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14.3348 · Interpellanza · 2014-05-08

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Per evitare una bolla immobiliare si discute sempre più spesso se sia necessario intervenire nel finanziamento di ipoteche. Il fatto che la FINMA d'intesa con la Banca nazionale svizzera richieda alle banche finanziatrici un maggiore deposito di fondi propri può risultare pertinente e adeguato.

È attualmente in discussione l'idea di istituire un ammortamento ipotecario obbligatorio. Secondo questa idea la differenza tra l'interesse figurativo (generalmente al 5 per cento) e quello effettivo dovrebbe essere impiegata imperativamente per ammortizzare il debito. Tuttavia un nuovo obbligo di questo tipo non interesserebbe solo gli istituti bancari finanziatori, ma direttamente anche i mutuatari. In questo modo la disposizione della FINMA limiterebbe la libertà del cittadino!

Indipendentemente dal consenso o dal rifiuto di una tale proposta di regolamentazione, si pone una domanda fondamentale per quanto concerne la competenza e la legittimazione: la FINMA può disporre di simili norme nei confronti del cittadino o un tale obbligo di ammortamento dell'ipoteca dovrebbe avere una base legale formale?

Invito il Consiglio federale a rispondere a questa domanda.

Stellungnahme des Bundesrates

Da diversi anni in Svizzera si assiste a un'incessante forte crescita dei crediti ipotecari e dei prezzi degli immobili. Questa crescita - superiore rispetto a quella dei redditi - ha creato dei disequilibri su questi mercati.

A causa dei rischi del mercato ipotecario e immobiliare, a metà del 2012 il Consiglio federale ha inasprito le esigenze in materia di fondi propri per i crediti ipotecari. L'articolo 72 della nuova ordinanza sui fondi propri prevede una copertura con fondi propri più elevata in relazione ai mutui di immobili d'abitazione, se l'operazione di credito in questione non soddisfa le esigenze minime. Queste esigenze consistono nel fatto che il mutuatario deve apportare di una quota minima appropriata di fondi propri, non provenienti dal secondo pilastro. Il mutuatario deve inoltre ammortare adeguatamente nel tempo e a livello di importo il suo credito ipotecario. Secondo l'ordinanza l'impostazione concreta di queste esigenze spetta all'autodisciplina delle banche, la quale necessita il riconoscimento della FINMA. Nonostante queste regolamentazioni, una banca può ancora decidere liberamente nel singolo caso se rispettare o meno queste esigenze minime. Se non sono soddisfatte, la banca deve unicamente fornire fondi propri più elevati.

Le competenze della FINMA in questo ambito di regolamentazione consistono quindi essenzialmente nel riconoscimento dell'autodisciplina previsto nell'ordinanza sui fondi propri. Di conseguenza la FINMA ha riconosciuto come standard minimo l'autodisciplina delle banche nel settore della concessione di crediti ipotecari entrata in vigore a metà 2012. Questa prevede che il mutuatario contribuisca al finanziamento con un apporto del 10 per cento di propri fondi non provenienti dal secondo pilastro e impone che nell'arco di vent'anni l'ipoteca venga ammortata fino a due terzi del valore ipotecario.

Il 1° aprile 2014 nel suo rapporto annuale pubblico la FINMA ha dichiarato auspicabile un coerente ammortamento. Come stabilito nella risposta del Consiglio federale del 20 febbraio 2013 all'interrogazione Leutenegger Oberholzer 12.1133, "Il direttore della FINMA si sostituisce ai politici", la FIMNA in linea di principio è libera di prendere posizione, in qualità di specialista, su temi politici che riguardano il suo settore di compiti. Pertanto la FINMA nel proprio ambito di competenza non può introdurre un obbligo di ammortamento più severo.

Risposta del Consiglio federale.