14.3247 · Interpellanza · 2014-03-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
È di questi giorni la notizia che un istituto di ricerche di mercato pratica il commercio di dati sanitari, rivendendo a ditte farmaceutiche dati personali precedentemente acquistati presso ospedali, medici ecc. I dati sono elaborati in studi periodici sui flussi di merci, sulle prescrizioni e il comportamento terapeutico dei medici svizzeri o sulle attività promozionali dell'industria. L'istituto rileva dunque il comportamento dei medici svizzeri nella diagnosi e nella prescrizione della terapia. In questo modo intende agevolare il marketing di alcune ditte del settore farmaceutico fornendo loro informazioni sulla concorrenza e sulle quote di mercato di singoli preparati.
Sullo sfondo di questi fatti, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Ritiene legale lucrare sulla compravendita di dati sanitari, per altro anonimizzati, senza che i pazienti interessati ne siano informati? Oltre alla data della consultazione e alla data di nascita, infatti, il dossier richiesto dall'istituto di ricerche deve precisare se il paziente sia fumatore o sovrappeso e contenere la denominazione esatta della diagnosi (codice ICD-10), la ricetta medica, lo scopo della terapia ecc.
2. A quanto pare, l'impresa vende i dati con nome e indirizzo dei medici curanti, consentendo così alle ditte farmaceutiche di impostare selettivamente le loro strategie di mercato. Come giudica questo aspetto della situazione?
3. L'istituto di ricerche richiede ai suoi fornitori di dati (ospedali, medici e farmacisti) il più assoluto riserbo e li "premia" assegnando loro punti in un sistema di buoni per l'acquisto di articoli commerciali, per esempio prodotti per il tempo libero. Come valuta l'obiezione di chi ritiene inammissibile che i pazienti non sappiano nemmeno che i loro dati personali vengono messi a disposizione di terzi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Fintanto che i medici comunicano all'istituto di ricerche di mercato dati sui pazienti correttamente anonimizzati non vi è nulla da eccepire dal punto di vista legale. Tuttavia non è possibile formulare un parere fondato senza conoscere in dettaglio le circostanze concrete. In base alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), i dati possono essere anonimizzati e successivamente comunicati a terzi se sono trattati per scopi impersonali (art. 13 cpv. 2 lett. e). Tuttavia i dati devono essere anonimizzati dal medico o dall'assistente medico e non dal destinatario dei dati. In caso contrario la comunicazione dei dati costituisce una violazione del segreto professionale secondo l'articolo 321 del Codice penale (CP; RS 311.0). L'anonimizzazione dei dati dei pazienti è considerata corretta soltanto se sono irreversibilmente soppresse o rese irriconoscibili le informazioni che, se combinate, permettono senza oneri eccessivi di ristabilire il legame con il paziente. Devono in particolare essere soppressi il nome, l'indirizzo, la data di nascita esatta e i numeri di riferimento personali (par es. numero AVS). Inoltre i medici devono osservare gli obblighi professionali di cui all'articolo 40 della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11). Nel presente caso ci si può chiedere se sia eventualmente violato l'obbligo di tutelare esclusivamente gli interessi dei pazienti e operare indipendentemente da vantaggi finanziari (art. 40 lett. e LPMed). Questa valutazione compete alle autorità cantonali di vigilanza (Art. 41 LPMed). Anche la legge sulla ricerca umana (LRUm, RS 810.30) ammette l'utilizzazione di dati anonimizzati a scopo di ricerca. Tuttavia, se si tratta di dati genetici, occorre informare previamente la persona interessata che vi si può opporre.
2. Se i medici sono informati delle modalità di comunicazione a terzi dei dati che li concernono e se la partecipazione avviene su base volontaria, la comunicazione di tali dati alle ditte farmaceutiche è legalmente ineccepibile. L'importante è che i medici siano stati informati e siano d'accordo che questi dati (p. es. sulla loro prassi di prescrizione) siano comunicati a terzi. La rivendita di dati può essere giudicata riprovevole. Anche in questo caso non è però possibile formulare un parere fondato senza conoscere in dettaglio le circostanze concrete.
3. Se i dati dei pazienti sono comunicati in forma anonima, non sussiste né secondo la LPD né secondo il CP l'obbligo di informare i pazienti. La LRUm prevede l'obbligo d'informare previamente i pazienti e il diritto di opposizione all'anonimizzazione soltanto per i dati genetici.
Risposta del Consiglio federale.