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14.3154 · Interpellanza · 2014-03-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. È vero che le perdite dovute a multe inflitte, in Svizzera o all'estero, a persone giuridiche svizzere danno diritto in tutta legalità a crediti d'imposta, che la persona giuridica in causa può far valere per diversi anni?

2. In caso affermativo, non è opportuno rivedere questa regola al fine di vietarla quando si tratta di multe e limitarla in modo generale, almeno per quanto riguarda la sua durata?

Begründung

I crediti d'imposta ("deffered tax assets") rappresentano una specie di riserva a titolo di deduzioni fiscali, costituita da perdite non utilizzate fiscalmente in caso di esercizio molto deficitario e deducibili dall'eventuale utile di uno o più anni successivi fino all'esaurimento di questa riserva. Questo è comprensibile in caso di fluttuazioni del risultato di un'impresa soggetta a oscillazioni congiunturali o addirittura di errori di gestione. Per contro, è indisponente quando le perdite all'origine di questo tipo molto particolare di credito risultano da un comportamento illecito punito con una sanzione pecuniaria. In particolare, quando a istituti finanziari sono state inflitte multe, in Svizzera o altrove, bisogna porsi interrogativi sulla giustificazione di questo sgravio, sotto l'aspetto punitivo della sanzione e dell'etica degli affari, che può ridurre la pena del 20 a 25 per cento. In questo modo, dal 2008, soprattutto UBS e Credit Suisse sarebbero riuscite a scansare qualsiasi imposta sull'utile. Per essere convalidata, una simile riserva deve avere serie probabilità di poter essere utilizzata, in altre parole, la probabilità di un futuro utile deve essere sufficiente. Inoltre non può contribuire ai fondi propri di base di qualità primaria delle banche ai sensi di Basilea III. Ciononostante, sebbene queste piccole restrizioni siano benvenute non tolgono niente al lato scandaloso dell'"utile fiscale delle multe", dal momento che l'istituto in questione ha ancora la possibilità di impiegare questo strumento in caso di spiacevoli sorprese.

Stellungnahme des Bundesrates

La nozione di credito d'imposta ("deferred tax assets") non esiste in quanto tale nel diritto fiscale svizzero. Sarebbe quindi meglio parlare di riporto delle perdite, come disciplinato all'articolo 67 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e all'articolo 25 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14). Conformemente a queste disposizioni legali, dall'utile netto del periodo fiscale possono essere dedotte le perdite dei sette esercizi precedenti, a condizione che non sia stato possibile considerarle in occasione del calcolo dell'utile netto imponibile di quegli anni. Questo meccanismo di riporto delle perdite si applica a qualsiasi persona giuridica ed è indiscusso nel diritto fiscale svizzero. Del resto non sembra essere contestato nemmeno nel presente intervento.

Le domande poste nell'interpellanza sembrano piuttosto riguardare la questione della deducibilità fiscale delle multe inflitte a persone giuridiche.

Secondo l'articolo 59 capoverso 1 lettera a LIFD e l'articolo 25 capoverso 2 LAID, gli oneri giustificati dall'uso commerciale sono deducibili dall'utile imponibile delle persone giuridiche. Le eventuali perdite derivanti da tali oneri giustificati dall'uso commerciale possono essere dedotte dall'utile ulteriore della persona giuridica nell'arco di un periodo di 7 anni, conformemente alle regole sul riporto delle perdite citate in precedenza. Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono segnatamente le imposte federali, cantonali e comunali, ma non le multe fiscali (art. 59 cpv. 1 lett. a LIFD e art. 25 cpv. 2 LAID).

La questione se le multe non fiscali e le sanzioni amministrative a carattere penale possano costituire degli oneri giustificati dall'uso commerciale che diminuiscono l'utile netto imponibile della persona giuridica nella dottrina è controversa. Sulla questione della deducibilità delle multe penali sono pure state pubblicate poche sentenze. Tutte queste sentenze riguardano inoltre multe comminate a persone fisiche e negano il loro carattere di oneri giustificati dall'uso commerciale. Il Tribunale federale finora non si è ancora pronunciato sulla deducibilità fiscale delle multe inflitte a persone giuridiche. In materia di imposte cantonali e comunali, l'Amministrazione federale delle contribuzioni è tuttavia a conoscenza del fatto che diversi cantoni hanno respinto la qualificazione di onere giustificato dall'uso commerciale per multe di carattere penale inflitte a persone giuridiche.

Il Consiglio federale ritiene sensato esaminare in maniera approfondita presso Confederazione e cantoni il trattamento fiscale di multe a carattere penale o di sanzioni amministrative comminate a persone fisiche e giuridiche. Per questo motivo procederà all'elaborazione di un rapporto e ha proposto di accogliere il postulato Leutenegger Oberholzer 14.3087, "Deducibilità fiscale di sanzioni finanziarie come multe ecc.".

Per completezza va infine osservato che un'altra interpellanza, l'interpellanza Schwaller 14.3286, tratta un argomento correlato, ossia la deducibilità fiscale nel diritto svizzero delle multe comminate nei confronti di banche nell'ambito del programma del Dipartimento di giustizia statunitense (DOJ).

Risposta del Consiglio federale.

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