14.3109 · Mozione · 2014-03-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un disegno di legge sul congedo parentale che, sulla base dell'attuale congedo di maternità, permetta al padre di beneficiare di una parte delle 14 settimane oggi riservate alla madre. Non si dovrà ampliare il sistema vigente, ma solo renderlo più flessibile.
Begründung
Nella maggior parte dei Paesi dell'OCSE i genitori possono ripartire tra loro il congedo parentale. In Svizzera, invece, le 14 settimane di congedo di maternità sono - come dice il nome stesso - appannaggio unicamente della madre.
Una parte del congedo, legata anche al divieto di occupazione post parto, è giustificata da motivi di politica sanitaria e deve dunque continuare a spettare solo alla madre.
L'altra parte non serve invece a tutelare la salute della madre, bensì a permettere l'instaurazione del rapporto tra genitore e figlio. Non vi è dunque motivo di lasciare queste settimane esclusivamente alla madre. Al contrario, in una società liberale e paritaria, i genitori devono poter decidere autonomamente se far usufruire anche il padre di questa parte di congedo. Una tale libertà di scelta va a vantaggio tanto dei padri, che possono così instaurare più facilmente un legame con il figlio appena nato, quanto delle madri, che possono tornare più agevolmente a lavorare, se lo desiderano.
Il Consiglio federale è pertanto invitato a sottoporre al Parlamento un disegno di legge che consenta ai genitori di decidere di comune accordo come suddividere tra loro una parte dell'attuale congedo di maternità. Il sistema non dovrà risultarne ampliato: le settimane di congedo complessive per la nascita di un figlio resteranno 14.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 30 ottobre 2013 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla situazione del congedo di paternità e del congedo parentale e sui diversi modelli esistenti, in adempimento del postulato Fetz 11.3492, "Congedo parentale e previdenza familiare facoltativi". In questo rapporto l'esecutivo confronta i diversi modelli legali, soppesandone i vantaggi e gli svantaggi e valutando l'importanza del congedo di paternità o parentale nelle diverse prospettive della politica economica, della politica familiare e di quella dell'uguaglianza.
Il Parlamento non si è ancora espresso sul rapporto. Occorre quindi attendere per vedere quale sarà la sua posizione in merito all'introduzione di un congedo di paternità o parentale e, se del caso, quale modello intenderà attuare. Al momento, pertanto, il Consiglio federale non ritiene opportuno proporre un disegno di legge per l'introduzione di un congedo di paternità o parentale.
In occasione dell'adozione del rapporto summenzionato, il Consiglio federale ha deciso di vagliare una nuova regolamentazione che darebbe ai salariati il diritto di ridurre il loro grado d'occupazione del 20 per cento al massimo dopo la nascita di un figlio. Pur non trattandosi di un vero e proprio congedo parentale, questa misura contribuirebbe comunque alla conciliabilità tra lavoro e famiglia.
L'esecutivo tiene inoltre a ricordare che il 12 dicembre 2012 l'Assemblea federale ha approvato la convenzione n. 183 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e autorizzato il Consiglio federale a ratificarla. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2013. L'articolo 4 della convenzione n. 183 sulla protezione della maternità stabilisce che una donna ha diritto a un congedo di maternità della durata di almeno 14 settimane. Un disegno di legge che desse la possibilità ai genitori di ripartire tra loro il congedo di maternità di 14 settimane sarebbe dunque incompatibile con la disposizione summenzionata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.