14.3253 · Mozione · 2014-03-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a modificare la legge sul materiale bellico in modo da colmare l'evidente vuoto giuridico che riguarda il divieto di finanziamento indiretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell'acquisto di materiale bellico vietato.
Begründung
Dal 1° febbraio 2013 la legge sul materiale bellico proibisce il finanziamento indiretto di materiale bellico vietato. Eppure il nuovo testo di legge crea un vuoto giuridico intollerabile a cui bisogna porre rimedio.
Articolo 8c capoverso 1: Divieto del finanziamento indiretto
È vietato il finanziamento indiretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell'acquisto di materiale bellico vietato, se volto a eludere il divieto del finanziamento diretto.
Il punto cruciale si colloca nella seconda parte della frase, ossia nella precisazione che crea un vuoto giuridico intollerabile. Nel corso dell'ultima revisione della legge sul materiale bellico si è trattato di stabilire, in sede di Consiglio, se per vietare il finanziamento indiretto bastasse il duolo eventuale (il fatto di tollerare l'eventualità di un'infrazione) o se fosse necessaria l'intenzione di eludere il divieto del finanziamento diretto. Stando al rapporto "Don't bank the bomb" pubblicato recentemente nell'ambito della campagna internazionale per l'abolizione delle armi atomiche (Ican), UBS e Credit Suisse avrebbero stanziato 4,6 miliardi di dollari a fabbricanti di armi sotto forma di prestiti, azioni e crediti. Ciò significa che la lacuna presente nella legge sul materiale bellico viene ampiamente sfruttata. È quindi necessario introdurre un divieto assoluto del finanziamento, sia diretto che indiretto. Il fatto che le banche svizzere continuino a finanziare le armi atomiche è politicamente scandaloso. Così facendo tollerano che vengano messe in pericolo le basi stesse della vita e agiscono in modo diametralmente opposto alla politica del Consiglio federale, che intende mettere al bando qualsiasi tipo di arma atomica.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In occasione dell'approvazione della Convenzione sulle munizioni a grappolo, il 16 marzo 2012 il Parlamento ha altresì deciso la revisione della legge sul materiale bellico (LMB) e introdotto un divieto di finanziamento diretto e indiretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell'acquisto di materiale bellico vietato.
La procedura di consultazione e i dibattiti parlamentari hanno dimostrato che vige un consenso quasi unanime in merito al fatto che, per un'attuazione efficace della Convenzione, è necessario emanare anche un divieto di finanziamento. Sono invece sorte divergenze su come impostare un simile divieto e, in particolare, sulla necessità di vietare sia il finanziamento diretto che quello indiretto. L'argomento principale contro il divieto del finanziamento indiretto consisteva nell'affermare che, nel caso degli investimenti in azioni estere o di altri investimenti finanziari, potrebbe risultare difficile determinare con certezza se in tal modo venga o meno finanziato materiale bellico vietato. Inoltre, i fabbricanti noti di materiale bellico vietato producono regolarmente anche materiale bellico non vietato nonché altri beni d'armamento e persino prodotti civili. Ai fini di una regolamentazione chiara e facilmente attuabile è stato perciò introdotto nella LMB l'articolo 8c, che vieta il finanziamento indiretto se volto a eludere il divieto del finanziamento diretto.
Mentre gli articoli 8b e 8c LMB sanciscono un divieto di finanziamento diretto e indiretto, la Convenzione sulle munizioni a grappolo non contiene alcun divieto di finanziamento esplicito e la maggior parte degli Stati contraenti ha rinunciato ad emanarne uno. Se altri Stati contraenti hanno emanato divieti di finanziamento, questi ultimi differiscono notevolmente nella loro impostazione.
Stando al rapporto "Don't bank on the bomb" citato dall'autrice della mozione, le due grandi banche svizzere avrebbero relazioni commerciali con ditte attive, fra l'altro, nella fabbricazione di armi atomiche. Nonostante la lettura del rapporto possa dare l'impressione di un collegamento con il finanziamento di armi atomiche, le informazioni fornite non permettono di concludere che sia in corso una simile attività di finanziamento vietata.
A seguito dell'entrata in vigore del divieto di finanziamento nella LMB molti intermediari finanziari svizzeri hanno tenuto conto della modifica legislativa adeguando la loro politica commerciale. Ciò emerge ad esempio dai diversi rapporti sulla responsabilità d'impresa.
Contrariamente al divieto di finanziamento indiretto in vigore, la soluzione proposta nella mozione comporterebbe il divieto di qualsiasi partecipazione finanziaria a società che, oltre a produrre materiale bellico vietato, sono anche attive nella produzione di altri beni militari e in parte civili. In definitiva ne deriverebbe un divieto di investire nei confronti delle imprese in oggetto, che si applicherebbe senza eccezioni a tutto il loro campo d'attività e che oltrepasserebbe il reale scopo del divieto di finanziamento della LMB.
Secondo il Consiglio federale la situazione non è cambiata dal momento dei dibattiti parlamentari relativi al divieto di finanziamento. Mancano quindi i presupposti necessari per modificare nuovamente le disposizioni introdotte di recente nella LMB.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.