14.3340 · Interpellanza · 2014-05-08
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La cassa malati CSS invita i suoi assicurati a una cosiddetta manifestazione informativa nella quale intende presentare in modo unilaterale la propria posizione contraria all'iniziativa popolare per una cassa malati pubblica. Nelle sue risposte a precedenti interventi parlamentari, il Consiglio federale ha più volte affermato a chiare lettere che gli assicuratori malattie hanno il dovere di informare i loro assicurati in modo imparziale. Come organi preposti all'esecuzione di un'assicurazione sociale obbligatoria, essi sottostanno ai medesimi obblighi di un'informazione obiettiva che vigono per un ente di diritto pubblico o una pubblica amministrazione.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come intende muoversi per bloccare simili "manifestazioni informative"?
2. Quali condizioni impone alla CSS perché questa dia spazio anche alle voci di chi è a favore dell'iniziativa?
3. Cosa fa per garantire un'informazione obiettiva degli assicurati da parte delle casse malati?
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) disciplina i diritti e i doveri degli assicurati, le condizioni per l'erogazione delle prestazioni e il finanziamento dell'assicurazione sociale malattie. Pertanto l'esecuzione dell'assicurazione sociale malattie è un compito pubblico che il legislatore ha delegato agli assicuratori malattie. Nello svolgimento di questo compito, gli assicuratori agiscono quindi in linea di principio come autorità pubbliche. I principi dell'informazione da parte delle autorità prima delle votazioni popolari sono applicabili per analogia agli assicuratori malattie. In virtù dell'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale, le autorità sono obbligate a informare in modo corretto e con riserbo prima delle votazioni popolari. Le dichiarazioni delle "autorità" devono servire a un'informazione oggettiva, trasparente ed equilibrata. La propaganda politica è perciò da considerarsi inammissibile. D'altro canto, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'obbligo al riserbo è ridotto qualora un'informazione completa da parte delle autorità sia giustificata da motivi fondati; questo vale anche per gli assicuratori malattie nel caso in cui siano toccati in modo diretto ed essenziale dall'oggetto in votazione. Come già evidenziato dal Consiglio federale nel suo parere in risposta alla mozione Steiert 13.4300, "Stop alla disinformazione politica praticata dagli assicuratori malattie!", e nella sua risposta all'interpellanza Fehr Jacqueline 14.3166, "Propaganda delle casse malati. Contraria alla legge?", l'assicurato ha il diritto di ricevere dalle autorità informazioni oggettive e trasparenti. Già in una circolare del 2008 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) aveva invitato gli assicuratori malattie a dare prova di riserbo in quest'ambito, richiamandoli ai principi fondamentali vigenti per l'informazione agli assicurati prima di una votazione popolare. Inoltre, nella sua risposta alla domanda Poggia 13.5295, "La campagna contro l'iniziativa popolare 'per una cassa malati pubblica' è finanziata con i premi degli assicurati?", il Consiglio federale ha stabilito che secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettera a LAMal il finanziamento di una campagna politica con fondi dell'assicurazione sociale malattie è illecito. Questa posizione è stata nuovamente ribadita dal capo del Dipartimento federale dell'interno il 9 dicembre 2013 dinanzi al Consiglio degli Stati.
1./2. L'UFSP ha emanato una circolare nella quale ha ribadito i principi dell'informazione prima delle votazioni popolari. Dato che l'esercizio dell'assicurazione sociale malattie è un compito pubblico, gli assicuratori malattie sono tenuti a rispettare, prima di una votazione popolare, i principi summenzionati vigenti per le autorità.
L'UFSP ha chiesto ragguagli alla CSS in merito alle sue manifestazioni informative sul tema, cogliendo l'occasione per ricordarle i principi evocati più sopra e rammentati nella circolare. L'ha altresì invitata a esporre anche gli argomenti a favore.
Il diritto dell'UFSP d'impartire istruzioni è limitato alla sua sfera di competenza, in questo caso alla LAMal. I diritti politici che sono toccati dall'informazione data prima di una votazione popolare non sono disciplinati nella LAMal (cfr. risposta all'interpellanza Fehr Jacqueline 14.3166). Neppure la legge federale sui diritti politici (RS 161.1) prevede un diritto della Confederazione d'impartire istruzioni a persone di diritto privato che non fanno parte dell'amministrazione federale, pur avendo incarichi amministrativi. Dato che in questo caso non sono stati utilizzati fondi dell'assicurazione sociale malattie, né l'UFSP né il Consiglio federale sono autorizzati a impedire le manifestazioni informative menzionate nella presente interpellanza.
3. L'UFSP è intervenuto diverse volte presso varie casse malati, richiamando la loro attenzione sui principi dell'informazione fornita dalle autorità pubbliche prima delle votazioni popolari. In singoli casi ha anche condotto accertamenti per sincerarsi che le manifestazioni informative non fossero finanziate con fondi dell'assicurazione sociale malattie. Con le sue spiegazioni di voto, il Consiglio federale provvede per altro a fornire informazioni oggettive, in cui vengono esposti sia gli argomenti favorevoli sia quelli contrari al progetto in votazione.
Risposta del Consiglio federale.