14.3130 · Interpellanza · 2014-03-19
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Alla luce dell'approvazione di stretta misura dell'iniziativa diretta a limitare l'immigrazione, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Che cosa sarà degli svizzeri che lavorano o seguono una formazione nell'UE in regime di libera circolazione delle persone? Che cosa sarà dei loro familiari che sono madri o padri casalinghi, persone senza attività lucrativa, pensionati o altro e non sono sul mercato del lavoro? Che cosa sarebbe di queste persone in caso di scioglimento dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone?
2. Che cosa sarà dei figli delle persone menzionate al punto 1? Che cosa sarà dei figli di cittadini svizzeri senza passaporto europeo che sono nati in uno Stato UE dopo il 9 febbraio 2014?
3. Che cosa sarà dei cittadini svizzeri che esercitano un'attività lucrativa nell'UE qualora dovessero perdere il posto di lavoro o quando andranno in pensione? Che cosa sarà dei loro familiari?
4. Quali diritti spettano agli svizzeri che trovano lavoro in uno Stato UE dopo il 9 febbraio 2014? Quali diritti hanno i loro familiari e i loro figli nati dopo quella data?
5. Che cosa sarà delle persone menzionate al punto 4 in caso di scioglimento dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone? Che cosa sarà dei figli di genitori svizzeri menzionati al punto 4 nati in uno Stato UE dopo un eventuale scioglimento dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone?
6. In che modo il Consiglio federale intende informare un vasto pubblico sulle precedenti questioni?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-5. L'accettazione dell'articolo 121a della Costituzione non ha conseguenze immediate sull'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Conformemente alle nuove disposizioni costituzionali, il Consiglio federale ha tre anni di tempo per attuare l'iniziativa e adeguare i trattati internazionali che dovessero essere in contraddizione con quest'ultima. Fino a nuovo avviso l'ALC resta pertanto in vigore nella sua forma attuale. Di conseguenza, i cittadini svizzeri e i loro familiari che vivono nell'UE o che hanno intenzione di trasferirvisi possono richiamarsi a questo accordo al pari dei cittadini degli Stati membri dell'UE che vivono in Svizzera.
In caso di denuncia dell'ALC, i cittadini svizzeri potranno sempre far valere i diritti acquisiti in base a questo accordo. L'ALC prevede espressamente all'articolo 23 che i diritti acquisiti dai privati restino immutati. L'articolo prevede inoltre che le parti contraenti decidano di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione. Se comunque una della parti denunciasse l'accordo, la disposizione dell'articolo 23 dovrebbe essere precisata.
In questo contesto è necessario ricordare che, nel 2013, 332 761 dei 452 965 cittadini svizzeri residenti in uno Stato UE possedevano un secondo passaporto (fonte: DFAE/relazioni con gli svizzeri all'estero). Se l'ALC fosse rivisto o cessasse di essere applicato tra la Svizzera e l'UE, i cittadini con doppia nazionalità che dispongono di un passaporto europeo potrebbero per lo meno far valere il diritto di soggiorno che deriva loro dalla cittadinanza europea.
6. Dati i lavori di attuazione dell'iniziativa "contro l'immigrazione di massa" e gli incontri esplorativi con l'UE in vista dei nuovi negoziati sull'ALC, il Consiglio federale è dell'opinione che sarebbe prematuro informare più dettagliatamente gli svizzeri residenti in uno Stato membro dell'UE. Solo alla luce della futura politica migratoria della Svizzera e dei colloqui con l'UE e i suoi Stati membri sarà possibile delineare la loro situazione e chiarire gli eventuali cambiamenti. L'ALC resterà con ogni probabilità in vigore fino al febbraio 2017. Nel caso in cui nel frattempo la situazione dovesse cambiare, il Consiglio federale valuterà tempestivamente se sussiste la necessità di informare i cittadini svizzeri che vivono nell'UE e i cittadini dell'UE che vivono in Svizzera in merito alle possibili ripercussioni di un cambiamento di regime.
Risposta del Consiglio federale.