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14.3209 · Mozione · 2014-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le disposizioni sul casellario giudiziale (art. 365 segg. CP e la corrispondente ordinanza) abrogando il divieto, per le autorità giudiziarie penali (giudici penali e pubblici ministeri), di utilizzare le iscrizioni nel casellario giudiziale cancellate, nonché riesaminando e all'occorrenza prolungando in maniera appropriata i termini di cancellazione, soprattutto per i reati gravi.

Begründung

Dalla prassi giudiziaria degli ultimi anni si evince che le modifiche del diritto in materia di casellario giudiziale entrate in vigore nel 2007, in particolare il cosiddetto divieto di utilizzo, precludono ai giudici informazioni fondamentali su un accusato e comportano dunque sistematicamente sentenze sbagliate. Tutte le pene detentive con la condizionale (anche per reati violenti e sessuali) sono infatti cancellate definitivamente dal casellario giudiziale già dopo dieci anni (art. 369 cpv. CP), quelle senza la condizionale a seconda della pena comminata (cpv. 1). Conformemente al capoverso 7, tutte queste pene non sono più visibili per i giudici, che non possono più tenerne conto per la commisurazione della pena e la prognosi legale, anche se ne fossero a conoscenza.

Questa situazione comporta nella prassi clamorosi errori giudiziari. In seguito alla modifica del diritto, persino gli autori condannati a più riprese per reati analoghi (prima del termine di cancellazione) devono essere trattati come "autori al primo reato". I periti psichiatrici che tramite colloquio o atti vengono a conoscenza di iscrizioni cancellate possono invece includerle nella loro perizia e prognosi reale. Il giudice non ne può tuttavia tenere conto. Il divieto di utilizzo obbliga pertanto il giudice a fare prognosi inesatte e commisurare la pena in maniera errata. Abrogando il divieto di utilizzo e mantenendo visibili le sentenze "eliminate" per le autorità giudiziarie penali si rende possibile una prognosi legale e una commisurazione della pena corrette.

La prassi giudiziaria mostra inoltre che i termini di cancellazione di cui all'articolo 369 CP, in particolare quello di dieci anni, sono in parte così brevi che sempre più spesso scadono a causa di ritardi nei procedimenti. Tali termini vanno riesaminati e prolungati adeguatamente tenendo conto della prassi giudiziaria.

Un rapporto del 3 settembre 2012 corredato di avamprogetto di legge federale sul casellario giudiziale menziona marginalmente le lacune sopraccitate. L'eliminazione delle lacune è tuttavia urgente e fattibile con una semplice revisione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene legittima la richiesta della mozione di prolungare, per le autorità di perseguimento penale, la possibilità di consultare i dati del casellario giudiziale, eliminando le conseguenze negative del divieto di utilizzare le pene precedenti cancellate. Il disciplinamento attuale è stato criticato anche nell'ambito della consultazione relativa al menzionato avamprogetto di legge federale sul casellario giudiziale. Il Consiglio federale intende presentare le modifiche legislative necessarie nel messaggio concernente la legge sul casellario giudiziale, che dovrebbe adottare entro il primo semestre 2014, conformemente ai suoi obiettivi per quest'anno.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.