14.3127 · Mozione · 2014-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 327 CO indennizzando i lavoratori per gli strumenti utilizzati per adempiere le loro mansioni nell'ambito dell'ufficio domestico e del telelavoro. Tale indennità, che non va considerata una componente del salario, non può essere richiesta per gli strumenti di lavoro messi a disposizione dal datore di lavoro.
Begründung
L'ufficio domestico e il telelavoro mobile costituiscono forme di lavoro moderne e flessibili, la cui utilità è oramai incontestata. Sono inoltre incoraggiate da più parti, per quanto possibile. Le basi legali non sono tuttavia al passo con i tempi.
Per il lavoro a domicilio commerciale e industriale, l'articolo 5 della legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) disciplina il rimborso delle spese e l'indennità per gli strumenti di lavoro. La LLD tuttavia non si applica all'ufficio domestico e al telelavoro mobile, e la legge sul lavoro non prevede disposizioni analoghe. In compenso, gli articoli 327 e 327a del Codice delle obbligazioni disciplinano gli strumenti di lavoro e le spese, tuttavia in maniera contraddittoria: mentre le spese vanno rimborsate obbligatoriamente (art. 327a CO), ciò non vale per l'impiego di strumenti di lavoro privati per l'esecuzione di lavori a casa o all'esterno. Ne risulta un'incertezza giuridica da evitare.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autrice della mozione secondo cui nel caso del telelavoro e dell'ufficio domestico vi sono varie questioni giuridiche da chiarire. Il 16 maggio 2012 ha pertanto proposto di accogliere il postulato Meier-Schatz 12.3166, "Crescente mobilità sul posto di lavoro: conseguenze giuridiche". Il 28 settembre 2012 il Consiglio nazionale ha trasmesso il postulato al Consiglio federale con l'incarico di stilare un rapporto sulle lacune del diritto lavorativo risultanti dalla crescente mobilità sul posto di lavoro. Il collegio governativo prevede di adottare il rapporto alla fine del 2014.
Nel rapporto andrà trattata anche la questione di un'indennità adeguata per le spese di cui all'articolo 327 CO. Appare pertanto opportuno esaminare le richieste presentate nella presente mozione non isolatamente, bensì insieme a quelle poste nello stesso contesto dal postulato 12.3166, per poi avanzare proposte di soluzione nel caso in cui fosse riscontrata la necessità di legiferare.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.