14.3104 · Postulato · 2014-03-17
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento un rapporto riguardante l'opportunità di informare l'elettorato dell'esistenza di "easyvote.ch" segnalandolo nel consueto materiale di voto.Dopo aver constatato che i giovani cittadini nella fascia di età compresa tra i 18 e i 25 anni partecipano in misura inferiore alle votazioni e alle elezioni rispetto agli elettori di età superiore, la Federazione svizzera dei parlamenti dei giovani (FSPG) ha lanciato nel 2003 il progetto concernente l'elaborazione di un opuscolo informativo sulle procedure di voto intitolato "easyvote" volto a sensibilizzare i giovani a partecipare alla vita politica. All'epoca la FSPG si proponeva di fornire ai giovani informazioni più intellegibili e sintetiche, ad integrazione della documentazione ufficiale. Sono trascorsi più di dieci anni e la popolarità di "easyvote" continua ad aumentare. A novembre 2013, circa 52 500 giovani da tutte le regioni linguistiche avevano già ricevuto opuscoli easyvote, distribuiti nei cantoni di Argovia, Basilea Città, Berna, Lucerna, Grigioni, Soletta, Ticino, Vaud e Zurigo. 205 comuni e 42 scuole hanno aderito al progetto e forniscono opuscoli ai loro cittadini più giovani, scolari e studenti universitari. Il progetto è promosso da volontari che per ampliarne la portata sono costretti a rivolgersi a cantoni e comuni, seguendo prassi tediose. Gli elettori non sono posti tutti sullo stesso piano, in quanto l'adesione al progetto è a discrezione di ciascun cantone, o in determinati casi di ciascun comune. Si chiede pertanto alla Confederazione di anticipare i tempi menzionando il sito internet www.easyvote.ch nell'opuscolo ufficiale delle spiegazioni di voto, o inserendo l'opuscolo informativo sulle procedure di voto "easyvote" all'interno della busta contenente il materiale di voto ufficiale regolarmente spedita a tutti gli elettori. In questo modo l'unico fattore di costo sarebbe la stampa degli opuscoli. Tanto il sito quanto l'opuscolo illustrano gli oggetti di voto in maniera semplice, comprensibile e politicamente neutrale. Ad apprezzare questa semplificazione delle informazioni saranno soprattutto coloro che esercitano per la prima volta il loro diritto di voto. Nel 2012 solo il 38,5 per cento degli aventi diritto ha votato, un tasso di partecipazione alle urne inferiore di 10 punti percentuali rispetto a quello del 2011. "Easyvote" intende stimolare l'affluenza alle urne e rafforzare così la nostra democrazia diretta, rendendo più intellegibili gli oggetti di voto. Il governo deve mettere a disposizione dei suoi cittadini gli strumenti volti a stimolare il loro interesse ed impegno civico nelle migliori condizioni possibili.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è a conoscenza del progetto "easyvote" della Federazione svizzera dei parlamenti dei giovani (FSPG).In virtù dell'articolo 10 della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha sostenuto il progetto (o meglio, il progetto precedente "Easy Abstimmigsbüechli") sotto il profilo finanziario: tra il 2010 e il 2012 con, mediamente, 35 000 franchi l'anno, nel 2013 e nel 2014 con complessivi 300 000 franchi (a seguito dell'estensione del progetto pilota a tutta la Svizzera).Inoltre, dal 2010 la Cancelleria federale rende accessibile a chi pubblica l'opuscolo informativo sulle procedure di voto "easyvote" la versione elettronica delle spiegazioni di voto appena è disponibile. Secondo quanto indicato da "easyvote", le spiegazioni di voto costituiscono una fonte essenziale per le informazioni messe a disposizione nel summenzionato opuscolo "easyvote".Il Consiglio federale non vede però alcuna possibilità di promuoverne ulteriormente la distribuzione. L'articolo 10a della legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1) obbliga il Consiglio federale a informare costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale, rispettando i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità. L'articolo 11 precisa che, a tale scopo, il Consiglio federale redige "una breve e oggettiva spiegazione ... che tenga anche conto delle opinioni di importanti minoranze". Il pubblico destinatario delle spiegazioni di voto del Consiglio federale sono quindi tutti gli aventi diritto di voto. Perciò, le esigenze poste alle spiegazioni del Consiglio federale sono, giustamente, elevate: secondo la giurisprudenza permanente del Tribunale federale, sono considerate materiali della legislazione.A motivo di ciò, il Consiglio federale non può né fare distribuire agli aventi diritto di voto prodotti informativi, dei quali terzi sono autori e responsabili, congiuntamente al materiale di voto ufficiale, né segnalare tali prodotti in quest'ultimo. Se il Consiglio federale facesse distribuire di sua iniziativa informazioni aggiuntive di terzi, si porrebbero questioni delicate nel caso in cui queste informazioni fossero imprecise, contraddittorie o addirittura parziali. Sorgerebbero altresì domande riguardo alla parità di trattamento di cerchie interessate diverse, ad esempio se la Confederazione debba sostenere anche la distribuzione di prodotti speciali che si rivolgono a ulteriori destinatari.