14.3134 · Interpellanza · 2014-03-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La Posta svizzera sembra allontanarsi dal suo mandato di prestazioni ampliando la sua catena del valore aggiunto. Infatti produce degli stampati e diviene pertanto una concorrente dell'industria grafica svizzera. Questa posizione dominante inquieta il settore interessato.
1. Il Consiglio federale ritiene giusto che la Posta fabbrichi dei prodotti stampati all'estero e li spedisca in Svizzera?
2. Il Consiglio federale non ritiene che l'ampliamento della catena del valore aggiunto nell'ambito della produzione di mailing (invii di corrispondenza) da parte della Posta rappresenti una concorrenza sleale nei confronti dell'industria grafica svizzera?
3. Il Consiglio federale non crede che vi sia una distorsione della concorrenza se per la distribuzione di periodici prodotti all'estero la Posta applica tariffe più vantaggiose rispetto a quelle per la produzione locale, invitando così al trasferimento della produzione di periodici all'estero?
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'articolo sull'obiettivo della legge del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta (LOP; RS 783.1), il legislatore definisce le attività commerciali della Posta e disciplina ciò che quest'ultima può o non può fare. Conformemente a questo articolo, il Consiglio federale concretizza la strategia del proprietario all'articolo 7 LOP. In adempimento degli obiettivi strategici, la Posta deve offrire sui suoi mercati principali prestazioni e prodotti innovativi, di qualità e commercializzabili. Una gestione dell'impresa secondo principi imprenditoriali è indispensabile affinché la Posta sia in grado autonomamente di adempiere i propri obblighi derivanti dal servizio universale, in particolare il suo finanziamento.
Poiché le attività commerciali gestite attualmente dalla Posta sono per la maggior parte in concorrenza con fornitori privati, il Consiglio federale esige, tra gli obiettivi strategici, che la Posta agisca nell'interesse di una concorrenza leale. Per la Posta e gli altri concorrenti vigono le stesse condizioni quadro in materia di concorrenza.
Inoltre, la Postcom vigila sul rispetto del divieto di sovvenzioni indirette e, in caso di servizi riservati, garantisce che non siano concesse sovvenzioni indirette illecite a beneficio di prestazioni che vanno oltre i due mandati del servizio universale.
1. Il Consiglio federale dirige la Posta attraverso gli obiettivi strategici, ma non esercita fondamentalmente alcun influsso sulle sue attività operative. L'attuazione degli obiettivi strategici e la gestione operativa dell'impresa spettano agli organi competenti della Posta.
La Posta afferma di non produrre alcun materiale stampato, ma di acquistarne a scopo interno per un importo di circa 20 milioni di franchi esclusivamente in Svizzera.
2. In virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a LOP, la Posta può fornire prestazioni legate al trasporto di invii postali. Secondo le regole applicate in materia di concorrenza, essa è tenuta a vigilare affinché non siano ostacolati in modo illecito i concorrenti attivi nelle fasi precedenti e successive al trasporto. Nel quadro dello sviluppo delle sue attività principali, la Posta sostiene i suoi clienti commerciali nella preparazione delle spedizioni di massa; in tale ambito, si occupa del disbrigo delle fatture o dell'elaborazione di comunicazioni ai clienti.
3. Il prezzo dell'invio dei giornali e periodici in Svizzera è fissato in conformità alla legislazione sulla Posta. Per i giornali e i periodici prodotti all'estero, la Posta ne assume il trasporto e la distribuzione in Svizzera per conto di un'impresa postale o di un fornitore privato di servizi postali esteri. In tal caso, la Posta sarà rimborsata dall'impresa estera.
Risposta del Consiglio federale.