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14.3302 · Interpellanza · 2014-05-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale:

1. Ha già valutato l'ipotesi di procedere con una notificazione formale all'Italia, da quando la Svizzera è stata inserita nelle liste nere del diritto interno italiano?

2. Se sì, a quale condizione è giunto?

3. Se no, ritiene di valutare la questione, visto che ha implicazioni importanti non solo per il cantone Ticino, bensì per tutta la Svizzera?

Begründung

Lo scambio di informazioni, comprese quelle bancarie, non fu previsto in occasione della stipulazione della Convenzione con l'Italia, nel 1976, per evitare la doppia imposizione del reddito e della sostanza (CDI).

Tuttavia, con decreto ministeriale, l'Italia qualificò la Svizzera nel 1998 quale "paradiso fiscale" e la inserì nelle famigerate liste nere. Gli effetti non furono e non sono tuttora irrilevanti: ad esempio, se una società con sede in Svizzera, collegata ad una con sede in Italia, consegue utili non distribuiti come dividendi, questi ultimi possono essere comunque tassati in Italia a certe condizioni, proprio perché la Svizzera figura iscritta nelle liste nere. Ciò potrebbe disattendere i principi sanciti dalla Convenzione di Vienna del 1969 sull'interpretazione dei trattati internazionali, nella misura in cui le disposizioni del diritto interno italiano sono finalizzate a modificare unilateralmente dei punti essenziali della CDI (come appunto la mancata concessione dello scambio di informazioni di cui all'art. 27). Ciò potrebbe configurare una violazione da parte italiana della CDI e in tal caso la Svizzera potrebbe adottare, se del caso, misure di ritorsione proporzionali, tra cui eventualmente anche il blocco dei ristorni stabiliti dall'Accordo sui frontalieri del 1974 che è parte integrante della CDI, a norma dell'articolo 14 capoverso 4. Quale presupposto per far valere un'eventuale misura di ritorsione proporzionale occorre nondimeno che la Svizzera notifichi formalmente la sua posizione, comunicando all'Italia che essa, avendo inserito il nostro Paese nelle liste nere, ha modificato unilateralmente, ex post, una clausola essenziale della CDI.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2./3. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'Italia (CDI-I; RS 0.672.945.41) contiene una clausola sullo scambio di informazioni secondo la prassi svizzera seguita fino al 2009. Questo scambio si limita alle informazioni fornite ai fini della regolare applicazione della CDI-I e per prevenire abusi inerenti alla stessa (cosiddetta "piccola clausola di assistenza amministrativa"). Esso non corrisponde più allo standard internazionale. Le liste nere tenute dall'Italia in materia di fiscalità diretta considerano come criteri la mancanza di scambio effettivo di informazioni (standard internazionale) e/o un'aliquota d'imposta ordinaria sensibilmente più bassa.

Il diritto tributario italiano contiene diverse disposizioni per prevenire gli abusi. Due di queste toccano in modo particolare determinate imprese svizzere. Si tratta delle disposizioni sul rifiuto della deducibilità fiscale di spese pagate a determinate imprese con sede all'estero e delle cosiddette disposizioni "CFC" (controlled foreign companies) menzionate nella presente interpellanza.

Le liste nere italiane riguardanti le persone giuridiche sono determinanti per l'applicazione di queste due disposizioni contro gli abusi. Infatti, fondamentalmente le imprese estere ne sono interessate soltanto se figurano su tali liste. In Svizzera si tratta di imprese che godono di un privilegio fiscale cantonale.

La questione a sapere se è data una violazione della CDI-I se l'Italia applica le sue disposizioni per prevenire gli abusi e assegna gli utili di una filiale svizzera che gode di un privilegio fiscale cantonale alla sua società madre italiana ai fini dell'imposizione oppure se l'Italia non ammette in deduzione i versamenti a siffatte imprese svizzere ai fini della determinazione dell'imposta sull'utile in Italia è controversa. Il Consiglio federale ritiene pertanto che una notifica formale all'Italia non permetterebbe di raggiungere l'obiettivo prefissato.

In luogo di tale notifica formale, il Consiglio federale privilegia il dialogo con l'Italia. Attraverso un accordo sullo scambio di informazioni conforme allo standard internazionale e mediante le modifiche di legge previste nel quadro della Riforma III dell'imposizione delle imprese, il Governo intende fare in modo che le imprese svizzere che beneficiano di privilegi fiscali cantonali vengano stralciate dalle liste nere italiane destinate all'applicazione delle disposizioni per prevenire gli abusi. Questo non è soltanto nell'interesse del Ticino, bensì di tutta la Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.