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Limitazione dei pagamenti a titolo di NPC con una garanzia minima alle quote dei cantoni all'imposta federale diretta

14.3203 · Mozione · 2014-03-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre al Parlamento una modifica della legge sulla perequazione finanziaria nel senso che l'importo che un cantone deve versare per la perequazione delle risorse ammonti al massimo al 15 per cento delle entrate a titolo di imposta federale diretta che tale cantone ha conseguito l'anno precedente.

Begründung

1. Il federalismo poggia su diversi principi che lo caratterizzano e che sono garantiti dalla Costituzione, di modo che la Confederazione non possa vanificarli. Uno di questi elementi è la quota dei cantoni all'imposta federale diretta; un altro il diritto dei cantoni finanziariamente deboli a una determinata dotazione finanziaria minima tramite la perequazione finanziaria. L'impostazione di quest'ultima non deve però avere quale conseguenza che i cantoni non ricevano di fatto più niente del gettito dell'imposta federale diretta che hanno prodotto. Deve rimanere loro almeno una determinata quota, soprattutto dal momento che partecipano in maniera determinante alla riscossione dell'imposta federale diretta. Questa quota non può essere irrisoria. Almeno il 2 per cento delle entrate dell'imposta federale diretta generate in un cantone devono anche effettivamente rimanergli. Solo in tal modo si garantisce che ai cantoni restino le entrate fiscali cantonali e comunali necessarie per l'adempimento dei loro compiti.

2. Spremere troppo i cantoni tramite la NPC ha pure ripercussioni controproducenti sulla solidarietà tra i cantoni. Il motivo sta nel fatto che i cantoni logorati (e i comuni) non sono più disposti a impegnarsi spontaneamente a livello ideale e finanziario a favore di cantoni finanziariamente deboli, sia direttamente sia tramite organizzazioni che aiutano in modo mirato le regioni di montagna e periferiche. Obblighi statali impedirebbero così ancora una volta al federalismo di ottenere molto di più che una mera ripartizione finanziaria, ossia la comprensione e la disponibilità ad assumere impegni ritenuti giusti.

3. Anche un possibile problema, che scaturirebbe dalla riforma III dell'imposizione delle imprese, sostiene la richiesta contenuta nella mozione. La NPC prevede che i versamenti dell'anno x si basino sulla media dei potenziali di risorse dell'anno x meno due fino a x meno quattro. Se il primo anno dopo la riforma III dell'imposizione delle imprese subentra un crollo delle entrate fiscali, cosa possibile proprio nei cantoni finanziariamente forti, questo problema sistemico della NPC, ovvero che il momento della misurazione e quello dei versamenti non coincidono, avrebbe serie conseguenze per i cantoni donatori interessati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Considerate le entrate dell'imposta federale diretta nel 2013, il limite massimo per la perequazione orizzontale delle risorse, proposto dall'autore della mozione, avrebbe comportato minori pagamenti da parte dei cantoni di Svitto (meno 33 per cento), Zugo (meno 22 per cento) e Ginevra (meno 11 per cento). Il limite massimo non avrebbe influito sui contributi dei restanti cantoni finanziariamente forti, che pertanto sarebbero rimasti invariati. Nel complesso, il volume della perequazione orizzontale delle risorse sarebbe stato inferiore del 10 per cento. Anche il volume della perequazione verticale delle risorse avrebbe dovuto essere ridotto (almeno del 9 per cento), poiché secondo l'articolo 135 capoverso 3 della Costituzione federale le prestazioni dei cantoni finanziariamente forti devono ammontare al minimo a due terzi delle prestazioni della Confederazione.

Nell'esistente sistema della perequazione delle risorse i cantoni finanziariamente forti versano nella perequazione orizzontale delle risorse una quota uguale per tutti dell'eccedenza del loro potenziale di risorse, ovvero del potenziale di risorse che si situa sopra la media svizzera. Con il limite massimo, il contributo dei cantoni di Svitto, Zugo e Ginevra, commisurato alla quota della loro eccedenza del potenziale di risorse, risulterebbe inferiore al contributo dei restanti cantoni finanziariamente forti. Commisurato ai potenziali di risorse, il limite massimo implicherebbe una disparità di trattamento dei cantoni finanziariamente forti, penalizzando tra questi tendenzialmente i cantoni più deboli.

Questa disparità di trattamento deriva dal fatto che con il limite massimo di aggravio, proposto dall'autore della mozione, viene introdotto un ulteriore criterio di calcolo. Come è noto, la perequazione delle risorse poggia unicamente sulla base imponibile aggregata (BIA) dei cantoni. In linea di principio questo criterio di calcolo resta indiscusso.

Nel rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e cantoni 2012-2015, il Consiglio federale ha tra l'altro effettuato un'analisi approfondita del funzionamento della perequazione delle risorse. In tale occasione è giunto alla conclusione che la perequazione delle risorse, unitamente agli altri strumenti della perequazione finanziaria, ha ampiamente raggiunto gli obiettivi prefissati nel periodo considerato. Pertanto non ritiene necessario adeguare il meccanismo della perequazione delle risorse. Per contro, per il quadriennio 2016-2019 esso propone una riduzione della dotazione della perequazione delle risorse, poiché nel periodo considerato l'obiettivo della dotazione minima è stato ampiamente raggiunto. Questa diminuzione permetterebbe di sgravare considerevolmente tutti i cantoni finanziariamente forti.

Sia nel primo che nel secondo rapporto sull'efficacia il Consiglio federale si è già espresso in merito alla questione di un eventuale limite massimo di aggravio per i cantoni finanziariamente forti. Al riguardo è giunto alla conclusione che un simile limite costituirebbe una notevole ingerenza nel sistema della perequazione finanziaria e comprometterebbe il raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria. Il Consiglio federale è dell'avviso che l'adeguamento della dotazione di base da parte del Parlamento ogni quattro anni sia decisamente da preferire a un limite massimo di aggravio. Questa misura consente di reagire in modo flessibile all'evoluzione dei potenziali di risorse tenendo conto degli altri obiettivi della perequazione finanziaria.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.