14.3268 · Mozione · 2014-03-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare all'Assemblea federale un progetto di atto legislativo per abrogare gli articoli 88 capoverso 4 LIFD (RS 642.11) e 100 capoverso 3 LIFD (RS 642.11) e di aggiungere un capoverso 5 all'articolo 49 LAID (RS 642.14) che stabilisca che nessuna provvigione di riscossione possa essere trattenuta dal datore di lavoro.
Begründung
Ogni datore di lavoro che assume una persona soggetta all'imposta alla fonte trattiene fra l'1 per cento e il 3 per cento della somma riscossa, importo che varia a seconda dei cantoni.
Questa disposizione, entrata in vigore nel 2014, rappresenta una compensazione per il tempo che il datore di lavoro impiega a compilare la dichiarazione d'imposta del lavoratore. Riteniamo che questa provvigione non abbia più senso in quanto il dispendio amministrativo è diventato insignificante.
Costatiamo anche che questa trattenuta favorisce l'assunzione di lavoratori stranieri a scapito dei lavoratori svizzeri o di chi è in possesso di un permesso C e che, in realtà, causa perdite non trascurabili per i cantoni e la Confederazione. Inoltre, induce a non assumere lavoratori svizzeri o in possesso di un permesso C, cosa che si ripercuote sui costi dell'assicurazione contro la disoccupazione e dei differenti aiuti sociali, pagati dai contribuenti.
Abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per ridurre il tasso di disoccupazione nel nostro Paese, al fine di diminuire l'assistenza pubblica. Non bisogna accordare privilegi a coloro che per semplici motivi economici non contribuiscono a questo sforzo, ossia assumono mano d'opera a buon mercato proveniente dall'estero. I privilegi di alcuni diventano un onere per i contribuenti.
In aggiunta, si constata una disparità di trattamento nei confronti di un datore di lavoro che assume personale svizzero che deve prestare servizio militare o servizio civile. Il datore di lavoro deve infatti sbrigare formalità ad hoc per la cassa di compensazione senza ricevere alcuna provvigione per questo onere di lavoro e senza contare che, in molti casi, perderà soldi per compensare l'intero stipendio del suo impiegato, ragion per cui i giovani che devono iniziare la suola reclute non sono interessanti per alcuni datori di lavoro.
Per questo motivo, è necessario modificare le suddette leggi e il Consiglio federale è esortato ad accogliere la presente mozione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Dal 1995 il diritto fiscale svizzero ha uniformato in larga misura la normativa riguardante la riscossione delle imposte alla fonte sul reddito da attività lucrativa. Vi sottostanno i lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera ma senza permesso di domicilio. Anche i lavoratori domiciliati all'estero, inclusi quelli con cittadinanza svizzera che esercitano un'attività in Svizzera, vi soggiacciono. L'imposta alla fonte di principio subentra al posto dell'imposta sul reddito imponibile nella procedura ordinaria e sostituisce così la normale procedura di tassazione e di riscossione.
Il ruolo centrale della procedura d'imposizione alla fonte non spetta alle autorità fiscali, bensì al debitore della prestazione imponibile (art. 88 e 100 LIFD nonché art. 37 LAID). Questi è solitamente il datore di lavoro, il quale adotta le misure necessaire alla completa riscossione alla fonte. Di conseguenza egli deve annunciare alle autorità fiscali i lavoratori che sono assoggettati all'imposta alla fonte in base al loro reddito da attività lucrativa dipendente. Alla scadenza delle prestazioni pecuniarie il datore di lavoro deve versare alle autorità competenti l'imposta dovuta dalle persone assoggettate all'imposta alla fonte, che egli ha trattenuto. Il datore di lavoro è responsabile della riscossione dell'imposta alla fonte. Tra gli ampi obblighi di collaborazione rientra pure l'esigenza di fornire alla persona assoggettata all'imposta alla fonte un'attestazione relativa all'importo della ritenuta alla fonte.
Con la provvigione di riscossione il debitore della prestazione imponibile viene indennizzato per il summenzionato onere amministrativo. Visto che la procedura d'imposizione alla fonte è oggi una procedura standardizzata e che grazie ai programmi elaborati per i salari i conteggi delle imposte alla fonte possono essere presentati in formato elettronico e non più in versione cartacea, risultano processi di lavoro automatizzati e semplificazioni amministrative. Ciò implica che la provvigione di riscossione, che oggi ammonta dal 2 al 4 per cento dell'importo complessivo dell'imposta alla fonte (quota di Confederazione, cantoni e comuni), dal 1° gennaio 2015 verrà diminuita e ammonterà dall'1 al 3 per cento. Il Consiglio federale, nel suo progetto sulla revisione dell'imposta alla fonte sul reddito da attività lucrativa posto in consultazione, è persino andato oltre e propone un'uniformazione a livello nazionale con una provvigione di riscossione dell'1 per cento sull'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte. Si può partire dal presupposto che anche l'attuale situazione, nella quale il cantone competente stabilisce la provvigione di riscossione all'interno del ventaglio possibile, non influisca sull'assunzione di lavoratori svizzeri.
Il raffronto effettuato dall'autore della mozione con la normativa sulle indennità per perdita di guadagno non è plausibile, in quanto al datore di lavoro nella procedura di imposizione alla fonte viene conferito il diritto sovrano di riscossione dell'imposta.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.