempio, il 33 per cento del personale al beneficio di un permesso di soggiorno di lunga durata proveniente da questi Paesi era impiegato nell'agricoltura. È evidente che l'agricoltura svizzera, come in altri Stati dell'Europa occidentale, trae grande beneficio dall'afflusso di manodopera estera disposta ad accettare bassi salari.

Il settore agricolo non rientra nel campo di applicazione della legge sul lavoro (LL) e i CNL che stabiliscono salari minimi sono perlopiù emanati sulla base dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) da un'autorità cantonale competente, su proposta di una commissione tripartita oppure no, a Ginevra, per esempio, su proposta della Chambre des relations collectives de travail (CRCT). La CRCT di Ginevra ha pubblicato nel dicembre 2012 una modifica del CNL in vigore che stabilisce una media settimanale annuale di 45 ore con un tempo di lavoro massimo di 50 ore settimanali. Il CNL di Ginevra (3) stabilisce salari minimi tra i più elevati della Svizzera, ossia 3830 franchi per il personale qualificato in possesso di un attestato federale di capacità o di un titolo equivalente, 3500 franchi per il personale in possesso di un attestato federale di formazione professionale e 3300 franchi per il personale non qualificato. Il cantone di Vaud si situa sullo stesso livello per quanto riguarda la manodopera non qualificata al primo anno, con 3320 franchi al mese. La tabella annessa mette a confronto i salari e le durate di lavoro settimanali di alcuni cantoni. Dal confronto emerge, per esempio, che rispetto a Ginevra la manodopera è meno cara dal 9 per cento del cantone di Vaud fino al 34 per cento del cantone di Glarona.

Secondo gli articoli 360a e 360b CO, può essere emanato un CNL con salari minimi a livello nazionale qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo. La commissione tripartita (CT) della Confederazione ha monitorato in passato, dal 2005 al 2008, a livello federale il mercato del lavoro dell'agricoltura e constatato offerte salariali inferiori rispetto a quelle usuali per il ramo, ma non in misura tale da giustificare l'imposizione di salari minimi per tutto il territorio nazionale. Da parte sua, il Consiglio federale può emanare un CNL nazionale che stabilisca salari minimi soltanto su proposta della CT della Confederazione. È questo il parere espresso dal Consiglio federale nel 2010 sulla mozione Tschümperlin 10.3677 che chiedeva un CNL per i lavoratori agricoli.

La CT della Confederazione è a conoscenza che sono offerti salari inferiori a quelli usuali a scapito dei lavoratori esteri provenienti da Paesi a bassi salari dell'UE. La situazione rilevata tra il 2005 e il 2008 non è migliorata, è anzi assai probabile che si sia ulteriormente aggravata, con disparità molto forti tra cantoni con ottimi CNL e molto vigili sul mercato del lavoro e cantoni con CNL dai salari minimi fra i più bassi.

Questo stato di cose non è più sostenibile, sia per i lavoratori sia per le aziende agricole dei cantoni, come Ginevra, che offrono salari migliori e si vedono penalizzate sul mercato nazionale. Il costo del lavoro si ripercuote sul prezzo dei prodotti e le pessime condizioni salariali o l'offerta di salari inferiori a quelli usuali determinano una concorrenza sleale sul mercato dell'agricoltura, spingendo i prezzi verso il basso. Questa situazione inaccettabile mette in pericolo le aziende agricole attente a produrre alimenti in loco e a reclutare manodopera locale. Il rischio è che scompaia una parte della produzione agricola locale soppiantata dalle importazioni: una situazione assurda, a giusta ragione denunciata nel rapporto dell'USC del 4 gennaio 2013 "Come si nutre la Svizzera?" (4).

Fonti:

1. Direttive salariali per gli impiegati extrafamiliari in agricoltura, compreso il personale in economia domestica per il 2012 dell'Unione svizzera dei contadini.

2. Condizioni di lavoro nell'agricoltura svizzera 2010 (CNL 26 cantoni).

3. Contratto nomale di lavoro dell'agricoltura (CTT-Agri) J 1 50.09.

4. Come si nutre la Svizzera? Rapporto sulla situazione 2012 (franc.).

Tabella comparativa del costo orario lordo della manodopera (1) 2013 in alcuni cantoni

CantoneOre alla settimanaSalari stabiliti dal CNLSalario mensile lordo (2)Costo orario dell'impiegatoper cento del salario orario di GinevraGinevra45 oresì330016,90100Friburgoda 52.30 a 55 oreno3170da 13,30 a 13,95dal 79 all'83Valleseda 48 a 55 oreAnnesso al CNLNessun salario mensileda 12,50 a 13,25dal 74 al 78Vaudda 50 a 52 oresì3320da 14,75 a 15,30dall'87 al 91Giura55 ore in media all'annosì311013,0577Neuchâtelda 50 a 52 oresì3000da 13,30 a 13,85dal 79 all'82Berna52.75 oreannesso314013,7581Zurigo55 oreno317013,3079Glaronada 60 a 66 oreno3170da 11,10 a 12,20dal 66 al 72

Fonti:

- Raccolte delle leggi in Internet dei cantoni. Vallese: sito Internet CVA, annesso 2012 al CNL.

- Direttive salariali per il personale extrafamigliare per il 2013 dell'USC, categoria d'impiegati n. 4.

1) Il costo orario lordo della manodopera si ottiene dividendo il salario mensile lordo per 4,333 settimane per mese, poi per l'orario mensile normale.

2) Per i cantoni che non forniscono alcuna indizione sul salario nel loro CNL servono da base di calcolo le direttive dell'USC per l'anno 2013.