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14.3187 · Interpellanza · 2014-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. A suo avviso la tutela dei clienti è effettivamente garantita nei viaggi "tutto compreso"?

2. Come giudica, sul piano della concorrenza, il fatto che circa un quarto delle agenzie viaggi in Svizzera non aderisce ad alcun fondo di garanzia di viaggio, sebbene ciò sia previsto dalla legge federale concernente i viaggi "tutto compreso"?

3. A chi spetta far applicare la legge federale concernente i viaggi "tutto compreso"?

4. Il Consiglio federale è disposto a designare, all'interno dell'amministrazione, un corrispondente servizio di vigilanza che controlli l'esecuzione e infligga eventuali sanzioni?

Begründung

L'articolo 18 della legge federale concernente i viaggi "tutto compreso" (RS 944.3) esige che l'organizzatore o il venditore contraente garantiscano il rimborso degli ammontari pagati e il viaggio di ritorno del consumatore in caso d'insolvenza o di fallimento. Si stima tuttavia che un quarto delle agenzie viaggi in Svizzera non siano assicurate per tali casi tramite un fondo di garanzia di viaggio, il che rappresenta una lacuna nella tutela dei clienti nonché una distorsione della concorrenza all'interno del settore.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo l'articolo 18 della legge federale concernente i viaggi "tutto compreso" (RS 944.3), l'organizzatore di un viaggio "tutto compreso" (o il venditore, se è parte contraente) deve garantire il rimborso degli importi pagati e il viaggio di ritorno del consumatore in caso d'insolvenza o di fallimento. Nella prassi dimostra di disporre di garanzie aderendo a un fondo di garanzia.

Questo obbligo di garanzia è motivato dal fatto che, in questo genere di contratto, i consumatori sono di regola tenuti a pagare tutto il viaggio in anticipo. Se l'organizzatore si ritrova in stato di insolvenza dopo il pagamento, può succedere che il consumatore non possa partire o portare a termine il viaggio come previsto e che a causa dell'insolvenza dell'organizzatore non possa esigere la restituzione dell'importo già versato. Se l'organizzatore non dispone di garanzie come previsto dalla legge, il consumatore rischia di subire un danno finanziario.

Se l'organizzatore non ha adempiuto l'obbligo di garanzia, la legge prevede soltanto che il consumatore può recedere dal contratto. Diversamente da quanto accade all'estero, in Svizzera nessuna autorità controlla se l'organizzatore ha adempiuto i suoi obblighi. Nella prassi manca dunque un meccanismo che assicuri l'effettiva applicazione dell'obbligo di garanzia di cui all'articolo 18 della legge concernente i viaggi "tutto compreso" e quindi l'auspicata tutela dei consumatori.

2. Se rispetta l'obbligo di garanzia in questione, l'organizzatore del viaggio deve sostenere anche i costi derivanti dall'adesione a un fondo di garanzia, in particolare le spese per la necessaria costituzione di una garanzia bancaria o per l'apertura di un conto bloccato. In compenso, i membri di un fondo di garanzia hanno il diritto di utilizzare il suo logo protetto per la loro pubblicità e documentazione di viaggio. A seconda dell'ammontare delle spese per il rispetto delle prescrizioni legali, non è escluso che un organizzatore che non le osserva possa ottenere un vantaggio sulla concorrenza. Senza un'approfondita analisi del mercato non è tuttavia possibile affermare entro quale ordine di grandezza si situi un tale vantaggio.

Va inoltre sottolineato che, in virtù dell'articolo 2 LCSI, i concorrenti e le associazioni economiche interessate possono intentare una causa civile e obbligare l'organizzatore che approfitterebbe di un vantaggio sleale a rispettare l'obbligo di garanzia.

3. Visto che la legge concernente i viaggi "tutto compreso" sottostà al diritto civile, nel 1992 il legislatore ha deciso di attribuire l'applicazione della legge esclusivamente ai consumatori (Boll. Uff. N 1992 1691 segg.).

4. Attualmente la gestione di un'agenzia viaggi non presuppone alcuna autorizzazione. Sarebbe possibile imporre preventivamente l'obbligo di garanzia sottoponendo la gestione di un'agenzia viaggi a un obbligo di notifica o di autorizzazione. L'autorità d'esecuzione dovrebbe tuttavia sorvegliare costantemente il mercato svizzero assicurando che tutti gli organizzatori e venditori di viaggi ottemperino all'obbligo di notifica e di autorizzazione e abbiano adempiuto l'obbligo di cui all'articolo 18 della legge concernente i viaggi "tutto compreso". Anche se impedirebbe quasi integralmente i danni ai consumatori, tale procedura comporterebbe tuttavia un onere burocratico sproporzionato.

Un'alternativa assai meno dispendiosa consisterebbe nel punire la violazione dell'articolo 18 della legge concernente i viaggi "tutto compreso", come inizialmente previsto nel disegno del Consiglio federale del 1992 (art. 20-22 del disegno di legge concernente i viaggi "tutto compreso"). Tali disposizioni penali sono state tuttavia stralciate dal Parlamento nella consapevolezza che di fatto è impossibile imporre in tal modo gli obblighi della legge (Boll. Uff. 1992 S 652 seg.; Boll. Uff. 1992 N 1691 segg.).

Risposta del Consiglio federale.