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14.311 · Iniziativa cantonale · 2014-05-21

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra, visto l'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999; visto l'articolo 115 della legge del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale; visto l'articolo 156 della legge del 13 settembre 1985 relativa al regolamento del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra;

considerando

- l'articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale che sancisce l'uguaglianza giuridica fra uomo e donna;

- la raccomandazione 1777 (2007) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, numero 6.2.6;

- l'articolo 2 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, ratificata dalla Svizzera nel 1997, che invita i governi firmatari ad adottare misure legislative che garantiscano l'applicazione effettiva del principio dell'uguaglianza fra donne e uomini;

- l'articolo 4 della Dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, risoluzione 48/104 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 che chiede di introdurre nella legislazione nazionale misure eque ed efficaci di risarcimento dei danni causati;

chiede all'Assemblea federale

di modificare gli articoli 189 e 190 del Codice penale per estendere la nozione di violenza carnale alle vittime di sesso maschile e ad altre forme di penetrazione forzata diverse dall'atto sessuale propriamente detto.

Begründung

Si constata che la definizione di violenza carnale contenuta nel Codice penale svizzero, oltre ad essere molto diversa da quella contenuta nelle legislazioni dei Paesi a noi vicini è soprattutto arcaica poiché comprende unicamente l'atto sessuale "propriamente detto", escludendo quindi le vittime di sesso maschile e altre forme di penetrazione sessuale forzata.

Attualmente le diverse forme di penetrazione sessuale forzata sono contemplate da due disposizioni del Codice penale: la violenza carnale, articolo 190 (1), e la coazione sessuale, articolo 189 (2). Di primo acchito i due articoli possono sembrare simili:

- ambedue i reati sono crimini;

- ambedue i reati sono perseguiti d'ufficio;

- ambedue gli articoli contemplano al capoverso 3 una circostanza aggravante definita negli stessi termini;

- ambedue i reati cadono in prescrizione dopo 15 anni (a meno che la vittima abbia meno di 16 anni);

- la pena massima prevista ammonta a 10 anni di detenzione.

I due articoli sono però caratterizzati anche da differenze fondamentali:

- la violenza carnale può essere subita unicamente da una donna;

- l'autore diretto di un atto di violenza carnale può essere solo di sesso maschile;

- in caso di coazione sessuale la pena minima è di natura pecuniaria, mentre in caso di violenza carnale è pari a un anno di detenzione.

A questo proposito uno studio eseguito recentemente ha rilevato che per le pene pronunciate in base all'articolo 190 del Codice penale la durata media è di 1179 giorni, mentre per quelle pronunciate in base all'articolo 189 è di soli 876 giorni (3).

La diversità delle pene minime previste non appare giustificata nei casi in cui gli atti che rientrano sotto l'articolo 189 CP sono da considerare analoghi all'atto sessuale propriamente detto e sono della medesima gravità (4).

Oggi è accertato che le vittime di violenze sessuali necessitano di un riconoscimento del loro statuto di vittime per superare i difficili momenti che fanno seguito a un'aggressione. Il diritto svizzero però non riconosce agli uomini lo statuto di vittime di violenza carnale e attribuisce loro uno statuto più generico che in generale viene percepito come di minore importanza. Inoltre la definizione restrittiva dell'articolo 190 CP non riconosce come vittime di violenza carnale le donne che hanno subito aggressioni sessuali tanto violente e traumatizzanti quanto l'atto sessuale propriamente detto.

Il diritto penale deve adeguarsi all'evoluzione della società e dei costumi. Oggi atti analoghi all'atto sessuale, nei casi in cui sono consentiti, sono parte integrante di ciò che la società considera come atti sessuali in quanto tali. Quindi la distinzione fra questi atti e l'atto sessuale descritto all'articolo 190 appare artificiale e sorpassata.

D'altronde nei Paesi a noi vicini la nozione di violenza carnale è molto più ampia della nostra. La Francia, ad esempio, definisce la violenza carnale come ogni atto di penetrazione sessuale, di qualsiasi natura, commesso su altre persone a mezzo di violenza, costrizione, minaccia o sorpresa ("toute acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise" (5)) e la punisce con una pena fino a 15 anni, oppure fino a 30 anni se sussistono circostanze aggravanti.

La legislazione svizzera non sembra aver tenuto il passo neppure con l'evoluzione del diritto internazionale. In particolare l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, a cui la Svizzera appartiene fin dal 1963, raccomanda di procedere a una revisione della legislazione in materia di violenza carnale e aggressioni sessuali, facendo in modo che tale reato non contempli più distinzioni concernenti il sesso dell'autore ("la législation concernant le viol et l'agression sexuelle pour en faire une infraction sans distinction de sexe..." (6)). L'11 settembre 2013, la Svizzera ha inoltre firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Questa convenzione rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che mira a garantire alle donne una protezione completa contro ogni forma di violenza e contiene una precisazione secondo cui, pur ponendo l'accento sulla violenza esercitata sulle donne, esso si applica anche alle vittime di sesso maschile (7). L'articolo 36 paragrafo 1 lettera a della convenzione definisce la violenza carnale come la penetrazione vaginale, anale oppure orale non consenziente e a carattere sessuale del corpo altrui mediante una parte qualsiasi del corpo oppure un oggetto ("la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d'autrui avec toute partie du corps ou avec un objet").

Infine la Corte penale internazionale definisce la violenza carnale come il possesso, mediante costrizione, del corpo di una persona in modo tale che vi sia una penetrazione, anche superficiale, di una parte del corpo della vittima o dell'autore con un organo sessuale oppure una penetrazione dell'ano o della vagina della vittima con un oggetto oppure una parte qualsiasi del corpo ("du corps d'une personne de telle manière qu'il y a eu pénétration, même superficielle, d'une partie du corps de la victime ou de l'auteur par un organe sexuel, ou de l'anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps" (8)).

Il 19 giugno 2013 il consigliere nazionale Hugues Hiltpold ha presentato un'interpellanza al Consiglio federale in merito a questa problematica, si tratta dell'interpellanza 13.3485. È sconcertante leggere nella risposta del Consiglio federale che "... da tempo lo stupro corrispondente alla violenza carnale è un reato che può essere commesso soltanto su una donna ... " e quindi non vi sarebbe motivo di estenderlo alle vittime di sesso maschile. Certo che in base a simili argomenti è difficile immaginare una evoluzione in qualsiasi settore ... Per quanto concerne la distinzione fra "coazione sessuale" e "violenza carnale", il Consiglio federale respinge la proposta di riunire questi reati all'interno di un unico articolo di legge considerando soltanto gli aspetti critici e le difficoltà d'interpretazione della legislazione tedesca, che in questo ambito è un pò particolare, senza nemmeno considerare le disposizioni degli altri Paesi europei. Proprio nelle ultime righe della risposta il Consiglio federale riconosce quanto meno che in base all'evoluzione della società e alla concezione sociale di violenza carnale sarebbe ipotizzabile procedere a una revisione delle norme penali concernenti i reati di natura sessuale.

1) Articolo 190 capoverso 1: chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

2) Articolo 189 capoverso 1: chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

3) Queloz Nicolas, "Une 'diversité culturelle' appelée à disparaître? Le viol d'une personne de sexe féminin (art. 190 CPS) comme lex specialis de la contrainte sexuelle (art. 189 CPS)", in Queloz Nicolas, Niggli Marcel, Riedo Christof (editori), "Droit pénal et diversités culturelles, Mélanges en l'honneur de José Hurtado Pozo", Ginevra/Zurigo, Schulthess, 2012, pagg. 441-459.

4) Confronta segnatamente la DTF 132 IV 120 concernente una persona ritenuta colpevole di coazione sessuale (e di pornografia): il TF, dopo aver precisato che una fellatio forzata non è meno grave di una violenza carnale, ha sconfessato le istanze cantonali che, non ritenendo che il caso soggiacesse alla pena minima di un anno, avevano pronunciato una pena detentiva di tre mesi sospesa condizionalmente.

5) Articoli 222-23 del Codice penale francese.

6) Raccomandazione 1777(2007) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, numero 6.2.6.

7) Confronta il rapporto esplicativo del Consiglio d'Europa concernente questa Convenzione, in particolare il paragrafo 21.

8) Confronta il documento intitolato "Eléments des crimes" pubblicato dalla Corte penale internazionale, p. 8.

Risoluzione a favore di una modifica degli articoli 189 e 190 del Codice penale e una ridefinizione della nozione di violenza carnale | Lexipedia | Lexipedia