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14.3211 · Mozione · 2014-03-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (RS 642.14) in modo che i riporti di perdite computabili dei periodi fiscali precedenti debbano essere ridotti nella misura dell'importo che supera il milione di franchi all'anno versato a titolo di rimunerazioni individuali eccessive.

Begründung

È rallegrante che, dopo anni di perdite, un'impresa consegua nuovamente utili. Vista la possibilità di computare le perdite registrate durante i sette periodi fiscali precedenti, può succedere che durante anni le imprese possano realizzare utili di miliardari di franchi esentasse. Questo è quanto ha voluto il legislatore e di principio bisogna accettarlo.

È tuttavia urtante se le eccedenze operative miliardarie possono essere trasformate in rimunerazioni generali eccessive in modo da ridurre gli utili computabili con riporti di perdite e influenzare quindi l'entità e/o la durata del periodo di esenzione fiscale.

Le esenzioni fiscali dovute a riporti di perdite con contemporanei versamenti di rimunerazioni generali eccessive ledono tuttavia il sentimento di giustizia e di equità dei contribuenti "normali" e mettono in pericolo la pace fiscale.

L'obiettivo del computo dei riporti di perdite è permettere alle imprese di tirare il fiato dal punto di vista finanziario. Le eccedenze operative devono servire in prima linea a cancellare i riporti di perdite e non a erogare rimunerazioni eccessive.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Negli ultimi anni, nell'ambito dell'iniziativa popolare "contro le retribuzioni abusive", il Parlamento si è occupato in modo approfondito di varie proposte volte a impedire le retribuzioni eccessive. Uno dei due controprogetti indiretti prevedeva di inserire la definizione delle retribuzioni molto elevate nel diritto della società anonima e affermava che le retribuzioni molto elevate non sono ammesse quando il conto economico presenta una perdita d'esercizio oppure quando il capitale azionario e le riserve legali non sono più coperte. Inoltre, nella legge federale sull'imposta federale diretta e nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, si sarebbe dovuto stabilire che nel caso delle società anonime le retribuzioni superiori a 3 milioni di franchi non sono considerate un onere giustificato dall'uso commerciale. Il Consiglio federale ha sostenuto questa proposta. Il Consiglio nazionale però l'ha respinta, così come ha respinto il secondo controprogetto diretto, il quale prevedeva di sancire a livello costituzionale che nel caso delle società le retribuzioni superiori a 3 milioni di franchi non costituiscono sotto il profilo fiscale un onere giustificato dall'uso commerciale.

Dopo l'accettazione dell'iniziativa popolare "contro le retribuzioni abusive" sono stati depositati altri due interventi parlamentari che chiedevano di limitare le retribuzioni molto elevate (mozione 13.3030, "Inasprire le condizioni legali e fiscali applicabili alle retribuzioni molto elevate; mozione 13.3028, "Mettere un tetto ai bonus, in particolare nel settore bancario"). Nel 2013, entrambe le mozioni sono state respinte dal Consiglio nazionale e liquidate.

Attualmente l'intervento parlamentare "Per retribuzioni variabili sostenibili e conformi alla situazione economica dell'impresa" (mozione 13.3044) non è ancora stato trattato nel plenum.

Nel dare attuazione all'iniziativa popolare "contro le retribuzioni abusive", accettata il 3 marzo 2013, il Consiglio federale ha emanato, con effetto dal 1° gennaio 2014, l'ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (RS 221.331). Questa ordinanza contiene tra l'altro prescrizioni relative alla relazione sulle retribuzioni, all'approvazione da parte dell'assemblea generale delle retribuzioni corrisposte al consiglio di amministrazione, alla direzione e al consiglio consultivo come pure un divieto delle retribuzioni anticipate e delle indennità di partenza. Tuttavia, non contiene disposizioni di diritto fiscale come era previsto sia nel controprogetto indiretto sia nel controprogetto diretto all'iniziativa popolare "contro le retribuzioni abusive".

Nel quadro dell'elaborazione del progetto da porre in consultazione concernente le disposizioni d'esecuzione a livello legislativo, il Consiglio federale esaminerà le prescrizioni di diritto fiscale relative alle retribuzioni elevate. Per il Consiglio federale sarebbe prematuro impegnarsi già ora ad adottare misure concrete.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.