14.3251 · Interpellanza · 2014-03-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Dato che la gestione dei grandi predatori è regolamentata dalla Convenzione di Berna, qual è il margine di manovra del Consiglio federale nell'ambito della gestione del lupo nel nostro Paese?
Il Consiglio federale ritiene che la presenza del lupo sia accettata sull'Altipiano e su tutto il territorio nazionale?
In caso di incidenti gravi ai danni di persone o bambini, di chi è la responsabilità?
La presenza del lupo sul territorio svizzero è una realtà ormai da diversi anni. Il lupo è stato avvistato nelle regioni alpine e sui confini con l'Italia e l'Austria. L'inverno scorso, tuttavia, il lupo è stato avvistato con sorpresa anche sull'Altipiano vodese, regione caratterizzata da un'elevata densità di popolazione. Il lupo necessita di spazi vasti per svilupparsi e la sua gestione non può essere condotta a livello di un Paese piccolo come la Svizzera, bensì soltanto a livello continentale.
Alla fine del XIX secolo, l'eliminazione dell'ultimo lupo nel Giura vodese era stata approvata in modo memorabile, mentre attualmente vi è chi si rallegra del ritorno del predatore. I tempi saranno anche cambiati ma questo animale rimane pur sempre pericoloso.
La presenza del lupo nelle regioni popolate rappresenta un pericolo permanente per la popolazione e per il giovane bestiame al pascolo. Per questi motivi la coabitazione risulta difficile e pericolosa.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il lupo è una specie protetta conformemente alla Convenzione di Berna. Gli Stati firmatari di questo accordo internazionale sono tenuti a garantire la protezione delle popolazioni di tale specie. Nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica o per altri interessi pubblici prioritari, al fine di prevenire danni importanti al bestiame è possibile abbattere singoli esemplari della specie in un quadro chiaramente definito. La Convenzione di Berna non autorizza invece la caccia alla specie.
Conformemente all'articolo 7 della legge svizzera sulla caccia (LCP; RS 922.0) il lupo rientra nelle specie indigene protette. L'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) sfrutta a fondo il margine di manovra offerto dalla Convenzione di Berna e dalla legge sulla caccia per intervenire in una popolazione di lupi. L'ordinanza prevede, ad esempio, l'abbattimento di esemplari di una specie protetta o la regolazione dei suoi effettivi se una vasta popolazione causa danni ingenti ad animali da reddito o forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia, oppure se mette gravemente in pericolo le persone (art. 4 OCP). Il quadro giuridico appena delineato dovrebbe consentire all'uomo e al lupo di convivere in modo ragionevole.
2. I lupi percorrono ampi territori e attraversano anche l'Altipiano svizzero. Di solito si osserva la formazione di nuovi branchi in zone in cui i lupi possono trovare tutto l'anno prede di grandi dimensioni quali cervi e camosci come pure vasti complessi boschivi tranquilli, adatti per l'allevamento dei piccoli. Per questo motivo è improbabile che sull'Altipiano svizzero si formino nuovi branchi. È tuttavia possibile la comparsa di singoli esemplari di passaggio.
3. Generalmente il lupo non costituisce un pericolo per le persone. In Europa centrale non sono stati notificati casi recenti di attacchi a persone da parte di lupi aggressivi. Il lupo, quale animale selvatico, è un bene senza padrone per il quale nessuno è responsabile; l'articolo 56 del Codice delle obbligazioni non è pertanto applicabile. Finché il nostro ordinamento giuridico non includerà una norma relativa alla responsabilità per una determinata azione od omissione oppure per un determinato evento, i danni saranno a carico della persona danneggiata o della sua assicurazione infortuni.
Le autorità competenti hanno l'obiettivo preciso di ridurre al minimo i potenziali rischi sorvegliando le popolazioni di lupi e intervenendo quanto prima.
Risposta del Consiglio federale.