14.3346 · Interpellanza · 2014-05-08
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La modifica della legge sulla pianificazione del territorio prevede un periodo transitorio con l'entrata in vigore. Il 1° maggio 2014 è entrata in vigore una moratoria di fatto che vieta l'ingrandimento delle zone edificabili durante il periodo transitorio di cinque anni.
Per ogni metro quadro di suolo assegnato a zona edificabile, un metro quadro deve essere dezonato. Durante la campagna per la votazione popolare su questa legge, la consigliera federale Doris Leuthard aveva promesso un certo margine di azione durante il periodo transitorio per progetti di interesse pubblico.
1. Qual è il margine di azione che i comuni hanno per determinati progetti?
2. Le riserve di terreni possono essere utilizzate anche per uno scambio?
3. Quali progetti d'interesse pubblico possono essere dispensati dalla compensazione durante il periodo transitorio?
4. La compensazione può avvenire anche con il congelamento di una zona edificabile durante un periodo di tempo limitato?
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente all'articolo 38a capoverso 1 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) i cantoni devono adattare i propri piani direttori ai requisiti di cui agli articoli 8 e 8a capoverso 1 LPT entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012 della LPT. Fino all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale non è consentito al cantone interessato di aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato (art. 38a cpv. 2 LPT). I margini di manovra di cui dispongono i cantoni in questo periodo transitorio sono descritti nell'articolo 52a capoverso 2 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). Essi coprono i casi considerati più urgenti sollevati nel quadro della campagna in vista della votazione popolare.
Alle singole domande il Consiglio federale risponde nel seguente modo:
1. Il margine di manovra che è stato creato per permettere nuovi azzonamenti senza compensazione immediata prima dell'approvazione dell'adeguamento del piano direttore cantonale si limita a progetti di importanza cantonale. Se per un simile progetto, che il cantone considera inoltre urgentemente necessario, un comune intende delimitare zone destinate a utilizzazioni pubbliche, il dezonamento compensatorio non deve avvenire al momento dell'approvazione. Infatti, è sufficiente che in sede di approvazione di cui all'articolo 26 LPT è stata definita e cautelata la superficie da dezonare (art. 52a cpv. 2 lett. c OPT).
2. Le zone di riserva non sono un tipo di zona definito dal diritto federale. Nei cantoni in cui esiste tale tipo di zona si tratta per lo più di zone non edificabili. Se le zone di riserva sono zone non edificabili, con la loro assegnazione a un'altra zona non edificabile (ad es. una zona agricola) non si può compensare un azzonamento.
3. Dalla compensazione possono essere esentate le zone destinate a utilizzazioni pubbliche nelle quali il cantone pianifica la realizzazione di infrastrutture molto importanti e urgenti (art. 52a cpv. 2 lett. b OPT), ad esempio come nel caso della creazione di una zona destinata ad accogliere un ospedale cantonale pianificato e assolutamente necessario.
4. Una cautela di diritto pianificatorio ai sensi dell'articolo 52a capoverso 2 lettera c OPT può consistere nello stabilire una zona di pianificazione per una zona edificabile secondo l'articolo 27 LPT, il che equivale quasi al congelamento di una zona edificabile durante un periodo limitato. L'obbligo di un successivo dezonamento decade però solo se, secondo il piano direttore, non è necessario adempiervi.
Risposta del Consiglio federale.