14.3183 · Interpellanza · 2014-03-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nella controversia fiscale con gli Stati Uniti vige, con la benedizione della Confederazione, l'inversione dell'onere della prova: le banche che anche in futuro vogliono esercitare la propria attività e non si sono rese colpevoli di delitti nei confronti delle leggi statunitensi, devono consegnare al Dipartimento di giustizia degli USA un rapporto dettagliato redatto da un esaminatore indipendente al fine di dimostrare la loro innocenza. Tuttavia, non solo il rapporto ma anche la decisione del Consiglio federale che autorizza la banca a portare a termine questo "deal" è molto dispendiosa. La decisione modello permette alle banche svizzere di collaborare con il Dipartimento di giustizia USA (DOJ) e di partecipare al programma del DOJ su base volontaria.
Secondo la dottrina dominante, l'importo degli emolumenti per le decisioni deve orientarsi ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. Nel presente caso non sembra che tali principi vengano presi in considerazione. Per questo pongo al Consiglio federale le seguenti domande:
1. A quanto ammontano gli emolumenti (importo in franchi) che una banca deve pagare per una decisione di questo tipo?
2. Come vengono calcolati questi emolumenti?
3. A quanto ammontano le spese effettive per una decisione di questo tipo?
4. Qual è la relazione tra questi emolumenti e i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza?
5. Il Consiglio federale può escludere il fatto che la FINMA eserciti una leggera pressione sugli istituti bancari che a sua volta li spinge a partecipare al suddetto programma?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'emolumento per un'autorizzazione individuale che consente di partecipare al programma statunitense nelle categorie 2 e 3 ammonta a 10 000 franchi. Per le banche che invece chiedono un'autorizzazione per partecipare allo stesso programma nella categoria 4, l'emolumento ammonta generalmente a 1000 franchi.
2.-4. Nell'ambito dei principi della copertura dei costi e dell'equivalenza non è determinante solo l'onere causato all'amministrazione per il rilascio di una decisione. Occorre piuttosto considerare le spese totali legate al compito concreto di un settore amministrativo. Nella fattispecie gli emolumenti riscossi costituiscono un contributo per coprire le spese supplementari causate alla Confederazione a seguito dei negoziati con le autorità statunitensi, intesi a trovare una possibilità per le banche svizzere di porre fine alla controversia fiscale nel quadro di una procedura formale. Le banche che intendono partecipare al programma statunitense nelle categorie 2 e 3 devono contribuire a coprire queste spese. In virtù della possibilità di chiedere il passaggio dalla categoria 3 alla categoria 2, sarebbe ingiustificato graduare i relativi emolumenti. Per contro, le banche della categoria 4 versano un emolumento molto più basso, poiché non sono considerate la causa delle spese sopramenzionate.
5. La partecipazione al programma statunitense è volontaria. Nella prassi, la FINMA invita però le banche a identificare e a minimizzare i loro rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere. Nel contesto del programma statunitense ciò significa in particolare che tutte le banche devono trattare in modo approfondito questo argomento e decidere se partecipare o meno al programma.
Risposta del Consiglio federale.