Lexipedia

14.3157 · Mozione · 2014-03-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rendere accessibile al pubblico una lista contenente tutti i valori di concentrazione stabiliti finora in Svizzera conformemente all'allegato 1 capoverso 1 dell'ordinanza sui siti contaminati (OSiti) e approvati dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Begründung

Quando sostanze inquinanti che provengono da un sito contaminato e per le quali l'allegato 1 dell'ordinanza sui siti contaminati non riporta valori di concentrazione che danneggiano per esempio le acque sotterrane, occorre stabilire sulla base di criteri tossicologici e applicare con il consenso dell'UFAM dei valori di concentrazione secondo l'allegato 1. Dall'entrata in vigore dell'ordinanza sui siti contaminati, in base a criteri uniformi e prestabiliti sono stati definiti nei cantoni e approvati dall'UFAM dei valori di concentrazione per molti siti contaminati. L'UFAM dovrebbe pubblicare questi nuovi valori di concentrazione per evitare che occorra di nuovo determinare tali valori per ogni sito contaminato. Da un lato la pubblicazione dei dati aumenta l'efficienza, come auspicato, per esempio, anche dal cantone di Zurigo, dall'altro consente di rafforzare l'equiparazione giuridica dei progetti di risanamento e di uniformare le procedure tecniche di tali progetti.

È di buon auspicio il fatto che l'UFAM abbia già pubblicato un valore di concentrazione per il mercurio, determinato conformemente all'allegato 1 capoverso 1 dell'ordinanza sui siti contaminati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La lista dei valori di concentrazione contenuta nell'allegato 1 dell'ordinanza sui siti contaminati (OSiti, RS 814.680) comprende le principali sostanze inquinanti rilevanti per i siti contaminati come pure i loro valori di concentrazione. Conformemente all'OSiti, l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni può determinare soltanto in singoli casi, per il luogo in questione e con il consenso dell'UFAM i valori di concentrazione di sostanze non contemplate nella suddetta lista. Il consenso da parte dell'UFAM garantisce che la determinazione dei valori avvenga in modo unitario a livello nazionale. La pubblicazione di ulteriori valori di concentrazione determinati faciliterebbe il lavoro delle autorità cantonali competenti. La lista comprenderà inoltre anche i nuovi valori di concentrazione utili per valutare la necessità di risanamento del suolo secondo l'allegato 3 capoverso 1 dell'OSiti. La determinazione di tali valori è molto più complessa di quella dei valori già contenuti nell'allegato 1, pertanto la loro pubblicazione è ancora più auspicabile.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.